Requisito della Novità per i Contribuenti Forfettari minimi 2022 con Imposta al 5% : domande e chiarimenti

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

novità - newIn una sintesi di taglio pratico vi spiego come e quando si soddisfa il requisito della novità per l’accesso al nuovo regime forfettario dei contribuenti minimi 2019con aliquota al 15% previsto dal 2015 e rinnovato dal 2019 e che potrà portarvi a beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% per 5 anni. A questo si aggiungerebbe anche la riduzione di un terzo del reddito imponibile per i primi cinque anni di attività qualora si rispetti il requisito della novità. Considerando il nuovo incremento a 65 mila euro dal primo gennaio 2019 capite bene che l’occasione è ghiotta in quanto potremmo avere un risparmio del 10% su 65 mila euro, demoltiplicato per i coefficienti di redditività, ma sempre un bel risparmio.

Breve cronistoria in sintesi altrimenti ci capiamo poco 

I pochissimi regimi introdotti negli ultimi anni sono questi che possiamo chiamare:

Requisiti della novità per accedere al regime forfettario dei minimi

Partiamo dalla norma che è meglio: Il comma 65 recita che: “Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attivita’ artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; per triennio deve intendersi calendario gregoriano almeno così è quanto previsto dalla circolare dell’agenzia delle entrate nel corso della circolare 10 de 2016 per cui se inizia attività a giugno 2016 parliamo di maggio 2013 per la verifica.

b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività‘ precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attivita’ precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.

Riporto per il bene di tutti e per la verifica dei limiti in base all’attività che vi accingete ad effettuare, la tabella che riepiloga i nuovi limiti (sia quelli che sono stati validi per il 2015, sia quelli nuovi validi dal 2016).

PROGRESSIVOGRUPPO DI SETTORECODICI ATTIVITA' ATECO 2007LIMITE 2015LIMITE 2016COEFFICIENTE REDDITIVITA'
1Industrie alimentari e delle bevande(10 - 11)350004500040%
2Commercio all'ingrosso e al dettaglio45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9400005000040%
3Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande47.81300004000040%
4Commercio ambulante di altri prodotti47.82 - 47.89200003000054%
5Costruzioni e attivita' immobiliari(41 - 42 - 43) - (68)150002500086%
6Intermediari del commercio46.1150002500062%
7Attivita' dei Servizi di alloggio e di ristorazione(55 - 56)400005000040%
8Attivita' Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)150003000078%
9Altre attivita' economiche(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)200003000067%

Per quello che concerne la lettera C) vale nel caso in cui i soggetti nell’anno precedente non abbiano  percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Per cui  potranno accedere anche coloro che sono titolari di lavoro dipendente (nel rispetto del limite di reddito da lavoro dipendente che deve essere inferiore a 30 mila euro e della prevalenza di quello autonomo). Lo stesso varrà per i pensionati per cui va da se che è confermata la possibilità di superamente del limite di 35 anni per chi avesse ancora questo dubbio o bisogno di chiarimento.

Novità: innalzamento del limite a 65 mila euro

Per questa tipologia di regime vi segnalo che la decisione UE dell’8 novembre 2016 ha innalzato il limite a 65 mila euro. Maggiori dettagli li trovate nell’articolo dedicato al regime dei minimi con limite a 65 mila euro.

Accesso al nuovo regime forfettario dei minimi in vigore dal 2016: modalità di comunicazione e come si accede

Per i Contribuenti in attività 

Il regime forfettario dei minimi è il cosiddetto naturale per cui il fisco presuppone che lo si applichi inizialmente per cui se siete già in attività sarete obbligati ad inviare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno, come disposto al comma 83, qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato.

Se svolgete già attività  di impresa, arte o professione, accederete al regime dei minimi senza dover fare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9/12) o successiva (con la dichiarazione annuale) (cfr. circ. n. 6/E del 2015). 

Per i Contribuenti che iniziano l’attività

I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che rispettano i requisiti che avete visto nell’articolo dedicato al nuovo regime forfettario dei minimi dovrete darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività, da presentare ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 633 del 1972 (modello AA9/12); tale comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. In questo caso mi sembra un grande controsenso in quanto non capisco perché essendo un regime naturale, lo dice proprio l’agenzia delle entrate e la norma, devo comunicare di accedere spendendo tempo e costi per farlo.

L’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività, dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi, l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 11, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 471 del 1997 (da euro 250 a euro 2.000).

Alcune considerazioni anche rispetto ai precedenti regimi dei minimi

Per accedere al nuovo regime forfettario dei minimi dal 2016 il contribuente titolare di partita Iva non deve aver esercitato nel passato attività di lavoro autonomo o d’impresa e che l’attività da esercitare non deve costituire una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta anche sotto forma di lavoro dipendente negli ultimi tre anni attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare.

Questa previsione come abbiamo visto ha caratterizzato fin da sempre i regimi fiscali agevolati nell’intento di impedire l’elusione della norma e accedere ad un time fiscale di vantaggio cambiando solo la veste giuridica del contratto (da lavoro dipendente per esempio a lavoro autonomo). Tuttavia dietro questa previsione normativa si apre un mondo di casi che con il temp hanno formato oggetto di una specifica circolare che nel seguito andiamo a riportare in modo sintetico e che fornisce interessanti chiarimenti e dei casi concreti che aiutano a valutare caso per caso ancella vostra situazione.

La mera prosecuzione di attività precedentemente esercitata

In tal senso la nuova attività non deve costituire la famosa “mera prosecuzione” di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni come nel caso dei tirocini professionali finalizzati all’iscrizione negli appositi albi di appartenenza.
La novità deve essere vista a mio avviso nel senso di nascita di nuova attività nel suo senso oggettivo del termine in quanto la finalità agevolativa è quella di incentivare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali che non per forza deve essere ricondotta al codice atecofin come vedremo sotto.

Quello che si combatte in primis è che l’accesso al nuovo regime dei minimi costituisca solo la trasformazione della veste giuridica di una attività precedentemente svolta sotto diversa forma.

Per esempio parliamo di un’attività esercitata nello stesso ufficio, laboratorio con la stessa clientela o gli stessi macchinari o attrezzature. A tal proposito è utile leggere i chiarimenti  offerti dalla circolare 17 del 2012 in cui sono fatti doversi esempi anche nel caso di contratti che prima erano disciplinati come collaborazione o progetto altre tipologie di lavoro precario e poi il dipendente decide di aprirsi la partita Iva.

Stante il rispetto dei requisiti visti per il vecchio regime dei minimi oltre alle novità contenuto nel nuovo regime che consente la riduzione di un terzo del reddito imponibile.

Il requisito della novità o mera prosecuzione

Il carattere della novità almeno nella fomulazione classica vista per i contribuenti minii specifica che sono esclusi i titolati di partita IVA ch hanno svolto nei tre anni precedenti l’apertura della partita Iva con il nuovo regime, attività profesisonale o artistica sia sotto forma di lavoro autonomo sia di impresa e quindi sotto forma di ditta individuale o altra società di persone e nè può esserne una prosecuzione, anche in forma associata o familiare e nemmeno in caso di precedente attività svolta tramite lavoro dipendente o professionale, eccezion fatta per il periodo di praticantato laddove previsto dalla nomrativa come obbligatorio.

Questo perchè si vuole scoraggiare a cambiare solamente la veste dell’attività per godere dell’agevolazione fiscale quando poi di nuovo c’è ben poco.

La mera prosecuzione si ha nel caso in cui la “prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata quando quella intrapresa presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente.

Differenza tra Tempo determinato ed indeterminato

Non sempre un contratto di lavoro subordinato impedisce l’accesso al regime o rappresenta una causa di esclusione in quanto, come chiarito dall’agenzia delle entrate “non precludono l’applicazione del regime forme di lavoro precario come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quelli di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale” e tutte le volte che l’attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l’attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio (periodo di osservazione mutuato dalla previsione contenuta nella lettera a)) antecedente l’inizio dell’attività.

Vi segnalo che per quello che concerne la compatibilità tra lavoro dipendente e regimi fiscali forfettari agevolati ho scritto un nuovo articolo di approfondimenti con altri casi specifici che spero vi possano tornare utili e che trovate qui di seguito:

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/regime-forfettario-minimi-lavoro-dipendente-contratto-compatibilita-uscita-esclusione/39190/

Mettersi in proprio non è prosecuzione dell’attività ma è una nuova attività ma da valutare caso per caso

Altro esempio è quando ci si mette in proprio ossia se un soggetto che abbia lavorato in un’azienda come dipendente e si metta in proprio per intraprenda l’attività utilizzando lo stesso mezzo e servendo la medesima clientela dell’impresa di origine potrebbe essere verdersi precluso il nuovo regime perchè sta utilizzando gli stessi mezzi e la stessa clinetela.

Ma se invece si è solo limitato a prendergli i clineti a mio modesto avviso la preclusione non si attua. In realtà una circolare a parte ossia la numero 1 del 2001 e la numero 8 del 2001 in presenza di entrambi i requisiti non soddisfatti è del parere di precluderle….anche se non capisco come faccia a controllarlo sicermante e anche perchè a mio avvisosta ragoinando mano perchè la nuova attività di fatto è nata.

Per cui se si realizzano entrambi i presupposti, ossia utilizzo di mezzi e medesima clientela non può accedere si al regime, ma nel caso sia solo uno allora a mio avviso si può accedere.

Modifica della sola veste giuridica

Per identificarlo il fisco o legoslatore fiscale ha individuato alcuni indicatori, prima tra tutti il codice atecofin, per cui se prima esercitavatate un’attività con una srl e avevate un codice Iva (lo vedete nel quadro IVA se onn saperete trovarlo o nella dichiarazione di inizio attività) e poi vi aprite la partita Iva con lo stesso codice vi sgamano nel giro 4 secondi per cui non ci provate se non volete essere soggetti ad accertamento o peggio a sanzioni in quanto ricalcolerebbero il vostro reddito imponibile con la tassazione di una società facendovi scordare l’imposta sostitutiva ridotta.

Poi si passa al concetto il concetto di requisito della “prosecuzione dell’attività non precedentemente svolta…” […] non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità o di aver perso il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà.

Nel caso in cui il contribuente abbia perso lavoro per una causa a lui non imputabile e sempre a patto che ne dia prova non si configura una mera prosecuzione o una causa di esclusione. Anche nel caso di  perdita di lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà non si avrà l’esclusione in quanto si ravvede facilmente che non si sta eludendo la normativa per conseguire un indebito vantaggio di imposta.

Mi raccomando di verificare anche il rispetto degli altri requisiti sia quelli vecchi, sia quelli che si sono modificati (come il limite dei 15 mila euro di beni strumentali per i contribuenti minimi diventato ora di 20 mila euro con qualche modifica piccola).

Casi particolari: tirocini professionali, pensionati e prestazioni occasionali

Nella circolare sono anche riportati alcuni importanti chiarimenti in merito alla possibilità di accesso al regime che si sostanziano nella possibilità anche per pensionati accedere al regime in quanto è assimilabile ad una interruzione del lavoro per giusta causa (la normativa in questo caso).

Lo stesso nel caso di prestazioni occasionali, se svolte durante l’anno precedente on azionano il disposto normativo della “mera prosecuzione di attività già svolta” per cui non configurano una causa di esclusione di accesso al regime.

Anche il caso del tirocinante che presuppone di avere svolto in precedenza o stare svolgendo l’attività che consiste nel tirocinio professionale o anche detto pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni, non rileva ai fini dell’accesso al regime. Il praticante può accedere al regime agevolato già al momento di apertura della partita Iva.

Vi consiglio di leggere a tal proposito per vedere qualche esempio e qualche chiarimento in più:

Circolare n. 8 del del 2001
Circolare n. 17 del 2001
Circolare n. 18 del 2001
Circolare n. 59 del 2001
Circolare n. 17 del 2012
Circolare 10 del 2016 per il nuovo regime forfettario dei contribuenti minimi 2016

Vi segnalo anche gli altri articoli correlati al nuvo regime fiscale dei contribuenti minimi e i contributi INPS

Visualizza Allegato 4 con la tabella dei coefficienti del regime dei minimi

PROGRESSIVOGRUPPO DI SETTORECODICI ATTIVITA' ATECO 2007LIMITE 2015LIMITE 2016COEFFICIENTE REDDITIVITA'
1Industrie alimentari e delle bevande(10 - 11)350004500040%
2Commercio all'ingrosso e al dettaglio45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9400005000040%
3Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande47.81300004000040%
4Commercio ambulante di altri prodotti47.82 - 47.89200003000054%
5Costruzioni e attivita' immobiliari(41 - 42 - 43) - (68)150002500086%
6Intermediari del commercio46.1150002500062%
7Attivita' dei Servizi di alloggio e di ristorazione(55 - 56)400005000040%
8Attivita' Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)150003000078%
9Altre attivita' economiche(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)200003000067%

Nuovi coefficienti di redditività 2019

Il nuovo allegato n. 4, introdotto dal comma 10 sostituisce il precedente allegato annesso alla legge di stabilità 2015, tenendo conto delle modifiche illustrate, non prevede l’indicazione dei valori soglia dei ricavi e compensi.

Si rammenta che l’attuale allegato indica soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità 2016, variano da 25.000 a 50.000 euro

PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITA’ ATECO 2007 COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’
1 Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
9 Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

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13 Commenti

  1. salve,
    negli ultimi anni ho prestato la mia professione intellettuale, in regime di prestazione occasionale, nei confronti di una azienda. Il volume di affari era veramente minimo.
    1) In previsione di crescita degli affari posso adesso usufruire del regime forfettario, considerato che il mio cliente principale sia la solita azienda?
    2) Oppure, considerata la crisi pandemica, continuare col regime di prestazione occasionale e prossimo ai 5k€ di fatturato, aprire la p.iva solo se il volume di affari è in crescita nell’anno? Posso passare da prestazione occasionale a regime forfettario nello stesso anno?

  2. Buonasera
    io sono stato libero professionista (ingegnere) dal 2011 fino a dicembre 2016. Da Maggio 2016 sono stato assunto come lavoratore dipendente da una industria metalmeccanica per lavoro in ufficio tecnico. A Luglio 2020 sono stato licenziato e sto ora percependo la NASPI.
    Posso aprire una nuova partita IVA in regime forfettario al 5%? il limite dei 30000€ nell’anno precedente se sono stato licenziato sembra che non venga valutato. Ma la NASPI non è un sostituto di imposta ? e come se ancora fossi dipendente?
    Grazie mille
    Luca

  3. Salve, sono il legale rappresentate di una SRL e da più di tre anni non abbiamo utili ne percepisco un reddito. In questo caso potrei accedere al regime dell’aliquota al 5% se dovessi aprire un’altra attività come artigiano che nulla ha a che fare con la mia attività attuale?

  4. salve in caso abbia svolto attività saltuariamente (creazione siti web) tramite prestazione occasionale posso usufruire del nuovo regime ? o le prestazioni fatte ai clienti come assistenza occasionale non rendono piu una novità l’attività? Grazie

  5. Buongiorno, nel caso di chiusura p.iva al 31.12.11 e riapertura p.iva della stessa attività professionale all’01.01.15, tenendo conto che nel 2012/2013/2014 ho fatto fatture in ritenuta d’acconto da privato, come posso comportarmi?

    grazie
    saluti
    Stefano

  6. Salve sono nel regime dei minimi da 2011 e ho 29 anni
    vorrei sapere, visto che posso rimanere in tale regime fino ai 35 anni, cosa devo cambiare nella contabilità ??
    irpef 5% o 15% e certificazione corrispettivi tra entrate e uscite o con nuove didposizioni dei codici ATECO ??
    Grazie se vorrà rispondere ai miei quesiti. Ivanna

  7. Buongiorno , ho aperto la partita iva nel 2007 come ingegnere posso oggi transitare al regime dei minimi visto che è stato abolito il limite di età e non raggiungo negli ultimi anni meno di 5000 euro di fatturato ?

  8. Sono un disoccupato di 38 anni che negli ultimi anni ha emesso qualche Ritenuta d’acconto per prestazione occasionale come procacciatore.
    Sto decidendo di aprirmi la partita iva sempre per svolgere l’attività di procacciatore, e mi chiedo, posso una volta aperta la partita iva rientrare tra i contribuenti minimi?
    Se si, posso pensare di prendere mandati diretti con aziende?
    E posso anche svolgere, anche se molto raramente, attività di compravendita per piccole quantità di merce?

    Se si in quale tipo di attività rientrerei? (Codice ateco)?

    So che la domanda è complessa, ma spero che almeno sia chiara.

    La ringrazio sin d’ora.

  9. Sono stato dipendente (settore assicurativo) fino al 31.12.2013.
    A febbraio 2014 ho costituito una Srls che ha come oggetto l’attività di consulenza tecnica assicurativa per conto di imprese di assicurazioni e/o di intermediari assicurativi, in particolare nel campo attuariale ed estimativo di rischi, industriali e non, non finalizzato alla diretta conclusione di contratti assicurativi con la clientela.
    Possiedo pertanto una Partita Iva.
    Al momento ho emesso qualche fattura di consulenza.
    Vorrei sapere se fosse possibile passare al “regime dei minimi”, possibilmente entro il 31.12.2014, visto che dal 2015 verranno praticate condizioni peggiorative.
    Grazie.

  10. Salve, volevo porvi una domanda. Sono un geometra di 28 anni che ha aperto partita iva nel 2008 e ho iniziato da marzo 2008 ad usufruire del regime agevolato. Dopo 5 anni, quindi a partire dal 2013, il mio commercialista ha sostenuto che avevo usufruito di tale agevolazione per 5 anni e quindi dovevo passare al regime ordinario.e li avevo il dubbio perché io sapevo di poter usufruirne fino a 35 anni. Premetto che da 2008 ad oggi non ho mai superato 20000 di reddito. Volendo a partire dal prossimo anno posso rientrare nei minimi? Era giusto uscir dall’agevolazione o il commercialista ha sbagliato. Ho 28 anni e un reddito ‘basso’ e perché non posso usufruire di cio che mi spetta. Grazie se potete essermi di aiuto

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