Regime Forfettario dei Minimi e Lavoro dipendente: Compatibilità, Uscita ed esclusione

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Vediamo di fornire chiarimenti e casi pratici per verificare le cause di incompatibilità tra apertura di partita Iva aderendo al regime forfettario dei contribuenti minimi e eventuali rapporti/contratti di lavoro dipendente anche alla luce delle modifiche introdotte dall’approvazione della nuova Legge di Bilancio 2019 che allarga e favorisce l’entrata nel regime agevolato. La prima precisazione che faccio riguarda la ratio del legislatore nel voler introdurre delle cause di esclusione di accesso al regime fiscale agevolato e che ha mantenuto anche nelle successive versioni che si sono viste in questi anni avvicendarsi durante i diversi governi. Lo abbiamo visto nel primo regime forfettario, nel regime dei minimi, poi in quello di vantaggio e ora in quello che suole chiamarsi spesso forfetario dei minimi.

La sostanza cambia poco: il legislatore non vuole che si eluda la normativa fiscale e si cerchi di modificare solamente la veste giuridica di una attività precedentemente già svolto sotto forma di lavoro dipendente o di altro contratti di lavoro subordinato applicando la minore tassazione concessa dai regimi agevolati.

Lo abbiamo nella sostanza già affrontato nell’articolo dedicato al requisito della novità. Tuttavia vi sono dei casi in cui la stessa agenzia delle entrate ha riconosciuto che il requisito della novità viene rispettato anche in presenza di attività di lavoro autonomo e attività di lavoro dipendente. Sono situazioni in cui il principio di attrattivi dei redditi di lavoro autonomo perde la sua forza e lascia spazio affinché possa comunque aversi un contratto di lavoro subordinato con una sua propria certificazione Unica a fine anno.

Nella circolare si richiama anche la circolare n. 8/E del 2001, con la quale è stato chiarito che l’indagine diretta ad accertare il rispetto del requisito della novità, va effettuata caso per caso con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata. La preclusione ha finalità antielusive ed è volta ad evitare che si continui, di fatto, ad esercitare una precedente attività, modificandone unicamente la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo, al solo fine di godere delle agevolazioni tributarie previste dal nuovo regime.

La mera prosecuzione si ha nel caso in cui la “prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata quando quella intrapresa presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente.

Quella parola “stessa” ci dice tanto in quanto alza abbassa il livello di chiusura del regime. Tuttavia si deve stare attenti lo stesso e valutare “caso per caso”. Tuttavia infatti nella circolare si fa riferimento all’esempio del falegname che continua la sua attività di lavoratore dipendente iniziando l’attività in forma imprenditoriale rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento (si pensi all’ipotesi in cui l’ex datore di lavoro o i clienti dello stesso siano di fatto la parte prevalente dei suoi clienti). Questa ipotesi per l’agenzia delle entrate configura continuità e quindi impone il divieto al contribuente di accedere al regime agevolato.

Tipologia di contratto subordinato: c’è differenza tra indeterminato e determinato

Si deve anche porre attenzione alla tipologia di contratto di lavoro subordinato che caratterizza l’attività in quanto l’agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che “non precludono l’applicazione del regime forme di lavoro precario come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quelli di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale” e tutte le volte che l’attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l’attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio (periodo di osservazione mutuato dalla previsione contenuta nella lettera a)) antecedente l’inizio dell’attività.

In presenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa che si siano protratti oltre il limite indicato nel periodo precedente, va invece, verificato che la nuova attività non sia svolta in sostanziale continuità con la precedente.

Attività diversa nella sostanza: si può aderire al regime

Discorso a arte merita il contribuente che svolge una attività diversa da quella precedentemente svolta. Se parliamo di attività diversa l’elemento distintivo o criterio da adottare per diversificare una attività da un’altra potrebbe essere il codice attività ATECO. A tal proposito fare i distinzione a livello di sottosezione dei codici e non al primo nodo principale.

Si ritiene che tale continuità non possa mai essere ravvisata nel caso in cui le due attività da porre a confronto vengano svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee.

L’agenzia delle entrate fa l’esempio del medico neurologo lavoratore dipendente che intenda avviare una attività di musicista. Non è, invece, consentito l’accesso al regime se si intende avviare l’attività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.

Si ravvede invece la continuità (e quindi non si può accedere al regime) nel caso del medico lavoratore assunto con contratto di lavoro dipendente (sia questo ortopedico, anestesista, neurologo, generico, oculista etc) che voglia avviare una attività di medico libero professionista anche in altra branca della medicina che, però, abbia come “bacino di utenza”  quello in precedenza coperto dalla attività svolta sotto forma di lavoro dipendente e considerando come clienti anche i pazienti che in precedenza curava nell’ambito della attività di lavoro dipendente. Qui il problema è che per bacino di utenza a mio avviso non si debba tanto far riferimento al cliente precedentemente avuto o curato ma a al portafoglio clienti potenziale.

Non è infatti un problema di concorrenza con il precedente datore di lavoro o anche se lo fosse è marginale, a  mio modesto avviso rispetto alla ratio principale di natura antielusiva e di tassazione dell’imponibile incassato.

Continuità dovuta a perdita del lavoro, licenziamento e altre cause

Quanto abbiamo detto finora non vale nel caso in cui il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà in quanto si ravvede facilmente che non si sta eludendo la normativa per conseguire un indebito vantaggio di imposta. Vi anticipo che al momento non sono a conoscenza di casi di accertamento basati su questa tipologia situazioni. La roba che potrebbe essere data non è niente altro che la eventuale lettera di licenziamento o cassa integrazione o altro provvedimento interruttivo del precedente lavoro. L’elemento fondamentale tuttavia su cui fa attenzione il legislatore è che la causa o la motivazione dell’interruzione del lavoro non sia stata generata dal lavoratore.

Nella circolare si finiscono chiarimenti aggiuntivi con l’esempio di un ingegnere idraulico lavoratore dipendente che abbia perso il lavoro o sia stato collocato in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà può senz’altro avvalersi del regime agevolato, anche se esercita l’attività di ingegnere idraulico sotto forma di lavoro autonomo.

Lavoratore in pensione e regime dei minimi

Premesso che stimo molti coloro che prendono la decisione di aprire una partita Iva e avviare una attività, pur avendo maturato i requisiti della pensione e percependo quindi già uno stipendio, vogliono continuare a fornire il proprio contributo o hanno idee in grado di soddisfare quota dei mercato  ancora non coperte.

In questo caso viene chiarito che non viene lesa la norma in quanto assimilabile ad una interruzione indipendente dalla volontà del lavoratore per cui non vi sono violazione delle norme anti elusive a parere dell’agenzia delle entrate.

Prestazioni occasionali

Non impedisce l’accesso al regime – né in base alla lettera a) né in base alla lettera b) del decreto – la circostanza di aver svolto, nell’anno precedente, prestazioni occasionali, perché le stesse, costituendo redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR, non sono produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 53del TUIR..

Tirocini Professionali

Anche la circostanza di avere svolto in precedenza o stare svolgendo l’attività che consiste nel tirocinio professionale o anche detto pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni, non rileva ai fini dell’accesso al regime. Questa in verità è stata una delle prime cause esimenti delle norme anti elusive. Già ai miei tempi tempi ossia a quelle del primo regime forfettario.

Qui l’agenzia delle entrate fa la distinzione tra il praticantato per un artigiano e quello di un avvocato o di un dottore commercialista che svolgono l’attività di praticante non in qualità di collaboratore coordinato e continuativo ma aprendo una partita Iva. Al riguardo si ritiene che il praticante possa accedere al regime già al momento della apertura della partita iva (e non dopo il superamento dell’ esame di abilitazione), non potendo essere considerato ininfluente ai fini del computo del triennio (o quinquennio nel nuovo regime forfettario dei minimi) il periodo di lavoro autonomo svolto da praticante.

Momento di apertura della partita Iva rispetto alla firma del contratto

E’ consentito continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio ai soggetti che iniziano una attività di lavoro dipendente anche in ambiti omogenei a quelli che caratterizzano l’attività di lavoro autonomo o di impresa non essendo ravvisabile in tal caso alcuno spostamento di imponibile ad un regime più favorevole per il contribuente. Si pensi al caso di un geometra che svolga attività libero professionale in regime agevolato assunto come lavoratore dipendente per il medesimo profilo professionale. Qui l’agenzia delle entrate a mio avviso introduce l’elemento di novità rispetto al passato attenuando di fatto il principio di attrazione dei redditi di lavoro autonomo professionale. L’Agenzia delle entrate non chiarisce a mio avviso se vale anche il caso in cui il contribuente dapprima stipuli il contratto di lavoro dipendente e successivamente decida di aprire la partita Iva. La risposta che ci potremmo dare è che vale quanto detto in principio per rispondere a questa fattispecie: laddove sia rivolta alla stessa clientela e rappresenti solo una modifica della veste formale del rapporto di lavoro precedentemente svolto. Tuttavia non mi lascia molto soddisfatto.

Resta ugualmente ininfluente, per le ragioni in precedenza esposte, la circostanza che un contribuente che si avvale del regime agevolato avvii altre attività produttive di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, o di impresa di cui all’articolo 55 del Tuir.

Esempio: regime forfettario dei minimi e Certificazione Unica derivante da contratto di lavoro dipendente

Sulla scorta di quanto riportato sopra se prendiamo quindi ad esempio il caso di un contribuente che svolga attività di lavoro autonomo usufruendo del regime fiscale agevolato forfettario dei minimi e si trovi a firmare un contratto di lavoro dipendente non si assisterà alla fuoriuscita dal regime.

Le due tipologie di reddito di lavoro autonomo e di lavoro dipendente non determina pertanto una diversa tassazione del reddito imponibile sempre in virtù del fatto che non è ravvisabile in tal caso alcuno spostamento di imponibile ad un regime più favorevole per il contribuente.

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