Nuovo regime agevolato Forfettario 2021 per i lavoratori autonomi con partita Iva

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

imagesVediamo le caratteristiche ed i requisiti del nuovo regime forfettario 2021 dei lavoratori autonomi titolari di partita Iva dove troverete i le novità, i requisiti per accedere, esempi di calcolo della tassazione sulla base dei nuovi coefficienti di redditività, come si accede e come si effettuano i pagamenti delle imposte a fine anno. Vi consiglio di sfruttare i link di approfondimento che trovate nel testo in modo da approfondire le single aree tematiche ed avere un quadro complessivo di questo nuovo regime.

Novità dalla Legge di Bilancio 2019

La legge di bilancio 2019 ha ampliato la platea di soggetti che posso accedere grazie all’aumento del limite dei ricavi a 65 mila euro dal primo gennaio 2019. Vi anticipo che i requisiti di accesso e le novità si vanno a sommare al precedente impianto normativo che pressoché invariato. Parliamo infatti sempre del regime forfettario previsto dalla “Legge di stabilità per il 2015“, legge 23 dicembre 2014, n. 190. – Nuovo regime forfettario dei minimi.

Novità dalla Legge di Stabilità 2016

In sintesi le novità derivanti dalla legge di stabilità dovrebbero riguardare la permanenza del regime dei minimi con tassazione al 5% per i primi cinque anni di attività, aumento del limite dei ricavi di 10 mila euro e 15 mila euro per gli esercenti professioni (presenza di Albi professionali). Anche coloro che hanno aperto la partita iva con il regime forfettario potranno accedere a questo beneficio fiscale dell’aliquota al 5% per cinque anni.

LINK alla Nuova Guida Gratuita

>>>> Regime Forfettario dei Minimi 2019 <<<<<

Chi può accedere al regime forfettario dei lavoratori autonomi con partita Iva 2020

Sono tutti coloro che alla data di apertura della partita iva (anche se ci potete accedere anche dopo che l’avete aperta) sono residenti fiscalmente nel territorio della repubblica Italiana e che possono esercitare attività di

  • lavoro autonomo
  • attività di impresa
  • arti
  • altre professioni

La prima curiosità è che anche se siete dei lavoratori dipendenti potrete fare il doppio lavoro (salvo verificare di cause di incompatibilità tra lavoro autonomo e lavoro dipendente) anche se per restare nel regime forfettario agevolato l’attività di lavoro autonomo dovrà essere prevalente a quella di lavoro dipendente.

Sono detti liberi professionisti quelli che comunemente sono iscritti ad albi professionali mentre per gli altri si parla più in generale di lavoratori autonomi. Così fissiamo qualche semplice concetto iniziale che vi tornerà utile in futuro credetemi.

Requisiti da rispettare modificati con la Legge di stabilità 2016

I requisiti da rispettare nel previgente regime validi fino all’apertura entro il 31 dicembre 2018 sono questi e sono contenuti nell’articolo 1 comma 54 della legge istitutiva del regime forfettario. Dal primo gennaio 2019 il comma 54 è stato completamente riscritto per ampliare l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione.

Nuovo Comma 54

54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

Come potete vedere facendo il confronto con quello successivo il perimetro è stata enormemente allargato.

Vecchio comma 54

I requisiti da rispettare sono gli stessi che vedrete anche nell’articolo dedicato al nuovo regime dei minimi  e che trovate nel seguito:

54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell’anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4 (tabella che trovate nel seguito con i limiti di ricavi ed il coefficiente di redditività per ciascun codice di attività ATCEO ISTAT) annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata e che viene sotto riportata

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio (per esempio prestazioni occasionali) di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) (ossia le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e’ legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante) e c-bis) del tuir  (ossia le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche’ gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attivita’ di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente), anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del TUIR (ossia compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta’ o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa);
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro.

Ai fini del calcolo del predetto limite:

  1. per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
  2. per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
  3. i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;
  4. non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore  ai 516 euro (il vecchio milione di lire) ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni (il vecchio milione di lire)
  5. non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;

Inoltre questi sono i casi di esclusione perché io ancora non so quale attività eserciti per cui potreste sempre essere stato escluso un passaggio anche con questi commi lo devi fare…per cui leggi anche questi

Non possono avvalersi del regime forfetario (57) in vigore dal primo gennaio 2019

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attivita’, a societa’ di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita’ economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Requisito della novità: start up o nuove attività

Per le start up si applica anche una nuova agevolazione che risiede nella riduzione di un terzo del reddito imponibile per i primi tre anni di attività semprechè non abbiate esercitato nei tre anni precedenti l’apertura attività di lavoro autonomo sia artistica che professionale o anche di impresa e che l’attività non costituisca mera esecuzione di attività precedentemente esercitata sia in forma di lavoro autonomo sia dipendente. Insomma vi si richiede di rispettare quello che in sintesi potremmo chiamare principio della novità dei contribuenti minimi su cui ho scritto un articolo appositamente dedicato.

Il legislatore concede un’agevolazione ulteriore per l’avvio delle attività che si sostanzia nell’applicazione di una aliquota ridotta pari al 5% in luogo del 15% se è rispettato il requisito della novità.

Con la Legge di Bilancio il comma 65 che, lo ripeto, aggiunge l’opzione dell’aliquota del 5% per i soggetti che avviato una nuova attività è il seguente

65. Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività e’ iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 e’ stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54 (1).

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 111, lett. c) legge 28 dicembre 2015 n. 208. Vedasi anche il comma 113 della citata legge n. 208 del 2015.

Il precedente, in vigore fino al 31 dicembre 2018, recitava così:

65. Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività’ è iniziata ((e per i quattro
successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento)), a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attivita’ artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; 

b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività’ precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; 

c) qualora venga proseguita un’attivita’ svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.

Nel seguito articolo di approfondimento gratuito dedicato alle novità in vigore dal primo gennaio 2019

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/regime-forfettario-lavoro-dipendente-incompatibilita-come-funziona-cosa-cambia-quando/42962/

Il calcolo delle Imposte nel nuovo regime forfettario dei titolari di partita Iva

Come avviene per il regime dei minimi il calcolo del reddito imponibile tassabile avviene applicando ai ricavi incassati nell’anno un coefficiente di redditività stabilito che risulta differente a seconda del codice attività con cui si apre la partita Iva (parliamo dei cosiddetti codici ateco Istat). Il codice ATECO non lo potete scegliere come vi pare naturalmente ma rappresenta la tipologia dell’attività che state esercitano o che avete intenzione di aprire. A questi si applicherà una decurtazione forfettaria del 22% e si detrarranno i contributi INPS versati nell’anno.

Solo chi ancora è nel regime di vantaggio determina il reddito imponibile sottraendo anche una serie di costi che trovate nel seguito.

Costi deducibili per i contribuenti nel regime di vantaggio e nel regime forfettario

Come anticipato in premessa potrete portare in deduzione se rientrate nel regime di vantaggio dal montante dei componenti positivi di reddito solo una serie di costi che trovate riepilogati nel seguito. Diversamente nel regime forfettario dei contribuenti minimi di cui alla Legge 190 del 2014 questo non sarà possibile perchè viene previsto un regime forfettario dei determinazione del reddito sulla base dei coefficienti indicati in tabella. Unica voce deducibile (che non è poco) sono i contribuenti previdenziali e assistenziali versati nell’anno oggetto di dichiarazione.

Nel rigo LM5 della dichiarazione dei redditi dovrete indicare il totale componenti negativi di reddito deducibili, va indicato in colonna 5 l’ammontare tra cui si annovera:

  • acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagate nel presente periodo d’imposta;
  • delle spese relative a beni ad uso promiscuo che, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del TUIR, sono deducibili nella misura del 50 per cento dell’importo corrisposto. Per i contribuenti che adottano il presente regime si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia, pertanto tutte le spese ad essi inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili al 50 per cento;
  • dei canoni di leasing pagati nel presente periodo d’imposta. Si precisa che detti canoni sono integralmente deducibili, salvo la limitata deducibilità se relativi a beni promiscui;
  • spese per omaggi, vitto e alloggio. Dette spese possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato se inerenti all’esercizio dell’attività;
  • del costo di acquisto dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nel presente periodo d’imposta;
  • delle sopravvenienze passive realizzate nel presente periodo d’imposta;
  • delle altre spese sostenute nel presente periodo d’imposta
  • i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa. Nella colonna 2, deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM6
  • eventuali perdite fiscali conseguite o nell’esercizio d’impresa, arte o professione per l’intero importo che trova capienza in esso; l’eventuale eccedenza va indicata nel rigo LM50, se relativa a perdite riportabili nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, ovvero nel rigo LM51, se relativa a perdite riportabili senza limite di tempo ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR

Se invece rientrate nel regime forfetario dei minimi ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 allora potrete portare in deduzione solo i contributi previdenziali e assistenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così determinato, si devono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa (art. 1 comma 64 della legge 190 del 2014).

Caso pratico di calcolo: tabella

Prendiamo l’esempio di un giovane dottore commercialista che percepisce ricavi (criterio di cassa non ve lo scordate anche perchè una cosa è emettere una fattura ed una cosa è incassarla e questo il fisco lo sa) per un ammontare pari a 20 mila euro annui durante l’anno di imposta 2017. Supponiamo che, lavorando presso uno studio associato abbia sostenuto poche spese per un ammontare pari a 4 mila euro annui, oltre a 4 mila euro di contributi previdenziali INPS versati alla propria cassa di appartenenze forense.

Nel seguito l’esempio con il calcolo delle tasse da versare

Compensi percepiti

€ 20.000

Spese

€ 4.000

Reddito imponibile lordo

€ 20.000 x 78% = € 15.600

Contributi previdenziali

€ 4.000

Reddito imponibile netto

€ 15.600 – € 4.000 = € 11.600

Imposta sostitutiva

15%

Imposta sostitutiva

€ 1.740 x 15% = € 1.740

Come potete vedere da questo semplice esempio potete trarre subito delle importanti conclusioni che vi guideranno nella valutazione di convenienza del regime forfettario. Sfatiamo infatti il mito che sia sempre conveniente. Possiamo dire che difficilmente lo è, ma non sempre è un calcolo veloce con il commercialista lo dobbiamo fare.

L’imposta sostitutiva copre anche l’Irap per cui la tassazione abbassa di un altro 4% ca. i costi per le imposte da versare a fine anno.

Sul reddito imponibile così determinato si applica l’aliquota del 15% ed il risultato saranno le imposte che dovrete versare nell’anno.

La norma infatti al comma 64 recita così: “comma 64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento.”

Visualizza Allegato 4 con la tabella dei coefficienti del regime dei minimi

Coefficienti di redditività ATECOFIN 2007

Ve ne indico alcuni, così potete farvi un’idea subito del limite mentre nei prossimi giorni vi farò avere una tabella riassuntiva sempre in questo articolo per le categorie residuali

Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 45.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 50.000 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82- 47.89 30.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41-42-43)- (68) 25.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55-56) 50.000 40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)- (85)-(86-87-88) 30.000 78%
Altre attività economiche (01-02-03)-(05-06-07-08-09)- (12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29- 30-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)- (49-50-51-52-53)-(58-59-60-61- 62-63)-(77-78-79-80-81-82)- (84)-(90-91-92-93)-(94-95-96)- (97-98)-(99) 30.000 67%

Calcolo Tasse da versare

GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 Contributi INPS versati nel’anno di imposta precedente Imposta da pagare con Aliquota (15%) Imposta da pagare con Aliquota (5%)
Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11)  3.000  2.250  750
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9  3.000  2.550  850
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81  3.000  1.950  650
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89  3.000  1.980  660
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68)  3.000  2.775  925
Intermediari del commercio 46.1  3.000  1.875  625
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56)  3.000  2.550  850
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)  3.000  3.060  1.020
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)  3.000  2.565  855

Nella tabella avete modo di verificare con una certa facilità quali sono le tasse (che si chiamano imposte sostitutive nel caso del regime forfettario dei minimi) da versare a seconda del settore di attività e della tipologia di regime a cui avete aderito.

Nel regime dei minimi non è possibile portare in deduzione i costi se non limitatamente ai contributi previdenziali INPS versati in ottemperanza ad obblighi di legge.

Esempio con giovani professionisti, avvocati, commercialisti e simili

Se facciamo l’esempio con i lavoratori autonomi professionisti come commercialisti o avvocati, per esempio vediamo che il limite è di 20 mila euro ed il coefficiente di redditività è del 78% per cui il reddito imponibile è di 15.600 e l’imposta dei minimi sarà pari al 15% ossia 2.340 euro mentre nel nuovo scenderà al 5% per cui solo 780 euro. Provate confrontare questo livello di tassazione con quello ordinario che prevede gli scaglioni Irpef vi renderete conto di quanto sia importante e conveniente la permanenza nel regime dei minimi. Vi dico solo che il primo scaglione di reddito prevede una tassazione del 23%.

In rosso trovate appunto alcuni codici attività che contraddistinguono le attività professionali i cui redditi saranno tassati forfettariamente sul 78% dei compensi percepiti ossia incassati nell’anno applicando l’aliquota vigente del 5% (prima del 15%).

Individuazione del codice ATECO

Il codice ATECO lo trovate nella vostra dichiarazione di inizio attività IVA

Per la compilazione sarebbe sempre meglio farsi assistere da un commercialista anche se in questo caso la semplicità del modello potrebbe agevolarvi. L’unico scoglio secondo me che potreste avere è relativo all’individuazione del codice ATECO per l’apertura della partita Iva della vostra attività che però in questo regime è decisamente fondamentale perché come avrete intuito da questo dipende il vostro reddito imponibile e conseguentemente anche le tasse da versare.

Requisiti da rispettare

Ricavi massimi annui

Il limite dei ricavi annui incassati nell’anno deve essere confrontato con il valore soglia indicato nella tabella di cui all’allegato 4 della Legge 190 del 2014 che con la Legge di stabilità 2016 sarà rivisto al rialzo di 10 mila o 15 mila euro a seconda del codice ATECO delle singole attività. Il limite massimo dei ricavi comprensivi dell’Iva eventualmente indetraibile maturata sugli acquisti non completamente inerenti l’attività produttiva o per i quali l’Iva non è detraibile al 100% è fissato in 15 mila euro annui che devono essere ragguagliati all’anno solare il che significa per intenderci che se la aprite il 30 giugno il limite massimo sarà pari a 7.500 euro perché parliamo di metà anno.

Dal primo gennaio 2019 vi sono delle novità: prima tra tutte l’innalzamento del limite dei ricavi a 65 mila euro. ma non solo per cui nel seguito trovate l’articolo di approfondimento con le novità in sintesi.

Costi per collaboratori esterni

A differenza di altri regimi precedenti dove eravate buttate fuori se vi facevate fatturare anche solo una consulenza da un avvocato, in questo nuovo regime forfettario invece sarà possibile sostenere costi per dipendente e collaboratori purchè l’importo massimo di tali costi sia inferore a 5 mile euro lordi annui questa volta non ragguagliati all’anno solare. Per dipendenti e collaboratori parliamo naturalmente di consulenze esterne ma anche collaboratori coordinati e continuativi o dipendenti, lavoratori a progetto o associati anche.

Da sapere che laddove vi serviate di collaboratori non diventerete dei veri e propri sostituti di imposta per cui non applicherete la ritnueta d’acconto per intenderci.

Limite costi per beni ammortizzabili di 20 mila euro

A differenza dl regime dei minimi con aliquota al 5% abbiamo qui un limite di costi per ll’acquisto di apparecchiature, attrezzature, mobili, arredi, auto ecc e insomma qualsiasi altro bene strumentale alla vostra attività lavorativa considerato al lordo degli ammortamenti non dovrà essere superiore a 20 mila euro il che vuole dire che a fine anno quando andrete a fare la conta dei beni ammortizzabili che avete acquistato non dovrà esere superiore a detta cifra altrimenti via nel regime ordinario di applicazione della tassazione che prevede aliquote ben più alte. La riflessione sul fatto che debbano considerarsi in questo computo anche i canoni di affitto di studio è dibattuta tra i miei colleghi anche se potete trovare i dovuti approfondimenti nell’articolo dedicato al limite del costo dei beni ammortizzabili per il regime dei minimi.

Anche questo requisito come vedrete è stato modificato dal primo gennaio 2019. Potete verificarlo sempre leggendo l’articolo gratuito di approfondimento dedicato. Vi anticipo comunque che non vi è più questo limite.

Esonero dagli adempimenti

In questo regime sarete esonerati da una serie di adempimenti che dovrà necessariamente riverberarsi in una minore parcella del commercialista in quanto non dovrete tenere le scritture contabili, non presenterete la dichiarazione IVA, gli intrastat o le comunicazioni black list. Inoltre non sarete soggetti agli studi di settore, come anche i registri Iva. Sarete esonerati anche dal nuovo spesometro (alcuni lo chiamano invio dei dati e delle fatture mentre altri aficionados lo chiamano elenco clienti e fornitori).

Sarete esonerati dell’emissione della fattura elettronica il che non è poco.

Quando si effettua il versamento delle imposte

Il versamento seguirà le consuete scadenze viste anche per l’Irpef o l’Ires ossia il 30 giugno o il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4% (salvo le proroghe a cui ci stanno abituando ormai quasi ogni anno).per il pagamento del saldo e del primo acconto ed il secondo acconto il 30 novembre. Dal 2017 hanno spostato la scadenza del 16 giugno al 30 giugno.

Quando si presenta la dichiarazione dei redditi

Le scadenze sono le stesse per gli altri professionisti per cui dovrete tenere a mente la data del 30 settembre per la trasmissione telematica del modello di dichiarazione Unico.

Differenza con il regime dei minimi al 5%

Possiamo dire che il regime dei minimi con aliquota al 5% per cento resta sempre quello preferibile anche se li prevale il requisito dei 35 anni di età o anche oltre i 35 anni se non sono ancora esauriti i 5 anni di permanenza del regime. Tuttavia dovrete verificare anche l’impatto che ha il diverso trattamento INPS previsto su contributi tra gli aderenti al regime cosiddetto di vantaggio e quello forfettario dei minimi introdotto con la Legge 190 del 2014

I requisiti qui sono diversi non solo per quello che concerne i coefficienti di redditività che qui non esistono a differenza el regime forfettario, inoltre poi il limite dei ricavi qui è di 30 mila euro valido per tutti ed il limite dei beni ammortizzabili è di 15 mila euro. Inoltre non è consentito fare riferimento ai lavoratori dipendenti o altri collaboratori. Per le caratteristiche comunque di questo regime vi consiglio di leggere l’articolo di approfondimento dedicato al nuovo regime dei minimi valido anche per il 2016.

La differenza tra i due regimi sopra citati ossia quello dei minimi (valido solo fino al 2015) e quello forfettario (modificato ora con la Legge di stabilità 2016) si sostanza nel fatto che il regime il reddito a differenza del nuovo regime forfettario, viene determinato sulla base di coefficienti come moltiplicatore definiti sulla base della vostra attività specifica esercitata veniva calcolato sulla base per la differenza tra costi e ricavi sostenuti nel periodo d’imposta. Nella sostanza quindi nel nuovo regime forfettario dei minimi non si potrà per esempio arrivare ad avere un reddito in perdita oppure un reddito pressoché uguale zero in quante reti determinato del coefficiente di redditività che vedrete qui sotto nella tabella.

Se siete interessati a questo leggete l’articolo dedicato al

Nuovo Regime dei minimi con aliquota al 5% (articolo  dedicato)

Ritenute ed IVA nella fattura del regime forfettario

Nel regime forfettario non dovrete applicare l’Iva (per cui applicate la marca da bollo di due euro altrimenti potrete essere soggetti a sanzione) né tantomeno la ritenuta d’acconto per cui fatto 100 il corrispettivo incasserete 100 euro (a meno che non addebitiate l’imposta di bollo al vostro cliente). Per approfondimento leggete l’articolo dedicato alla compilazione della fattura.

Novità 2019: cosa cambia

In calce trovate anche l’articolo di approfondimento gratuito dedicato alle novità in essere dal primo gennaio 2019 che intervengono anche ad ampliare i casi di possibile accesso al regime agevolato anche in presenza di lavoro dipendente svolto nell’anno in corso e nei due anni precedenti.

Riferimenti normativi

Articolo 1 comma 54 della legge n. 190 del 2014

A tale scopo leggete l’articolo dedicato al NUOVO regime forfettario dei contribuenti minimi

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/regime-forfettario-minimi-cosa-cambia-novita-pratica/41123/

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/nuovo-regime-forfettario-minimi-2016-novita-chi-cosa-cambia-come-accesso/25269/

http://www.tasse-fisco.com/societa/fattura-registrazione-simile-compilare-ritenuta-acconto-iva/4935/

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/nuovo-regime-forfettario-minimi-2016-novita-chi-cosa-cambia-come-accesso/25269/

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/regime-minimi-limite-beni-strumentali/12117/

19 Commenti

  1. Ma non le conviene secondo me se non ha intenzione di avviare una attività con maggiore continuità. Faccia una prestazione occasionale o un contratto di lavoro a termine

  2. Buongiorno,
    Vorrei aprire una partita iva in regime forfettario ma non capisco se è possibile o meno. La mia intenzione sarebbe quella di prestare il mio lavoro ( solo manodopera) ad un szienda di commercio che necessita di una persona con la mia esperienza ma solo per qualche mese all’anno, inoltre vorrei trovare un’altra ditta interessata al mio lavoro saltuariamente. È fattibile? Quali potrebbero essere gli ateco? Grazie

  3. Salve sono un professionista con regime forfettario (con aliquota 15%).
    Volevo sapere se posso scaricare in qualche modo un auto a leasing utilizzo promiscuo.

  4. Dovresti leggere l’articolo dedicato al calcolo dei contributi INPS per la gestione separata: lo trovi sfruttando il motore di ricerca interna al sito. Se hai ancora problemi scrivimi, un saluto

  5. Salve, sono un.lavoratore autonomo con gestione separata inps e non iscritto alla camera di commercio.Il mio codice attivita’ e’ 900309 attivita’ artistiche e letterarie.Sono entrato naturalmente nel regime forfettario nel 2016.Quando compilero’ l’ unico, usero’ il coefficiente redditivo al 67% per calcolare l’ imponibile sul fatturato.Ma per I contributi inps che calcolo devo fare?grazie anticipatamente, Marco

  6. Artigiano idraulico di 67 anni a regime forfait quando emetto fattura con mano d opera più pezzo di ricambio comprato con fattura la tassazione del 15% verrà applicata sul totale anche sul ricambio che ho acquistato e rivenduto visto che c è più registri acquisto Iva. ?

  7. Buongiorno nel paragrafo relativo al “calcolo delle Imposte nel nuovo regime forfettario…” leggo che lo stesso calcolo si basa sul fatturato decurtato del 22% e dai contributi INPS versati nell’anno.
    Però poco sotto nel paragrafo “Esempio con giovani professionisti, avvocati, commercialisti e simili…” viene preso il fatturato e decurtato solo del 22%, quindi calcolata l’imposta su quello.
    Non si sarebbe dovuto calcolare l’imposta sul fatturato meno il 22%( di redditività a seconda del codice Ateco) e meno il 30% di INPS ?
    Quindi come da esempio : 20 mila euro ed il coefficiente di redditività è del 78% per cui il reddito imponibile è di 15.600, MENO 4680€ ( 30% INPS ) e calcolare l’imposta sui 10.900€ rimanenti ?
    Grazie in anticipo, saluti

  8. Salve non capisco bene come funziona il nuovo regime dei minimi vorrei capire se anche io posso rientrare nella tassazione del 5% avendo un lavoro autonomo di circa 20000 € lordi con partita iva da da 15 anni ed avendo 45 anni di età. Inoltre poi vorrei sapere quanto dovrei pagare di contributi inps, potete farmi esempio? Grazie

  9. Grazie per la tempestiva risposta, ma ancora vorrei sapere per quanto durerà e se rientro anche nella riduzione al 5 per i primi anni.
    Grazie ancora.

  10. Salve, avrei una domanda:
    Sono un dipendente, ho 35 anni compiuti nel 2015, ho una qualifica di tecnico specializzato e mi occupo di riparazioni ed installazioni di apparecchiature elettriche elettroniche ed elettromedicali nonchè impianti di sterilizzazione, sono stato licenziato perchè la ditta non poteva più sostenere le spese, la mia domanda è la seguente:
    posso aprire partiva iva e rientrare nel regime forfettario per intraprendere la stessa attività che facevo precedentemente?
    Da quanto ho potuto capire sembra di si, ma per quanto tempo? per solo 5 anni o fino a quando rientro nei limiti imposti?
    Posso rientrare anche nei primi tre anni al 5%?
    Grazie.

  11. Buongiorno,
    vorrei avere qualche delucidazione riguardo il regime forfettario.

    A inizio 2016 vorrei aprire la partita iva col codice ATECO 74.10.29 e in quest’ottica vorrei avere dei chiarimenti.
    Da quel che ho capito,avrei il limite massimo di ricavi NETTI a 25.000 €.

    Premetto che non posso accedere alla riduzione dell’aliquota in quanto nel gennaio 2013 ho aperto P.Iva con regime dei minimi e l’ho chiusa a giugno 2013.
    Sui 25.000€ sbaglio a calcolare 15% (aliquota) + 27% (INPS) come “tasse” da versare ai vari istituti?

    Inoltre un commercialista a cui ho chiesto una consulenza,mi ha detto che nell’ottica del regime forfettario se compro un nuovo computer (faccio il grafico e sarebbe il mio strumento di lavoro) non posso scaricarlo con regolare fattura.
    Nel vostro articolo leggo invece che è possibile scaricare fino a 20.000 euro.
    Qual’è la versione corretta?

    Vi ringrazio per la risposta e auguro una buona giornata.
    Grazie

  12. Salve. ho un quesito da porre.
    Sono un fisioterapista di 29 anni ho la partita iva aperta da gennaio 2009.
    Ho così fatturato in questi anni: 2009 regime ordinario, 2010 e 2011 regime dei minimi, 2012 2013 e 2014 regime ordinario. Ora nel 2015 posso tornare al regime dei minimi quello con aliquota 5%?
    se la risposta è sì. quest’anno ho fatturato 31000 euro, posso fare una donazione a una Onlus per andare sotto i 30000 oppure comprare qualche bene per scendere sotto i 30000 euro? Grazie mille per chi risponderà

  13. La possibilità di prendere i nuovo collaboratori risulta dal nuovo regime dei minimi che può trovare agevolamente facendo la ricerca con il motore interna al sito che le spiegherà anche altre caratteristiche del regime. Inoltre per la quantificazione dei contributi invece dovrebbe fare lo stesso ma cercare gestione separata lavoratori autonomi. Nel frattempo le dico che i contributi della gestione separata ammontano ad una percentuale che varia annualmente intorno al 20% con un minimo intorno ai 3 mila euro.

  14. Salve, volevo chiedere gentilmente qualche informazione riguarda sui costi con regime forfettario. Ho aperto la partita Iva ad ottobre del 2015 ( impresa di pulizia civili e industriali)
    Il commercialista mi ha spiegato che non potrei avere dei dipendenti e collaboratori occasionali con voucher con questo regime. ( perché entrano nei costi)
    Volevo sapere quando entra in vigore la nuova normativa perché vorrei a volte prendere al lavoro qualcuno per aiutarmi.
    Un ultimo informazione riguarda contributi INPS.
    Visto che ho scelto il regime forfettario mi potrebbe fare un esempio per capire quanto dovrei versare di contributi INPS tasse ecc. per un anno con un ricavo lordo annuale di 10.000 euro. Giusto per capire cosa rimane di pulito.

    Grazie in anticipo per la risposta.

  15. Il passaggio sarà consentito nelle ipotesi in cui si rispettino i requisiti di novità previsti dal regime agevolato con aliquota al 15%

  16. Sono un artigiano con regime dei minimi al 5%, partita IVA aperta a gennaio 2011 pertanto questo è l’ultimo anno che potrò usufruire del regime agevolato (5 anni), inoltre quest’anno ho compiuto 36 anni.

    Secondo questa Legge di Stabilità posso transitare nel nuovo regime dei minimi con aliquota al 15% e permanenza nel regime finchè non supero il massimale dei 30 mila euro oppure sono costretto a passare alla contabilità ordinaria?

    Grazie

  17. Farla aderire al regime dei minimi le consetnirebbe di sfruttare una tassazione ben più ridotta rispetto alla tassazione eventualmente per trasparenza che seguirebbe gli scaglioni di reddito irpef. In alternativa se avesse le quote della sua società beneficerebbe della detassazione sui dividendi staccati ma comunque stiamo parlando di una tassazione ben superiore al 5%.

  18. Buon giorno, ho una agenzia di rappresentanze e vorrei inserire mia figlia che ha 34 anni. Il mio dubbio e se costituire una impresa familiare o se farla aderire al regime dei minimi al 5% sempre ne abbia i requisiti.
    Grazie per una sua risposta
    Cordialità
    Salvatore

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