Incompatibilità Amministratore e Partita IVA

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Ci siamo occupati in passato di diverse cause di incompatibilità, figlie forse del desiderio di un cambio di lavoro, di prospettive, di entrate economiche o aspirazioni personali.
Abbiamo parlato delle incompatibilità tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, del problema di aprire la partita IVA quando si ha anche un contratto di lavoro dipendente.

Ci siamo occupati del conflitto di interesse che può esserci nell’avere due contratti di lavoro dipendente.
In questa sede ci occupiamo invece della possibilità di ricoprire la carica di amministratore e quella di libero professionista.

Anticipo che non esiste una disciplina unica in quanto non abbiamo una clausola di esclusione o divieto esplicito ad esercitare una professione che affonda le radici in una normativa di rango primario.
Le cause di esclusione o di incompatibilità sono infatti definite all’interno degli ordinamenti professionali di appartenenza.

Vi saranno quindi albi professionali che ragioneranno più in senso espansivo consentendo di esercitare più professioni contemporaneamente o anche diverse attività e altre invece che lo vieteranno.

Nel caso per esempio del mio albo professionale di appartenenza che, ricordiamolo ai più sbadati, è quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili la carica di amministratore di una società sarà ammesso a patto che sia un socio con una quota di minoranza. Questo il primo requisito che deve avere.

Questo si applica tanto alle quote di una SRL quanto alle azioni di una SPA o do una SAPA.

Il discrimine rappresenta la possibilità di esercitare poteri gestori nei confronti della società di capitali. L’interesse economico è sottinteso nel momento in cui si hanno delle partecipazioni di una società per cui non rappresenta un elemento ostativo alla partecipazione di una società di capitali. Quello che riteneva la percentuale delle partecipazioni nell’azionariato o nella compagine sociale delle società in cui il dottore commercialista libero professionista si inserisce.

Chiariamo che non c’è differenza a livello di tipologia di società di capitali per cui come dicevo in precedenza sarà possibile partecipare sia società a responsabilità limitata sia in società per azioni è invece determinante capire quanti soci quanto pesa ciascuna partecipazione per valutare se la quota sarà quella di maggioranza.

In buona sostanza, anche se veramente non comprendo la motivazione di questo è come se si impedisse al dottore commercialista di intervenire con le proprie competenze nell’attività di gestione. È quindi un socio che partecipa con il proprio capitale ma che non deve intervenire di decisioni se non con il proprio voto di minoranza.

Va da sé che questo è abbastanza poco credibile in quanto ci troviamo nella condizione in cui una società potrebbe essere partecipata per il 49% dal dottore commercialista e per il 51% da un socio di maggioranza non iscritta al alcun albo. Sappiamo da soli che le competenze del dottore commercialista potrebbero tranquillamente essere spese e l’impatto economico derivante da questo potrebbe essere marginale rispetto al socio di maggioranza.

È logico quindi che l’influenza notevole che può esercitare un dottore commercialista per essere esercitata attraverso un’azione di controllo perpetuata dall’ordine di appartenenza. Tuttavia sappiamo che questo potrebbe incontrare non pochi problemi e difficoltà.

Come giustamente riportato nella nota dell’ordine numero 149 del 2022 l’influenza del dottore commercialista potrebbe avvenire anche mediante prestanomi, terze persone mdi fiducia, società schermo come società fiduciarie, ETC. Anche l’utilizzo del coniuge non legalmente separato o parenti o affini entro il quarto grado potrebbe essere considerato come una persona di fiducia e per questo configurare una influenza.

A chiusura dell’intervento l’albo chiarisce anche che è compatibile esercizio della professione conferma di amministratore, pur essendo titolare di diritti e di voto che gli conferiscono lo status di socio di maggioranza, non ha interessi economici nella società. Tale caso rappresenta la mia modesta opinione in caso di scuola anche difficilmente difendibile proprio per la natura investimento che sottostà al possesso di quote o azioni in società.

Regime forfettario e lavoro dipendente: come funziona la tassazione e quando scatta l’incompatibilità

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Riferimenti normativi incompatibilità Amministratore e dottore commercialista

Ordine n. 149 del 19 settembre 2022

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