Ritenuta d’acconto per agenti Immobiliari e regime dei minimi: Domanda e risposta

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Last Updated on 4 Maggio 2023

Ho una domanda, sono una pensionata, ma dal 2007 sono un’agente immobiliare iscritta alla Camera di Commercio di Roma come impresa individuale e collaboro con un’agenzia alla quale fatturo mensilmente applicando la Ritenuta d’acconto del regime fiscale dei minimi” Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 1 comma 100 Legge 244 del 24.12.2007″.
Per un errore ho sempre applicato la RdA al 20% sull’intero imponibile anziché il 23% sul 50%.  Il commercialista mi tranquillizza sostenendo che avendo pagato in misura maggiore nella fase di acconto mi ritroverò a pagare meno al momento della denuncia dei redditi. E’ corretto? Considerando che tra un anno cesserò l’attività, per non creare problemi amministrativi, mi conviene lasciare le cose così o sarebbe meglio da ora in poi emettere le fatture applicando la RdA esatta?
Vi ringrazio per la risposta.

Cordiali saluti.

Buonasera,
in pratica lei ha applicato il regime dei minimi ordinario con RDA del 20% con reddito di impresa. Premesso che verificherei prima con il suo commercialista se un professionista che fa reddito di impresa avrebbe potuto aderire al regime dei minimi. Inoltre mi chiedevo perchè lei non abbia applicato la Rda all’agenzia in quanto se fattura ad un’agenzia non vedo perchè non abbia applicata la ritenuta tanto del 23% sul 50% quanto del 20% (laddove si sia comporta come un contribuente minimo).

Tuttavia non è un dramma e si può rimediare. E’ importante è che lei capisca bene con il suo commercialista se può liquidare le imposte come un contribuente minimo e qualcosa mi suggerisce di no, ma lo verifichi con il suo commercialista.
Il commercialista la tranquillizza perchè difficilmente sarà accertata, però se vado da un commercialista mi apsetterei anche un livello qualitativo della consulenza decisamente migliore di questo, esplicitato con chiarezza e professionalità.

Si faccia spiegare bene chi sono i soggetti nei confornti dei quali avrebbe dovuto emettere fattura facendosi leggere il DPR 600 del 1973, articoli dal 20 in poi e si faccia anche spiegare se rientra nel regime dei minimi oppure no, oppure se sta fatturando inserendo quella dicitura in fattura (finanziaria del 2007) ma nella sostanza non si sta comportando come tale, ossia se rispetta tutti i requisiti per rientrare. Le ricordo inoltre che dal 2012 gli attuali regimi agevolativi subiranno una modifica perchè è stato introdotto il nuovo regime fiscale dei minimi 2012.

Domande sull’applicazione delle ritenute d’acconto in fattura

Se avete sull’applicazione delle ritenute d’acconto in fattura potete scrivere all’indirizzo di posta e cerco di darvi degli spunti o di indirizzarvi nella risposta.

Questa ritenuta non va confusa con quella che, dal primo luglio 2017, devono applicare tutti gli intermediari immobiliari, compresi i portali on line sulle somme riscosse per conto del proprietario sugli affitti brevi. Nel seguito il link all’articolo di approfondimento.

http://www.tasse-fisco.com/case/ritenuta-acconto-affitti-brevi-agenzie-intermediari-immobiliari-codice-tributo/35805/

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/fattura-cliente-estero-iva-ritenuta-acconto-lavoratori-autonomi/39344/

Tanti altri tipi di agenzie e rappresentanti

Esistono tantissime fattispecie di compensi a cui applicare la ritenuta d’acconto. Consultate l’articolo di approfondimento dedicato alla ritenuta d’acconto ad agenti, agenzie, rappresentnati, broker, venditori a domicilio e mediatori.

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Vi ricordo sempre di consultare gli articoli suddivisi per area tematica, come la categoria dedicata ai liberi professionisti o quella dedicata alla fiscalità sulla casa, fra i quali:
Tassazione delle provvigioni e contributo Enasarco per agenti e rappresentanti.

 

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