Regime Agevolato di Vantaggio dei Lavoratori autonomi con partita Iva

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Vediamo come funziona il calcolo delle imposte per coloro che hanno aderito per l’anno 2018 alla determinazione del regime agevolato forfettario di vantaggio e che dovranno presentare la dichiarazione dei redditi a breve diverso rispetto al nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 5% o 15%  ex Legge n. 190 del 2014 (modificato con la legge di stabilità 2016 dal primo gennaio 2016 e trovate l’articolo dedicato al nuovo regime forfettario dei minimi qui sotto linciato), di cui troverete guida gratuita di approfondimento in calce all’articolo.

Regime di vantaggio: cos’è e come funziona

I soggetti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità compilano la presente sezione. Il regime di vantaggio si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che già fruivano del medesimo regime alla data del 31 dicembre 2015.

Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Possono accedere al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: a) nell’anno solare precedente:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro. Nell’ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività il limite va riferito alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle singole attività;
  • non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
  • non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2 lett. c) del TUIR;
  • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso TUIR;
  1. b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Sono invece esclusi dall’applicazione di tale regime:

  • i soggetti non residenti; possono tuttavia accedere al regime di vantaggio i soggetti che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto (art. 1, comma 99, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’art. 7, comma 3 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161);
  • coloro che si avvalgono dei regimi speciali per la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto;
  • coloro che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili , ovvero di mezzi di trasporto nuovi;
  • coloro che pur svolgendo attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale partecipano, contemporaneamente, a società di persone o ad associazioni professionali ovvero a società a responsabilità limitata a ristretta base societaria che hanno optato per la trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR.

Inoltre, possono accedere al regime fiscale agevolato le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni a condizione che, al contempo:

  1. non abbiano esercitato, nei tre anni precedenti attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma dilavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3. qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nelperiodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, ragguagliati ad anno, non sia superiore a 30.000 euro. La condizione secondo cui l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. I contribuenti che si avvalgono del presente regime:
  4. sono esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sono esonerati dal-l’obbligo della dichiarazione prevista dall’art. 19 del citato decreto legislativo;
  5. sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, e dalla compilazione del modello per la comunicazione deirelativi dati.
  6. non subiscono ritenuta d’acconto sui ricavi e i compensi percepiti nell’ambito del regime in oggetto: a tal fine rilasciano al sostitutod’imposta apposita dichiarazione (Provv. n. 185820 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011).

DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ

Nel rigo LM1 (codice attività) va indicato il codice dell’attività svolta desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it unitamente alla tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 2004 e ATECO 2007. I soggetti che svolgono un’attività d’impresa, devono barrare la casella “Impresa”, allo stesso modo i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo devono barrare la casella “Autonomo”, se l’attività è svolta sotto forma di impresa familiare devono barrare la casella “Impresa familiare”.

I contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi relativi all’attività prevalente.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel presente regime è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione.

L’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del cd. “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.

Inoltre, si precisa che ai sensi dell’articolo 2, comma 36-quaterdecies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 “I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile”.

Nel rigo LM2 (totale componenti positivi) va indicato:

  • l’ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, costituito dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; n l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l’ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo;
  • l’ammontare delle sopravvenienze attive realizzate;
  • l’ammontare delle plusvalenze attive In particolare, l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR, afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi; l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali determinate ai sensi dell’art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR, afferenti i beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione. Le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso e mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e vanno indicate nel successivo rigo LM5, colonna 5 (totale componenti negativi);
  • l’ammontare degli altri componenti positivi incassati nel presente periodo d’imposta, che concorrono a formare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Si precisa che, in applicazione del principio di cassa, la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime in esame o del regime dei minimi sarà pari all’intero corrispettivo di cessione. Detta plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo. In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata, ai sensi degli articolo 86 e 101 del TUIR, sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo (art. 4, comma 1, lett. b), decreto 2 gennaio 2008).

Il contribuente che nel periodo d’imposta precedente ha applicato il regime di vantaggio deve riportare nel rigo LM3 (rimanenze finali) l’eventuale eccedenza di rimanenze indicata nel rigo LM48 del Modello Redditi PF 2018. Si precisa che le rimanenze finali formatesi prima dell’ingresso nel presente regime costituiscono un componente negativo che nel primo anno di applicazione del regime va prioritariamente dedotto dall’ammontare dei componenti positivi e fino a capienza degli stessi. L’eventuale ulteriore eccedenza del valore delle rimanenze rispetto ai componenti positivi deve essere indicata nel rigo LM48 e rileva nei periodi d’imposta successivi con le stesse regole.

Nel rigo LM4 (differenza) va indicata la differenza tra gli importi dei righi LM2 e LM3. Se il risultato è negativo indicare zero.

Nel rigo LM5 (totale componenti negativi), va indicato in colonna 5 l’ammontare: n degli acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagate nel presente periodo d’imposta;

  • delle spese relative a beni ad uso promiscuo che, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del TUIR, sono deducibili nella misura del 50 per cento dell’importo corrisposto. Per i contribuenti che adottano il presente regime si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia, pertanto tutte le spese ad essi inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili al 50 per cento;
  • dei canoni di leasing pagati nel presente periodo d’imposta. Si precisa che detti canoni sono integralmente deducibili, salvo la limitata deducibilità se relativi a beni promiscui;
  • delle spese per omaggi, vitto e alloggio. Dette spese possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato se inerenti all’esercizio dell’attività;
  • del costo di acquisto dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nel presente periodo d’imposta; n delle sopravvenienze passive realizzate nel presente periodo d’imposta; n delle altre spese sostenute nel presente periodo d’imposta.

Negli importi di colonna 5 va altresì ricompresa:

  • l’eventuale maggiorazione del 40 per cento, della spesa, della quota di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, fiscalmente deducibile, relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR, di cui all’art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da riportare anche in colonna 1.
  • L’importo della maggiorazione del 40 per cento relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, di cui all’art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e di cui all’art. 1, comma 29 legge 27 dicembre 2017, n. 205: in tal caso l’importo della maggiorazione va evidenziato anche in colonna 2;
  • il maggior valore (150 per cento) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, (c.d. iper-ammortamento) di cui all’art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all’art. 1, comma 30 legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’importo della maggiorazione va esposto anche in colonna 3;
  • il maggior valore (40 per cento) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016, di cui all’art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all’art. 1, comma 31 legge 27 dicembre 2017, n. 205; tale importo va riportato anche in colonna 4.

Si precisa che le deduzioni forfetarie per spese non documentate non trovano applicazione nell’ambito del regime di vantaggio in quanto detto regime si fonda sul principio di cassa, che prevede la rilevanza delle sole spese sostenute.

Nel rigo LM6 (reddito lordo o perdita), va indicato il reddito lordo (o perdita) derivante dalla differenza tra i righi LM4 e LM5, colonna 5. Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno meno.

Le perdite fiscali sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione per l’intero importo che trova capienza in esso; l’eventuale eccedenza va indicata nel rigo LM50, se relativa a perdite riportabili nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, ovvero nel rigo LM51, se relativa a perdite riportabili senza limite di tempo ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR.

Se l’importo indicato nel rigo LM6 è positivo, nel rigo LM7 (contributi previdenziali e assistenziali), colonna 1, va indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così determinato, si devono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa. Nella colonna 2, deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM6.

L’eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR.

Nel rigo LM8 (reddito netto), va indicata la differenza tra l’importo di rigo LM6, se positivo, e l’importo di rigo LM7, colonna 2.

Per quanto riguarda le perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel presente regime le stesse possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all’interno del regime secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR.

Nel rigo LM9 (perdite pregresse) vanno riportate, in colonna 3, le eventuali eccedenze di perdite pregresse scomputabili dal reddito fino a concorrenza dell’importo di rigo LM8.

In tale colonna vanno indicate, tra l’altro, le perdite maturate nel periodo di applicazione del “regime fiscale di vantaggio” di cui al DL n. 98 del 2011, che possono essere scomputate dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva, – dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero ammontare che trova capienza, (cfr. Circolare 4 aprile 2016, n. 10/E). Nella colonna 1 vanno indicate, da parte dei soggetti che svolgono attività d’impresa, le eventuali perdite d’impresa in contabilità ordinaria pregresse utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento.

Nella colonna 2 vanno invece indicate le eventuali perdite realizzate nei primi tre anni di attività, sia quelle conseguite nell’esercizio d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata, utilizzabili in misura piena, sia quelle realizzate nel regime di vantaggio o nel regime dei vecchi “minimi” di cui alla L. n. 244 del 2007, riportabili senza limiti di tempo.

Nel caso di esercizio di arti o professioni, nella colonna 2 vanno invece indicate le eventuali perdite pregresse di lavoro autonomo. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 vanno riportati anche nella colonna 3.

Si ricorda che per i contribuenti in regime di vantaggio la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinata come segue: LM6 (Reddito lordo o perdita) – LM9, colonna 3 (Perdite pregresse).

Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo LM7 (art. 5 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 gennaio 2008).

Nel rigo LM10 (reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva) va indicata la differenza tra l’importo indicato nel rigo LM8 e l’importo di rigo LM9, colonna 3.

Si precisa che detto reddito rileva ai fini della soglia per poter essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR (art. 9, comma 1 del decreto del 2 gennaio 2008).

Nel rigo LM11 (imposta sostitutiva), va indicata l’imposta sostitutiva pari al 5 per cento dell’importo di rigo LM10, se positivo.

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/nuovo-regime-minimi-forfettario-15-limite-ricavi-sintesi/19531/

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