Ritenuta d’acconto ad Agenti, Agenzie, Rappresentanti, mediatori, venditori, broker in fattura

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documenti per il calcolo dell'iseeVediamo in sintesi come e quando applicare la ritenuta d’acconto ad agenti, agenzie, rappresentanti, mediatori, venditori, broker sulle provvigioni maturate verso il proprio mandante e soprattutto anche in quale misura dal momento che sono previste delle riduzioni nelle applicazioni in presenza di alcuni requisiti.

Chi sono gli Agenti e rappresentanti di commercio in sintesi

L’art. 1742 del codice civile definisce l’agenzia come il contratto con il quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
L’art. 1752 del medesimo codice stabilisce che le disposizioni che regolano il contratto di agenzia si applicano anche nell’ipotesi in cui all’agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.

Le sopramenzionate norme evidenziano, quindi, la figura dell’agente e quella del rappresentante di commercio; la disciplina positiva della professione di agente e rappresentante di commercio è contenuta nella L. 12 marzo 1968, n. 316 e nel decreto del Ministro dell’industria di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 12 aprile 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120, del 12 maggio 1969) di attuazione della legge medesima.

In particolare, l’art. 1 della predetta L. 12 marzo 1968, n. 316, stabilisce che, agli effetti della legge stessa, l’attività di agente di commercio s’intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. Sempre in base all’art. 1, l’attività di  rappresentante di commercio s’intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

Se proprio siete a digiuno della materia fiscale

Se proprio siete agli albori del diritto tributario vi consiglio di fare un passaggio leggendo l’articolo dedicato alla ritenuta d’acconto che vi spiega come e quando si applica e quali sono le voci della fattura su cui va applicata. In caso contrario continuate a leggere.

Differenza tra agente e rappresentante di commercio

La differenza sostanziale risiede nel fatto che l’agente agisce nell’interesse altrui mentre il rappresentante di commercio agisce in nome e per conto altrui ed è, quindi, un agente a cui è conferito il potere di rappresentanza per la conclusione di contratti.
Esistono diverse fattispecie di agenti introdotte nella prassi a cui bisogna vedere se si può utilizzare il miglior trattamento di faveore consentito dall’articolo 25-bis del DPR 633 del 1973 che introduce una ritenuta d’acconto calcolata con l’aliqota del 23% ma applicata solo sul 50% della provvigione.

Il testo di legge recita infatti: ” I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito (23%).

La ritenuta d’acconto è commisurata al cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma.

La dichiarazione dello svolgimento dell’attività di dipendenti

Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta e’ commisurata al venti per cento dell’ammontare delle stesse provvigioni.

La ritenuta di cui ai commi precedenti e’ scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purche’ gia’ operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa e’ scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui e’ stata effettuata.

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta.” In pratica vi troverete una ricevuta contenete non solo le somme eventualmente riscosse a vostro favore ma anche la ritneuta che voi dovrete versare per conto dell’agente all’erario.

“Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell’importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell’anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti”

FACSIMILE dichiarazione per ritenuta d’acconto ridotta

FAXSIMILE

DICHIARAZIONE

Dati anagrafici Lavoratore Autonomo/Intermediario

Dati Anagrafici cliente

Raccomandata A.R. (o a mezzo pec)

OGGETTO: Applicazione della ritenuta ridotta alle provvigioni in misura ridotta ex art. 25-bis, DPR n. 600/1973per l’anno
Il sottoscritto Pinco Pallino, nato a …………., il …………, residente a …………………………., in via/piazza ……………………….., codice fiscale ……………… P.Iva ………………………….;

RICHIEDE

l’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% dell’imponibile delle provvigioni corrisposte nell’anno ______, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2 e 3, DM 16.4.83 e dell’art. 25-bis, DPR n. 600/1973.

A tal fine

DICHIARA

di avvalersi in via continuativa, nell’esercizio della propria attività, dell’opera di dipendenti e/o collaboratori familiari/esterni per lo svolgimento della propria attività.

Data,

Firma

Agenzie di viaggio

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche

Agenti e broker assicurativi

dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

L’agente di assicurazione è espressamente previsto nell’art. 1753 del codice civile, che prescrive l’applicazione a tale soggetto delle disposizioni dello stesso codice sul contratto di agenzia, purché le stesse non siano derogate dalla regolamentazione collettiva o dagli usi e siano compatibili con la natura dell’attività assicurativa. Inoltre si ricorda che l’attività dell’agente di assicurazione è stata disciplinata dalla L. 7 febbraio 1979, n. 48 la quale ha istituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato un apposito albo al quale debbono essere iscritti coloro che esercitano la particolare attività.

Gli agenti sopra indicati sono quelli che negli accordi collettivi vengono qualificati come agenti in gestione libera. Da essi si distinguono nettamente gli agenti in economia, i quali sono dipendenti della compagnia di assicurazione e da questa sono preposti alle agenzie in economia che sono delle vere e proprie succursali delle compagnie.

Da quanto sopra consegue che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 25-bis soltanto gli agenti in gestione libera e che ne restano sempre esclusi gli agenti in economia, qualificati nella pratica anche come gerenti.

Agente di città

Una particolare categoria di agenti in gestione libera è costituita dagli agenti di città che sono caratterizzati  essenzialmente dal fatto di operare per le agenzie in economia delle imprese di assicurazione. L’attività dell’agente di assicurazione in gestione libera è diretta a promuovere la conclusione di nuovi affari, a riscuotere i premi, a gestire i contratti acquisiti ed al rinnovo degli stessi. L’agente svolge attività a proprio rischio e spese e viene compensato con provvigioni variamente qualificate (provvigioni di acquisto, di incasso, ecc.), le quali rientrano tutte nell’ambito di applicazione dell’art. 25-bis sotto riportato.

Al riguardo va peraltro subito evidenziato che il quinto comma dell’art. 25-bis prevede l’esenzione dalla ritenuta per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione – ivi compresi evidentemente gli agenti di città – per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione sia pubbliche che private.

Definizione di Subagenti

Il subagente è un soggetto che viene incaricato dall’agente di commercio, con incarico analogo a quello ricevuto da quest’ultimo, di provvedere, a proprio rischio e spese, a promuovere contratti in una o più zone determinate. La figura è assai frequente nel settore assicurativo ed è stata espressamente codificata, sia pure limitatamente ai subagenti professionisti, nell’art. 5, primo comma, lettera c), n. 4) della L. 7 febbraio 1979, n. 48.

Compravendita di titoli

dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attivita’ di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonche’ di raccolta e di finanziamento, dagli agenti,
raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonche’ dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalita’ di lucro.

Venditori a domicilio

Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e’ applicata a titolo d’imposta ed e’ commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento  a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.

In ordine a questa particolare categoria di soggetti, nel rinviare alle ulteriori precisazioni che verranno fornite in seguito, si ricorda che, in base al disposto del secondo periodo del sesto comma dell’art. 25-bis, le provvigioni ad essi spettanti sono assoggettate alla ritenuta a titolo d’acconto e non già a quella a titolo d’imposta come prevista per le analoghe provvigioni percepite dagli altri incaricati delle vendite a domicilio, giusta il disposto del primo comma dello stesso comma.

Agenti librari

L’agente librario è colui che si occupa della promozione della vendita di libri e riviste per conto di case editrici, in una zona determinata, con eventuale esclusiva, ed è normalmente retribuito a provvigione. Costituiscono oggetto di ritenuta tutte le provvigioni percepite dagli agenti librari qualunque sia la loro denominazione (provvigioni firma, incasso,ecc.).

Non rientrano tra gli agenti librari i cosiddetti intermediari librari (che sono soggetti che acquistano libri da case editrici ad un prezzo inferiore a quello di copertina per poi rivenderli a terzi), in quanto imprenditori in proprio che solitamente stipulano con le medesime case contratti di compravendita oppure contratti estimatori.

Agente propagandista

L’agente propagandista svolge, in una determinata zona, un’attività di propaganda di taluni prodotti (es. farmaceutici) presso determinati potenziali acquirenti (medici e farmacisti) ai quali rilascia, di solito, dei campioni di prova. Sulle provvigioni da esso percepite deve essere applicata la ritenuta di cui all’art. 25-bis escluse, beninteso, le ipotesi in cui l’agente propagandista agisca quale lavoratore subordinato dell’impresa preponente.

Dall’agente propagandista va tenuto distinto il cosiddetto depositario farmaceutico che è un soggetto che stipula con la casa farmaceutica un contratto di deposito, ai sensi dell’art. 1766 del codice civile, e che consegna a coloro i quali ne fanno richiesta (farmacisti e medici) un certo numero di prodotti medicinali. Le provvigioni percepite dai predetti depositari, poiché nella fattispecie in esame non si è in presenza di uno dei rapporti di cui al primo comma dell’art. 25-bis, non devono essere assoggettate alla ritenuta.

Agente teatrale e cinematografico

Tali agenti si occupano solitamente della conclusione di scritture nel settore dello spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo ed assumono la veste di agente dell’attore, del cantante o dell’artista, quando percepiscono le provvigioni solo da parte di questi soggetti.

Se poi gli agenti in argomento ricevono le provvigioni sia dall’artista che dall’impresario, essi vanno considerati mediatori. Resta fermo che le loro provvigioni vanno assoggettate alla ritenuta se ne ricorrono i presupposti e cioè quando sono erogate da parte di uno dei sostituti d’imposta indicati nel primo comma dell’art. 25-bis.

Rientrano, in particolare, nell’anzidetta previsione le provvigioni erogate da associazioni di artisti ovvero da compagnie teatrali costituitesi sotto forma di società o enti, nonché da artisti con un’organizzazione in forma di impresa; infatti, i predetti artisti assumono la veste di imprenditori solo quando la loro attività risulta organizzata in forma di impresa ai sensi del terzo comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 597.

Mediatori di commercio

In base all’art. 1754 del codice civile mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essereclegato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. La disciplina della professione di mediatore e contenuta nella L. 21 marzo 1958, n. 253, e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 6 novembre 1960, n. 1926, le cui disposizioni impongono espressamente, ai soggetti che intendono esercitare professionalmente detta attività l’obbligo di iscriversi negli appositi ruoli tenuti presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Inoltre, nella pratica, accanto alla figura del mediatore professionista, assume rilevanza anche la figura del mediatore occasionale. Ai fini che qui interessano va evidenziato che le provvigioni percepite da questi ultimi soggetti, per l’espresso richiamo che il primo comma dell’art. 25-bis fa alle prestazioni anche occasionali inerenti, tra gli altri, ai rapporti di mediazione, devono essere assoggettate alla ritenuta.

Modello della ritenuta d’acconto

Se avete bisogno di un format o di un modello per la ritenuta d’acconto potete cliccare sulle parole in celeste anche se molti di voi non sono proprio obbligati al rilascio di una fattura ma di uan semplice ricevuta.

2 Commenti

  1. Vero, ma colgo lo spunto volentieri e dedicherò un articolo ad hoc sull’argomento e la informerò su questo post. un caro saluto

  2. nel suo articolo cita la figura del broker di assicurazione senza però definirlo e senza approfondire il trattamento della r.a. per lo stesso (oltretutto senza evidenziare che il broker è un intermediario che, al contrario dell’agente o del rappresentante che agiscono per conto o su interesse delle Compagnie, agisce su mandato del cliente e dunque per conto di quest’ultimo). Inoltre non chiarisce il trattamento della R.A del broker nei casi in cui le provvigioni derivino da un rapporto diretto con le compagnie oppure dalle agenzie delle stesse. Il broker può inoltre maturare provvigioni anche al cliente privato o aziendale e l’articolo non tratta nemmeno di questo caso.

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