Saldo Iva annuale 2023: calcolo scadenza liquidazione e versamento

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Aggiornato il 27 Luglio 2023

apertura partita iva

Il saldo Iva 2023 deve essere effettuato tramite versamento con F24 e apposito codice tributo, entro la scadenza naturale del 16 marzo di ogni anno o anche in sede di compilazione del modello unico di ogni anno secondo una formula di calcolo che vediamo di seguito (Giugno per la liquidazione e settembre per la trasmissione telematica). Vediamo poi come interviene la Proroga del Saldo Iva per effetto delle disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità post Covid 19.

Chi deve effettuare il calcolo e versamento del saldo Iva annuale

Obbligati sono i soggetti titolari di partita Iva che maturano un saldo Iva a debito superiore a 10,33 euro relativamente all’anno di imposta oggetto di dichiarazione.

Scadenza naturale e scadenza con maggiorazione

Forse pochi di voi o sapranno ma il saldo Iva dovrebbe essere effettuato con versamento entro la scadenza naturale del 16 marzo di ogni anno solo che, almeno nella mia esperienza, sono pochissimi i soggetti che liquidano l’IVA a questa data. Vuoi perché le grandi aziende a marzo hanno appena finito di chiudere il bilancio vuoi perché i professionisti intendono sempre attendere giugno per pagare.

Il termine della presentazione della dichiarazione IVA annuale è il 30 aprile. Nello stesso giorno ricordatevi che scade anche il termine della presentazione delle certificazioni IVA.

E così il legislatore fiscale ha dato la possibilità di effettuare il saldo Iva anche nel modello Iva da predisporre a giugno pagando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese dal termine di versamento del 16 marzo al 16 giugno (che come saprete comprende anche la dichiarazione Iva al suo interno ossia i quadri dedicati all’Iva: VL, VN, VG ecc).

Quindi per dovere di sintesi avete a disposizione una scadenza naturale ed una scadenza con maggiorazione per il versamento del saldo iva annuale. Vi ricordo anche che potete consultare l’articolo dedicato al calcolo dell’acconto Iva.

Calcolo Saldo Iva annuale

Il saldo Iva di giugno nascerà in presenza di un debito in dichiarazione dei redditi modello unico come calcolo della differenza tra debito Iva annuale derivante dalla dichiarazione dei redditi, meno gli importi già versati in sede di liquidazione trimestrale o mensile, meno l’acconto Iva versato il 27 dicembre. Qualora la risultante di tale calcolo sia superiore a euro 10 si procederà con il versamento dell’imposta.

Come versare il Saldo Iva

In sintesi avrete a disposizione 4 modi per versare il saldo Iva che sono

  1. Unica soluzione entro 16 marzo di ciascun anno senza maggiorazioni, salvo proroghe del saldo Iva
  2. Rateizzazione dell’importo in rate mensili di pari importo da pagare entro il 16 di ciascun mese e maggiorando ogni mese la rata dello 0,33% a partire dalla seconda rata;
  3. Unica soluzione entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
  4. Mix da versare entro il 30 giugno 2017 suddividendo l’importo in sei rate maggiorando l’importo dello 0,40% per ciascun mese o frazione tra il 16 marzo e il 30 giugno e con l’aggiunta dello 0,33% su ogni rata successiva alla prima.

Versamento del saldo Iva con modello F24

Per effettuare il versamento del saldo IVA dovrete prendere il debito che vi nascerà dalla liquidazione annuale dell’imposta secondo il calcolo visto prima e compilare il modello F24 utilizzando il codice tributo 6099 indicando anno di riferimento del versamento e importo nella colonna importi a debito.
Vi ricordo che la parola in celeste vi rimanda all’esempio di compilazione del singolo codice tributo Iva dove trovate il modello F24 compilato comprensivo degli altri campi da valorizzare (esempio rateizzazione o anno di competenza).

Il versamento del modello potrà essere effettuato o recandosi in banca o mediante l’invio del modello f24 telematico servendovi di un intermediario abilitato.

Cosa dicono le istruzioni per il saldo Iva

Vi riporto inoltre il testo delle istruzioni in modo da agevolarvi nella ricerca. Il saldo iva andrebbe versato entro la scadenza naturale del 16 marzo (verificare se cade di sabato o domenica, ipotesi in cui scade al lunedì successivo) ma sono in pochi a versarlo a marzo e slitta a giugno tanto il differenziale è solo dello 0,40% per cui tutti solitamente rimandano a giugno il calcolo ed il versamento. I contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo marzo-giugno devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo giugno-luglio deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 30 giugno.

Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 18 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l’importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta.

I contribuenti Iva trimestrali cosa fanno

I contribuenti IVA trimestrali, di cui all’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell’IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna “Importi a debito versati” della sezione “Erario” un unico importo comprensivo dell’IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell’1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

Nei precedenti articoli troverete gli articoli correlati in cui potrete leggere le modalità di calcolo dell’acconto iva del 27 dicembre e della liquidazione Iva mensile o trimestrale in modo che avete il quadro del calcolo e della liquidazione completo.

Inoltre vi ricordo sempre che entro febbraio dovrete compilare anche la comunicazione annuale dati Iva (adempimento abrogato dal 2016).

Prima di procedere all’approfondimento dell’argomento oggetto di questo appassionante e a tratti emozionante articolo vi segnalo un altro articolo gratuito dedicato questa volta alla detrazione Iva relativa alle fatture che pervengono a cavallo d’anno tra dicembre e gennaio. Da non farvi dormire la notte, lo so, andateci piano e non leggetene più di un paio al giorno.

Detrazione IVA Fatture a Cavallo d’anno Dicembre – gennaio: come funziona

Dichiarazioni Iva a credito e rimborso

Vi ricordo inoltre che qualora uscite a credito dalla dichiarazione sempre meglio compensare il credito Iva con altra Iva a debito in quanto per le compensazioni tra tributi diversi hanno messo il limite alla compensazione superabile solo con il visto pensate di un professionista abilitato (che si farà pagare per farlo ovviamente a meno che non è il vostro commercialista di fiducia con cui già avete un contratto blindato).

Rateizzazione del saldo Iva

Potrete rateizzare il saldo Iva annuale come disciplinato dall’articolo 20 del D.Lgs n.241/1997 mediante il versamento in rate mensili di pari importo (al massimo 9 se verserete la prima entro il 16 marzo) e maggiorando ciascuna rata, diversa dalla prima, dello 0,33%  per cui la terza rata sarà maggiorata dello 0,66%. In caso di rateizzazione la prima rata dovrà essere versati entro il 16 marzo e le successive entro il 16 del mese e al massimo entro il 16 novembre.

In pratica avrete il seguente piano rate. L’unica coda che cambia nel modello F24 e l’indicazione della rata che state pagando nella colonna Rate: per la prima rata indicherete 0104 come a dire prima rata di quattro. Per la seconda rata 0204 e così via fino all’ultima e in base al numero di rate che avete scelto di effettuare il pagamento del saldo IVA.

Le scadenze sono:

  1. 16 marzo
  2. 16 aprile
  3. 16 maggio
  4. 16 giugno
  5. 16 luglio
  6. 16 agosto
  7. 16 settembre
  8. 16 ottobre
  9. 16 novembre

Importo minimo del versamento sono 10 euro.

Se volete approfondire questo argomento potete comunque leggere l’articolo dedicato alla compensazione Iva e Rimborso

Proroga Saldo Iva

7 Commenti

  1. l’argomento è abbastanza chiaro , ma non capisco perche nel paragrafo “i contribuenti trimestrali cosa fanno” avete scritto che entro fine febbraio bisogna presentare anche la comunicazione annuale dati iva.

  2. Sempre utili e interessanti questi post, in ogni caso, credo sia non di poco conto aggiungere che il visto di conformità è richiesto per compensazioni pari o superiori a € 15.000, mentre per importi pari o superiori a 5.000 previa presentazione anticipata della dichiarazione iva entro il mese di febbraio. Resta inteso che per importi inferiori le compensazioni sono libere.

  3. Complimenti per l’articolo. Mi permetto solo di aggiungere che, in merito alla presentazione della dichiarazione Iva, il 2016 è l’ultimo anno durante il quale i contibuenti possono scegliere se presentare la dichiarazione in forma autonoma a partire dal mese di febbraio o se presentare la dichiarazione insieme al modello Unico entro settembre. Dal 2017 (per i redditi 2016) entrerà in vigore l’obbligo di presentare la dichiarazione in forma autonoma entro il mese di febbraio (adempimento che secondo me complicherà notevolmente la gestione di molti contribuenti).

  4. Complimenti, articolo ben scritto, chiaro rapido ed esaustivo in tutti i suoi aspetti.
    Complimenti.

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