Guida Fiscale Irap per Liberi professionisti con partita Iva: come si calcola

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Il pagamento dell’Irap per i liberi professionisti è argomento da sempre dibattuto e foriero di tante domande da parte dei lettori che non riescono a capire se devono effettuare il calcolo dell’IRAP o sono esonerati dal pagamento, entro quale scadenza si versa il saldo e l’acconto e quali codici tributo utilizzare nella misura del 3,9% (anche se può variare da regione a regione).

Quali liberi professionisti devono pagare l’Irap: soggetti obbligati

Sono non solo le società di capitali e i soggetti giuridici che pagano l’IRES ma anche i lavoratori autonomi e le persone fisiche che producono reddito di impresa con alcune eccezioni, le SNC e le SAS e anche le associazioni professionali, produttori agricoli (eccetto alcuni casi), agriturismi, GEIE, e altri, comprese le amministrazioni pubbliche anche se in questa sede potete leggere i chiarimenti in materia di Irap e liberi professionisti perchè forse l’argomento meno compreso nell’ambito della disciplina di questa imposta.

Presupposti per l’applicazione: Perchè si paga l’Irap

Molto sinteticamente vi dico che il presupposto su cui si fonda l’Irap è l’autonoma organizzazione che si presume senza dubbi nel caso in cui il libero professionista si serva di altri soggetti nell’espletamento della propria attività con lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto, anche solo con prestazioni occasionali da parte di terzi. Laddove manchino eventuali collaboratori ulteriore spia dell’autonoma organizzazione diviene la dotazione di capitale ossia delle attrezzature per svolgere il proprio lavoro poichè secondo un ben delineato orientamento giurisprudenziale l’elemento organizzativo non è di per sè riscontrabile nell’attività di lavoro autonomo ma deve essere desunto da ulteriori elementi quale ad esempio la composizione dei costi nel modello unico (esempio eccessivi costi per la casa) o dalla richiesta di informazioni o dai dettagli prodotti in sede di giudizio dalla controparte, valendo sempre a mio personale avviso quanto pesano le caratteristiche personali del singolo soggetto rispetto alle dotazioni patrimoniali e tecniche che il soggetto utilizza. Qualora l’apporto di capitale intellettuale sia inferiore a quello della dotazione tecnica allora a mio avviso non è ravvisabile l’autonoma organizzazione e potrà non pagarsi l’Irap.

Esempio di non applicazione

A titolo di esempio un libero professionista autonomo pagherà l’Irap qualora si serve di una segretaria, mentre uno studio associato formato solo da professionisti che mettono in comune solo le loro conoscenze no. Il caso che spesso mi viene in mente è quello dei medici in cui spesso le dotazioni patrimoniali e tecniche sono limitate rispetto all’apporto di capitale intellettuale che mette a disposizione dei pazienti, al contrario del radiologo che opera in una struttura e si serve di un macchinario di un costo esorbitante e che potrebbe rischiare di dover pagare l’Irap.

Chi NON deve versare l’Irap: esenzioni dal versamento dell’Irap

Sono esonerati invece i soggetti che usufruiscono di uno ei regimi di agevolazioni forfettari previsti dal legislatore fiscale come per esempio i contribuenti minimi, o coloro che hanno il forfettone o il forfettino o regime forfettario dei minimi.

Non sono soggette ad Irap nemmeno le prestazioni occasionali o le collaborazioni coordinate e continuative.

L’irap sta per imposta regionale sulle attività produttive e a memoria credo sia la prima e vera imposta con connotati estremamente regionali in quanto nella sua determinazione conta dove effettivamente viene svolta la produzione o concluso un contratto e ogni regione ha la sua aliquota (nei limiti stabiliti dal legislatore fiscale) con eventuali maggiorazioni previsti per le regioni in deficit sanitario. Le modalità di pagamento restano le medesime anche se con l’attuazione del federalismo fiscale le novità potrebbero non essere così lontane tanto per le regioni che ne propongono l’abolizione tanto per quelle che intendono aumentare le tasse. Quindi occhio sempre alle aliquote Irap regionali.

NON TUTTI i liberi professionisti pagano l’Irap

Affinché i liberi professionisti siano obbligati al pagamento dell’irap è necessario che svolgano un’attività autonomamente organizzata: la domanda è cosa significa questo concetto.
Per rispondervi in modo breve vi posso dire che quando la dotazione di capitale e di mezzi non è fondamentale allo svolgimento del vostro lavoro in linea teorica non avete una struttura autonomamente organizzata ossia quando prevalgono le vostre doti personali per quel lavoro (ad esempio un medico che visita a domicilio il paziente) allora non si configura l’assoggettamento ad Irap e non dovrete pagarla.

Inversione dell’orientamento giurisprudenziale

Questo è quanto emerso fino al 27 settembre 2011, data in cui la Corte di cassazione per i liberi professionisti ha capovolto l’orientamento e almeno nel caso di avvocati e commercialisti ha nella sentenza n. 19688/2011 in quanto stabilisce che l’assoggettamento ad IRAP deve esserci anche quando la struttura organizzativa è minimale (cfr Italia Oggi del 28 settembre 2011).

Consigli pratici

Laddove pertanto foste in procinto di avviare un’attività, insieme al vostro commercialista analizzate bene il panorama giurisprudenziale a seconda delle pronunce che vi sono state per attività similari considerando che nell’ambito delle attività di controllo gli indicatori di un reddito di impresa sono custoditi in quello che voi stessi dichiarate ossia nel modello unico per esempio all’interno delle spese del quadro RE, RF o RG  o quello relativo alla compilazione degli studi di settore nella parte sulle spese relative ad immobili che possono essere talmente alte da destare il sospetto della presenza di uno studio strutturato (e quindi impresa e quindi soggetto ad Irap), oppure anche le spese per prestazioni occasionali o collaboratori, o anche altri elementi descrittivi che possono servire ad un soggetto terzo a interpretare come reddito di impresa un reddito che in realtà non è tale ma resta circoscritto nell’ambito del reddito professionale da lavoro autonomo e come tale non soggetto ad Irap

Quanto si paga di Irap

Calcolo IRAP: l’aliquota base dell’Irap è fissata nella misura del 3,9% aumentata spesso ogni anno con le varie manovre applicato al valore della produzione netta. Alle banche parte dal 4,65% mentre per le imprese di assicurazione parte dal 5,90 e sono entrambe aumentate dell’1%. A questo devono eventualmente aggiungersi le maggiorazioni di un quarto punto percentuale o più per il deficit del servizio sanitario regionale che viene caricato sull’Irap e può variare da regione a regione e per settore di attività.

Deduzioni e detrazioni Irap

Non valgono le stesse regole viste per la determinazione dell’Ires in quanto qui abbiamo altre deduzioni e detrazioni di dall’imposta. In estrema sintesi vi posso dire che nella valore della produzione netta (che è la base su cui si calcola l’irap) non rientreranno i costi del personale, le componenti di reddito di natura straordinaria e quelle di natura finanziaria anche se vi consiglio sempre di leggere a seconda della tipologia di reddito prodotto, se di società, di lavoro autonomo se per il settore bancario o assicurativo, ecc i rispettivi articoli.

A titolo di esempio gli oneri finanziari che sono indicati nei contratti di leasing per esempio dell’automezzo non potrete dedurli dal valore della produzione o anche gli interessi finanziari su qualsiasi altro finanziamento.

Quando si paga l’IRAP: le scadenze

L’irap segue la stessa tempistica di calcolo, liquidazione, scadenze di versamento dell’Ires, per cui almeno in questo abbiamo un vantaggio. Potrebbe cambiare la misura della determinazione dell’acconto per l’anno successivo che si aggira sempre intorno al 100% dell’imposta relativa all’anno precedente ma è capitato che tra acconto ires e Irap ci fosse una differenza. Ma comunque potete sempre leggere l’articolo dedicato all’acconto Ires ed Irap.

Vi consiglio ovviamente di leggere anche l’articolo dedicato all’ esenzione dell’acconto Irap in quanto soprattutto nel caso dei secondi acconti, laddove usaste il metodo previsionale potreste anche trovarvi nella condizione di non doverlo pagare pur avendo versato il primo acconto (che è obbligatorio).

Le deduzioni e le detrazioni ai fini Irap

Vale la regola principale di massima che le detrazioni e le deduzioni validei ai fini Irpef valgono anche ai fini Irap eccetto componenti finanziarie come gli interessi passivi e costo del personale. Inoltre non sono ammessi in deduzione più in particolare i costi sostenuti per le prestazioni occasionali o le collaborazioni coordinate e continuative e tutte le voci di costo che sono assimilabili a queste due macro categorie come anche quelle di lavoro dipendente.

Quando si presenta la dichiarazione Irap

Le scadenze per la presentazione della dichiarazione ed il versamento seguono le stesse dell’Irpef anche se ora la dichiarazione è diventata autonoma rispetto a prima (a noi nella sostanza non cambia nulla). Il quadro dell’Irap non o dovete più vedere come qualcosa di interno al modello Unico ma rappresenta una autonoma dichiarazione rispetto a questo pertanto lo dovrete compilare con un nuovo frontespizio, firmarlo e trasmetterlo telematicamente.

Potete consultare altri articoli sul tema, suddivisi per argomento specifico:

Deduzioni e Detrazioni Irap
Acconto e Saldo irap

Negli altri articoli specificatamente indirizzati alla verifica del trattamento fiscale su specifiche voci di costo spesso troverete sempre il trattamento fiscale valevole ai fini Iras e anche Irap e Iva per cui potete anche consultare la categoria dedicata proprio ai liberi professionisti.

Ammortamento ai fini Irap dei beni strumentali dei professionisti

Nel caso in cui stiate come immagino anche beni strumentali ad utilizzo durevole che devono pertanto essere ammortizzati vi consiglio di leggere l’articolo di approfondimento dedicato alle aliquote di ammortamento dei beni strumentali dei liberi professionisti così vi renderete conto anche dei risparmi annuali che vi consentirà acquistarli.

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/fatturazione-elettronica-agenti-rappresentanti-broker-medici-odontoiatri-operazioni-esenti-10-opzione-36-bis/42640/

https://www.tasse-fisco.com/societa/irap-societa-azienda-pagamento/deduzioni-aliquota-base-imponibile-calcolo-file/48766/

https://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/codice-tributo-irap-compilazione-f24-3800-3012-3813/48814/

https://www.tasse-fisco.com/societa/irap-societa-azienda-pagamento/istruzioni-irap/48851/

6 Commenti

  1. Segnalo alcune sentenze nell’ambito precipuo del settore medico, che rendono l’argomento in parola – ossia la sussistenza di un autonoma organizzazione allorché si eserciti un’attività lavorativa autonoma -, a mio avviso, tutt’altro che chiaro.
    E’ stato affermato, con orientamento ormai consolidato, che non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il professionista si avvalga (…), di una segretaria, o altre figure collaborative, che, anche per i tempi e le modalità di impiego, non sono idonee ad accrescere le potenzialità professionali del professionista (vd. Cass. civ., ord. n.3099 del 09 febbraio 2021; ord. n. 10229 del 29 maggio 2020).
    Riguardo, poi, alla questione dell’utilizzo di beni strumentali, anche di valore importante, i giudici di legittimità, sempre nel suddetto ambito lavorativo, hanno sostenuto in più occasioni che, anche se si fosse in presenza di beni strumentali dal valore rilevante, allorché questi risultino indispensabili per l’esercizio della professione, non è automatico il verificarsi del presupposto per il pagamento dell’IRAP. Detto diversamente, se il professionista possiede beni strumentali indispensabili e funzionali per svolgere la propria attività intellettuale e professionale, si potrebbe ritenere che non sussista l’autonoma organizzazione (in tal senso cfr. ex multis, Cass. civ. sent. n. 13048/2012; n. 17671/2016; ord. n. 29206 del 21 dicembre 2020).

  2. Prima di tutto incaricare un commercialista vista la fattispecie piuttosto complessa. Dovrebbe compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi e farlo per le dichiarazioni per cui è ancora in tempo per farlo. Calcolare gli eventuali omessi versamenti e ravvederli con il pagamento di sanzioni in misura ridotta.

  3. Con queste informazioni non ritengo sia configurabile. Ricordi però impiego di capitali e risorse quali elementi fondamentali per l’applicabilità dell’IRAP.

  4. Sono un medico ,attualmente in pensione come dipendente ospedaliero, libero professionista con P.IVA regime ordinario che svolge l’attività come medico anestesista esclusiva in clinica Privata Convenzionata.
    Vorrei sapere se sono assoggettabile all’IRAP.
    Grazie

  5. Vorrei un parere circa l’aliquita da applicare per il calcolo dell’IRAP rigurdante una società di capitali (srl) che svolge l’attività di agenzi adi assicurazioni.

    Sembra che l’agenzia dell’entrate assimili per il calcolo dell’IRAP l’attività dell’intermediario assicurativo (agente) a quella della Compagnia di assicurazioni, piuttosto che a quella dell’agente di commercio, con un notevole e assai opinabile aggravio dell’imposizione.

    Se così fosse trovo l’indirizzo dell’agenzia dell’entrate senza fondamento e particolarmente iniquo che va peraltro ad aggravare una categoria in crisi di redditività.

    Gradirei un vostro parere

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