Contributi INPS 2023 per il Regime Forfettario dei Minimi: Guida al calcolo

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

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Vediamo con una breve Guida in sintesi come i Contribuenti forfettari Minimi versano i contributi previdenziali all’INPS, considerando le modalità di calcolo, i dati di cui avrete bisogno per il calcolo ed il versamento, oltreché le scadenze e le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e la Manovra Finanziaria 2019.

La premessa è che esistono al momento due regimi agevolati che sono:

  1. Il regime dei minimi con aliquota al 5% (Regime di vantaggio)
  2. Il  nuovo regime forfettario dei minimi dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% 

Per i contribuenti che hanno aderito al Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, l’articolo 1, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato. Non è stata peraltro apportata alcuna altra modifica al regime previdenziale agevolato che risulta vigente anche per il 2022, con la medesima portata già illustrata con le precedenti circolari n. 29 del 10 febbraio 2015, n. 35 del 19 febbraio 2016, n. 22 del 31 gennaio 2017, n. 27 del 12 febbraio 2018, n. 25 del 13 febbraio 2019 e n. 28 del 17 febbraio 2020, alle quali si rinvia per i contenuti di dettaglio.Si rammenta la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2022 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Riduzione dei contributi INPS per il reddito di impresa

Il regime previdenziale previsto anche per coloro che aderiscono al regime forfettario è quello ordinario previsto per tutti coloro che si iscrivono alla gestione separata.
Tuttavia viene prevista la facoltà di aderire ad un regime previdenziale agevolato che prevede una riduzione del 35% dei contributi dovuti.

Nella circolare INPS viene chiarito che i contributi dovuti che saranno ridotti del 35% sono sia quelli calcolato sul reddito entro il contributo minimale che rappresentano la quota fissa sia i contributi calcolati sulla quota di reddito eventualmente eccedente il minimale.

Per coloro che sono iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti possono applicare in via opzionale il regime agevolato ai fini contributivi di cui ai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014. In particolare, tali soggetti applicano sul reddito forfetario ai fini fiscali la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. La riduzione trova applicazione sia per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito che sul reddito eccedente il minimale.

Per accedere a questo regime opzionale sarà necessario presentare una domanda ad hoc all’INPS, secondo le modalità indicate con la circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 a cui abbiamo dedicato un articolo specifico. In questa sede a mio avviso è bene chiarire che possono godere di questa riduzione solo coloro che fanno reddito di impresa e non coloro che aprono la partita Iva facendo reddito di lavoro autonomo.

Purtroppo il calcolo è piuttosto complesso per questa specifica fattispecie per cui vi consiglio di leggere la guida gratuita alla riduzione dei contributi INPS (Gratis) per conoscere come funziona e che trovate in calce a questo articolo.

In calce trovate anche il nuovo articolo dedicato al calcolo del contributo INPS da versare alla gestione separata con il file editabile in xls.

Compilazione del Quadro RR

Il Quadro RR del modello “Redditi-PF” deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario, nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS.

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti Sezione I

Per effetto dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2018, i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF”.

Rinviando alle analitiche istruzioni previste nel secondo fascicolo del modello “Redditi 2019-PF” appare sufficiente evidenziare che, qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite modello F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).

In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto “Compensazione”. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.

Il reddito imponibile INPS

In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel rinviare alle precisazioni fornite con la circolare n. 102 del 12/6/2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2018, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, scomputate dal reddito dell’anno.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Ciò premesso, si indicano di seguito gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):

RF63 – (RF98 + RF100, col.1+ col. 2+ col. 3) + [RG31 – (RG33+RG35, col. 1 +col.2 + col. 3)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1- RH12 col. 2 – RH12 col. 3] + RS37 colonna 15.

Si sottolinea che per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello “Redditi SC” (società di capitali).

Si segnala che il reddito d’impresa del titolare (indicato nella colonna 3 del rigo contraddistinto dal codice 1 nella casella “Tipologia iscritto”) deve essere diminuito del reddito dei coadiutori o coadiuvanti (indicato nella colonna 3 del rigo in corrispondenza del quale è indicato il codice 3 “Familiare coadiuvante o coadiutore” nella casella “Tipologia iscritto”).

Per i soggetti che, ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Quello che conosciamo come Regime di Vantaggio), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” la base imponibile viene determinata come segue:

  • nel caso in cui è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il reddito di riferimento è quello dichiarato nel Quadro LM, sezione I, rigo LM6 (reddito lordo o perdita) meno LM9 col. 3 (perdite pregresse).

Per i soggetti che, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Quello che chiamo regime forfettario dei Minimi), hanno aderito al regime contributivo agevolato, la base imponibile viene determinata come segue:

  • somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione II.

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è data dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre a eventuali redditi d’impresa denunciati dalla S.r.l.; qualora siano compilati più quadri riservati alla dichiarazione di redditi d’impresa, deve essere effettuata la somma degli importi riportati nei righi sopra indicati.

Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS Sezione II

La sezione deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Non sono iscritti alla Gestione separata e, conseguentemente, non devono compilare il Quadro RR, sezione II, del modello fiscale né sono tenuti al pagamento dei relativi contributi i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse, di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/1996, e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale ad un’altra forma di previdenza assicurativa, come ad esempio le ostetriche iscritte alla Gestione dei commercianti o i maestri di sci.

Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa). Tale obbligo è stato confermato dal comma 12 dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come illustrato nella circolare n. 99 del 22/7/2011.

Il reddito imponibile ai fini previdenziali

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione e alcune precisazioni in proposito.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” – se adottato dal professionista – per gli esercenti attività di impresa arti o professioni di cui all’articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o nel regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti:

  • Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, indicato nel comma 1 dell’articolo 53 del TUIR): rigo RE 23 (reddito delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;
  • Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;
  • Quadro LM:
    • – sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011”): flag nella casella “autonomo”; rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse);
    • sezione II (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario – articolo 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014): flag casella “autonomo”[1]; somma dell’importo indicato nel rigo LM34 (reddito lordo) indicato nella colonna 2 (Gestione separata autonomi – art. 2 co. 26 l. 335/95) meno l’importo indicato nel rigo LM37 perdite pregresse) indicato nella colonna 2 di ciascun modulo della sezione.

La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1, contraddistinta dal codice 1. Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo.

Calcolo del contributo INPS dovuto

Poiché al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie è necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti.

Sono stati, di conseguenza, individuati i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare con i seguenti codici:

– Codice 2: redditi erogati agli amministratori locali di cui all’articolo 1 del D.M. 25 maggio 2001 sui quali gli enti competenti hanno versato i contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi Uniemens.

– Codice 3: redditi percepiti ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis),del TUIR; utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del TUIR; redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR.

– Codice 4: redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici in formazione specialistica.

I redditi evidenziati con i codici 2-3-4, essendo già soggetti a contribuzione nella Gestione separata, come parasubordinati e denunciati con flussi Uniemens, concorrono alla formazione del massimale annuo, che per il 2018 è pari a € 101.427,00.

– Codice 5: redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata (ad esempio, un architetto che per una parte dell’anno svolge la sola professione e per la restante parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente oppure un professionista che produce reddito da lavoro autonomo sul quale sono pagati contributi per una parte del reddito presso la gestione ex Enpals e per la parte restante alla Gestione separata).

Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo dovuto dal contribuente deve essere indicato nella colonna 11.

Si riportano gli esempi di determinazione del reddito imponibile presenti anche nelle istruzioni del modello “Redditi 2019-PF”.

  • Esempio 1: reddito determinato ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR e dichiarato nel Quadro RE, rigo RE23; in colonna 1 è indicato il codice 1 e il reddito di colonna 2 coincide con colonna 11.
  • Esempio 2: reddito determinato ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR Quadro RE indicato con codice 1 in colonna 1 (68.000 euro); inoltre reddito indicato in colonna 4 con codice 2 in colonna 3 (15.357 euro) e reddito indicato in colonna 6 con codice 3 in colonna 5 (101.427 euro) denunciati entrambi nel Quadro RC: nella colonna 11 deve essere indicato 0 (zero) euro in quanto il reddito proveniente da reddito assimilato e assoggettato alla Gestione separata supera il massimale annuo.
  • Esempio 3: reddito determinato ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR e dichiarato nel Quadro RH, rigo RH17 (50.000 euro), reddito indicato con codice 3 (65.000 euro) e dichiarato, rispettivamente, nel Quadro RC come collaboratore a progetto e determinato ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c–bis) (40.000 euro), e nel Quadro RL, rigo RL15, come reddito derivante da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, così come determinato ai sensi dell’articolo. 67, comma 1, lettera l), del TUIR (30.000 euro). Al riguardo si ricorda che tali ultimi redditi sono assoggettati nel caso di importi superiori a 5.000 euro. Il reddito da indicare in colonna 11 è pari a 36.427 euro e non 50.000 euro in quanto la somma del reddito per il quale è dovuta la contribuzione è pari a 115.000 euro, concorre fino al massimale di 101.427 euro e sull’importo di 65.000 euro sono già versati i contributi dal sostituto di imposta.

Nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti sui quali il sostituto di imposta ha assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals, il reddito esposto con il codice 5 deve essere al netto dei componenti negativi di competenza dello stesso reddito.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui il professionista abbia percepito nell’anno di imposta l’indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali. L’importo non può essere detratto dalla base imponibile previdenziale da indicare nel Quadro RR.

Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l’aliquota (24% e/o 25,72%) a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria.

Al contributo dovuto vanno sottratti gli acconti versati nel corso dell’anno 2018.

Nel rigo RR6, colonna 2, il contribuente deve indicare eventuali contributi relativi agli anni di imposta precedenti all’anno 2017, che sono risultati indebiti e non sono stati richiesti né in compensazione, utilizzando la delega di pagamento unica (mod. F24), né a rimborso, ma che sono stati riconosciuti in auto conguaglio dall’INPS su richiesta dell’interessato mediante apposita istanza presentata direttamente alla propria Struttura territoriale di competenza.

Calcolo INPS per gli Iscritti alla Gestione Separata

Calcolo acconto anno di imposta

L’articolo 1, comma 165, della legge  11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto che, a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né siano pensionati, l’aliquota contributiva (di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), è stabilita in misura pari al 25% (cfr. anche la circolare n. 21 del 31/1/2017). Ne consegue che il contributo dovuto in acconto, per l’anno di imposta 2019, dai professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria è calcolato sulla base imponibile – come sopra determinata – applicando l’aliquota del 25,72%, fino al raggiungimento del massimale annuo pari a 102.543,00 euro, sempre che nel corso dell’anno non sia stato già raggiunto per l’avvenuta percezione di altre tipologie di reddito per le quali vige l’obbligo contributivo in Gestione separata (ad esempio, con reddito percepito in relazione a collaborazione coordinata e continuativa).

Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 14 della legge n. 81/2017, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo (cfr. la circolare n. 69 del 11/05/2018).

La sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell’evento.

Gli importi sospesi devono essere indicati nel rigo RR5, colonna 18, mentre nella colonna 17 deve essere indicato il codice relativo alla sospensione: 1 per malattia, 2 per infortunio grave e 3 per calamità naturali.

L’importo indicato nella colonna 18 non può superare l’importo del contributo dovuto indicato nella colonna 15. Inoltre, in caso di più moduli compilati, l’importo dei contributi sospesi indicato in colonna 18 di ogni modulo deve essere sempre riferito all’importo dei contributi dovuti indicato nella colonna 15 del rispettivo modulo. Eventuali eccedenze, derivanti dall’avere indicato un importo dei contributi sospesi superiore a quello dei contributi dovuti, saranno azzerate.

Termini e modalità di versamento

Nel richiamare le precisazioni fornite con la circolare n. 25 del 13/2/2019 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e, per gli iscritti alla Gestione separata, con le circolari n. 18 del 31/1/2018 e n. 19 del 6/2/ 2019, si fa presente che, ai sensi del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze di seguiti riportate.

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

  • 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; 
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo acconto 2022 e secondo acconto 2022.

Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”, “Dati del mod. F24”.

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai messaggi n. 5769 del 2 aprile 2012 e n. 11762 del 22 luglio 2013.

La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

Rateizzazione contributi INPS

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello “Redditi ”.

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2018 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2019.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi -PF”.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2019 (entro il 2 dicembre 2019).

L’importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del modello “Redditi -PF” nella parte riguardante “Modalità e termini di versamento – Rateazione”.

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell’acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:

  • gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
  • le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
  • la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 2 luglio al 31 luglio 2019.

Compensazione

Al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2018.

Compensazione per artigiani e commercianti

L’importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2018 e l’importo che si intende compensare.

Tutte le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione modello “Redditi 2019-PF” tramite modello F24 con anno di riferimento 2017, devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF”.

L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente al netto di quanto compensato va indicato nel rigo RR, colonne 22 e 36, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio).

Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri).

Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l’anno 2017 ovvero il 2018, secondo quanto appena evidenziato) e l’importo che si intende compensare.

Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al paragrafo 3 della circolare n. 98 del 7/5/2001.

A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it al seguente percorso: “Servizi on line” > “Cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti” > “Calcolo codeline”.

Tutte le somme a credito riferite ad anni d’imposta precedenti rispetto al 2017 non devono essere esposte in dichiarazione, ma dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (istanza di autoconguaglio) (cfr. circolare n. 182 del 10/6/1994).

Le domande per effettuare le operazioni da ultimo indicate dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, al seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti” > “Domande telematizzate” > “Compensazione contributiva o Rimborso”.

Compensazione per liberi professionisti

Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8, colonna 4, del Quadro RR, sezione II, del modello “Redditi 2019-PF”, indicando il 2018 come periodo di riferimento in F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto 2019) che con altri tributi.

Le somme a credito riferite all’anno 2017, utilizzate in compensazione tramite modello unificato F24 entro la data di presentazione della dichiarazione modello “Redditi 2019-PF”, devono essere indicate esclusivamente nel rigo RR8, colonna 6.

L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente, al netto di quanto compensato, va indicato nel rigo RR8, colonna 7, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio).

Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.

Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, al seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Gestione separata” > “Domanda di rimborso”.

Le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all’anno 2017 non devono essere esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di richiesta di rimborso oppure di istanza di auto conguaglio.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019

L’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2018 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-Coll; 34,23% per chi è anche obbligato ad aliquota Dis-Coll).

Per le modalità e i termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2019 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002.

Circolare numero 90 del 17-06-2019

Circolare numero 82 del 14-06-2018

Contributo Minimo e Massimo INPS

Massimale

Per l’anno 2019 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a € 102.543,00.

Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2019 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a € 15.878,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.810,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

– € 4.083,82 (di cui € 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;

–  € 5.354,06 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;

– € 5.435,04 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuoAliquotaContributo minimo annuo
€ 15.878,0024%€ 3.810,72
€ 15.878,0025,72%€ 4.083,82 (IVS € 3.969,5)
€ 15.878,0033,72%€ 5.354,06 (IVS € 5.239,74)
€ 15.878,0034,23%€ 5.435,04 (IVS € 5.239,74)

Qui segnaliamo l’unica novità che, ai fini contributivi, viene introdotta dal primo gennaio 2016 e consiste nella riduzione del 35% della contribuzione ordinaria INPS al posto della previsione precedente che consentiva la non applicazione dei contributi minimali. Si applicheranno comunque le altre previsioni previste dalla gestione separata INPS in materia di versamento e scadenze che potete trovare nell’articolo 2, comma 29, della Legge 335 del 1995.  A tal proposito potete leggere i riferimenti ai chiarimenti dell’INPS che trovate in calce all’articolo dove trovate alcuni rimandi a giurisprudenza e prassi specifica collegata all’argomento.

Il comma 77 della Legge 190 del 2014, che definisce il regime contributo del nuovo regime forfettario dei minimi, recita infatti che “77. Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”

Da una parte quindi viene reintrodotto il contributo minimale e dall’altra viene concesso la riduzione del 35% che tuttavia non si può applicare a tutti i contribuenti aderenti al regime forfettari ma solo i contribuenti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti. Sono esclusi quindi dalla riduzione del 35% i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e anche i contribuenti che aderiscono alla cassa previdenziale del proprio albo di appartenenza.

La differenza sostanziale tra i due regimi è che nel regime forfettario introdotto nel 2014 ed oggetto oggi della modifica con la Legge di stabilità 2016 si aveva diritto, qualora si fossero rispettati tutti i requisiti di accesso e permanenza nel regime, all’esonero da versamento del contributo minimale che, devo dire, rappresentava forse la principale causa di abbandono dal regime stessi nonostante fosse agevolato per l’irpef, in quanto il ridotto volume di ricavi iniziali esponeva talvolta il contribuente a pagare oltre 3 mila euro annui come contributi INPS per cui l’esonero dal minimale non era per niente una cattiva idea.

Inoltre l’articolo 1, comma 65, della Legge 190 del 2014 prevedeva fino al 31 dicembre 2015 un regime contributivo INPS opzionale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani e commercianti Inps, consistente nella non applicazione del contributo minimale per cui al vostro reddito andavate solo ad applicare l’imposta sostitutiva (cosa che mi sembrava assolutamente ragionevole).

La legge di stabilità per il 2016 ha fatto un bel passo indietro reintroducendo il contributo minimale ma prevedendo una riduzione forfettaria del 35% sul reddito determinato secondo i coefficienti forfettari per cui si ritorna di fatto ad una contribuzione formata sia dai contributi proporzionali sia da quelli minimi. La riduzione del 35% si applica a tutti e due le tipologie, minimali e proporzionali ma non a tutti i contribuenti come sopra specificato.

Inoltre non è automatica in quanto la riduzione deve essere presentata apposita domanda entro il 28 febbraio del primo anno di attività. Le odalità di presentazione della domande sono di seguito descritte. La richiesta vale anche per gli anni successivi e fino a quando non si faccia esplicita rinuncia come chiarito dalla Circolare INPS del 31 gennaio 2017).

Riduzione Contributi INPS per coloro che sono nel Regime Forfettario dei Minimi

Calcolo Contributi INPS Regime Forfettario dei Minimi in pratica

Il regime agevolato forfettario dei contribuenti minimi di cui alla alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 è quello naturale di applicazione dei contribuenti minimi tuttavia specifichiamo che per richiedere l’applicazione del regime agevolato di riduzione INPS è necessario una specifica procedura ed il rispetto del requisito della novità.

A questa interessante riduzione (interessante e perchè si parla di un risparmio qualche migliaio di euro annuo) si accede dietro esplicita istanza da presentare l’INPS con il modulo che trovate nel seguito ed entro la scadenza del 28 febbraio di ciascuna annualità.

In caso di omessa o comunicazione si perde la possibilità di questo regime agevolato per cui occhio.

Per quello che concerne il calcolo, nel rigo LM34 del modello Unico Redditi PF – Fascicolo 3, in colonna 3 (reddito lordo), va indicato il reddito lordo, dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole attività, indicati alla colonna 5 dei righi da LM22 a LM30. Nelle colonne 1 e 2 va esposto distintamente il reddito forfetario lordo afferente a ciascuna gestione previdenziale.

  • Nella colonna 1 – “Artigiani e commercianti”, va indicata, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 241 del 1997, la somma degli importi indicati nella predetta colonna 5 aventi natura di reddito d’impresa, afferenti la gestione speciale Artigiani e commercianti;
  • nella colonna 2 – “Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)” va indicata la somma dei redditi, indicati nella predetta colonna 5, aventi natura di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1 del TUIR, soggetto alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335 del 1995.

Per i contribuenti che adottano il regime forfetario è possibile optare per l’applicazione di un regime contributivo agevolato (art. 1, commi da 76 ad 84, legge 23 dicembre 2014, n. 190), presentando apposita richiesta all’INPS (Circolari INPS n. 29 del 10 febbraio 2015 e n. 35 del 19 febbraio 2016). Al riguardo si rinvia alle indicazioni fornite nell’apposita sezione presente nel quadro RR del Fascicolo 2 del modello REDDITI Persone fisiche

Quali contributi Previdenziali devo versare?

Prima di tutto dobbiamo fare una distinzione tra contribuenti che sono iscritti ad una cassa previdenziale e che verseranno i contributi secondo le regole proprie della cassa di appartenenza, dai cosiddetti professionisti senza cassa che invece si dovranno iscrivere alla gestione separata INPS al superamento dei 5.000 euro di prestazioni occasionali o 30 giorni di lavoro consecutivi.

Leggi articolo su Aliquote contributi INPS 2017 per consultare le nuove percentuali oltre i nuovi contributi minimali (laddove non presentate richiesta di esclusione se siete nel regime forfettario) oppure i massimali oltre i quali scatta l’esonero.

Esempio Calcolo Contributi INPS Titolari Partita Iva

Contributi INPS per i Pensionati: come si recuperano

Professionisti non iscritti alla propria cassa di previdenza

I professionisti senza autonoma cassa di previdenza ed iscritti conseguentemente alla Gestione separata Inps, dovranno effettuare il versamento del contributo INPS in acconto e saldo come vedremo nel seguito in sede di dichiarazione dei redditi modello Unico. Vi ricordo, perchè è stato anche nel mio caso fonte di discussione con il classico contabile dei clienti, che senza batter ciglio ti chiamano dicendo “Dottore ha sbagliato”, il contributo previdenziale del 4% addebitato in fattura a titolo di contributo previdenziale integrativo in fattura non è obbligatorio nel caso di coloro che non sono iscritti alla cassa ma alla gestione separata. Questi ultimi saranno soggetti alla ritenuta d’acconto del 20 per cento e saranno computati nel calcolo del famoso limite dei 30 mila euro (riferito al vecchio regime dei minimi quindi in quanto nel nuovo regime dei minimi definito dalla Legge 190 del 2014 il limite dei 30 mila lascia il posto ai coefficienti secondo i codici ateco).

La circolare n. 79 del 5 giugno 2009 dell’INPS chiarisce che che per i contribuenti minimi originari appartenenti alla prima versione del quadro normativo riferito ai minimi “Per i soggetti che, ai sensi di quanto dispone l’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal 1° gennaio 2008 possono usufruire del regime semplificato per i contribuenti minimi la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti viene determinata come segue:

CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse)

Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7” o rigo alternativo per le dichiarazioni degli anni successivi.

Base imponibile Contributi INPS per Regime di Vantaggio

Nel nuovo regime definito dal quadro LM della dichiarazione Unico persone fisiche invece dovrete guardare il quadro LM e la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali INPS sarà data dalla seguente formula:

LM6 (Reddito lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse).

Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo LM7 (art. 5 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 gennaio 2008)

Per gli iscritti al regime forfettario dei contribuenti minimi definito dalla Legge n. 190 non sarà possibile fruire della riduzione del 35% dei contributi dovuti sul reddito minimale o sulla quota parte del reddito imponibile eccedente il minimale se non avrete proceduto alla trasmissione della relativa richiesta entro il 28 febbraio del primo anno di applicazione o degli anni successivi. Tale riduzione sembrerebbe non trovare applicazione per i professionisti iscritti alla cassa previdenziale di appartenenza.

Ricapitolando:

Contribuente iscritto nel regime di vantaggio:

(LM6 – LM9) ossia Reddito lordo – perdite pregresse

Contribuente iscritto nel regime forfettario dei minimi

(LM34 – LM37) ossia Reddito lordo – perdite pregresse

Base imponibile contributi INPS per regime forfettario dei minimi

Per i contribuenti che adottano il regime forfetario è possibile optare per l’applicazione di un regime contributivo agevolato (art. 1, commi da 76 ad 84, legge 23 dicembre 2014, n. 190), presentando apposita richiesta all’INPS (Circolari INPS n. 29 del 10 febbraio 2015 e n. 35 del 19 febbraio 2016). Al riguardo si rinvia alle indicazioni fornite nell’apposita sezione presente nel quadro RR del Fascicolo 2 del modello REDDITI Persone fisiche.

Contributi previdenziali nel nuovo regime dei minimi 2015

Il discorso cambia invece nel nuovo regime dei contribuenti minimi in quanto per i primi tre periodi d’imposta di esercizio dell’attività il reddito forfettario è ridotto di un terzo e pertanto con i nuovi limiti reddituali sui ricavi probabilmente non so se avrà spazio per dedurre i contributi previdenziali obbligatori per legge ed è per questo che sarà consentito sottrarli prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva mentre l’eccedenza potrà essere dedotta dal reddito complessivo Irpef.
Dire che per i primi tre periodi di imposto il reddito imponibile sarà ridotto di un terzo, significa che nel corso del primo triennio la vera imposta sostitutiva sarà pari al 10% e non al 15%, e questa considerazione spinge a chiedersi se a fine anno avrò un reddito complessivo sufficientemente alto da assorbire tutte le mie deduzioni  di imposta derivanti dai costi, soprattutto per quello che concerne i contributi previdenziali INPS che sono sempre parecchio elevati. A tal fine viene previsto che i contributi INPS obbligatori siano sottratti dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo come detrazione di imposta e dopo si applichi l’imposta sostitutiva mentre la quota residua potrà essere dedotta dal reddito complessivo Irpef cumulato con le altre eventuali tipologie di redditi, se ce ne sono.

Il discorso cambia di nuovo dal primo gennaio 2016

Il discorso ricambia nuovamente dal primo gennaio 2016 in quanto come detto in premessa si ripristina il contributo minimale ma vengono concesse riduzioni del 35% sia per i contributi minimali INPS sia per quelli proporzionali.

Vi segnalo quali sono nel frattempo le casse attualmente presenti:

  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati.
  • Cassa Nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti;
  • Cassa Nazionale di previdenza ad assistenza per i geometri;
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti;
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali;
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV);
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti (ENPAF);
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro (ENPACL);
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei medici (ENPAM);
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza degli infermieri professionali (ENPAPI);
  • Cassa Notariato;
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza degli psicologi (ENPAP);
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei chimici, dottori agronomi e dottori forestali, dei geologi (EPAP);
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei biologi (ENPAB);
  • Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI).

Su cosa si calcolano i contributi previdenziali dei contribuenti minimi

La base di calcolo è il reddito imponibile INPS che andrà considerato al netto delle perdite pregresse  facendo distinzione al fatto che vi sono alcuni che sono iscritti alla gestione separata INPS degli artigiani/commercianti  e che verseranno i contributi INPS sulla base del reddito dichiarato relativo all’anno precedente e poi vi sono anche i lavoratori autonomi privi di altra copertura previdenziale (professionisti “senza cassa”) che verseranno i contributi INPS periodicamente. Per ulteriori approfondimenti potete leggere direttamente sul sito dell’INPS la determinazione del reddito imponibile previdenziale per i contribuenti minimi.

Il reddito imponibile previdenziale per il calcolo dei contributi INPS

Il reddito imponibile previdenziale su cui viene effettuato il calcolo dei contributi INPS è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione; andranno sommati altresì le eventuali plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni in proporizione alla quota parte di reddito che ha concoorso alla realizzazione del risultato di periodo Per fare un esempio le auto se hanno concorso al 50% lo saranno anche laddove siano vendute e siano realizzate minusvalenze o plusvalenza (difficile che ciò accada). Eventuali perdite pregresse dovranno essere detratte dal reddito imponibile.

Con il nuovo regime dei minimi 2016 che calcola il reddito in base ai coefficienti di redditività il reddito imponibile INPS varierà di conseguenza. Sicuramente l’esercizio di stima del calcolo diviene quindi più semplice rispetto ai regimi forfettari ante 2016.

Deduzione dei contributi INPS e INAIL versati dal proprio reddito imponibile Irpef

I contributi previdenziali ed assistenziali devono essere dedotti prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato in base al regime in esame, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito. L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente così come disciplinato dall’articolo 10 del Tuir.
I righi ed i quadri interessati sono quelli visti sopra (quadro CM o LM). Per approfondimenti leggete la Circolare Inps n. 79 del 5 giugno 2009.

Deduzione dei contributi INPS per i contribuenti Minimi

Al pari di quanto avviene per gli altri però c’è da scrivere che i contribuenti che versano i contributi potranno anche portarli in deduzione dal reddito, compresi anche quelli versati all’INAIL e quelli corrisposti dal titolare dell’impresa familiare per conto dei propri collaboratori, sempre che gli stessi risultino fiscalmente a carico del titolare (ai sensi dell’articolo 12 del TUIR) compresi anche quelli versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare che non risultino fiscalmente a carico, a condizione che il titolare dell’impresa non abbia esercitato la rivalsa sui propri collaboratori.

Aliquote INPS Gestione separata

Nuovo regime dei Minimi 2015

Con il nuovo regime dei minimi introdotto dalla legge di stabilità 2015 il contributo minimale potrebbe non essere più dovuto: leggi anche le altre novità dal 2015.

La norma prevede un regime agevolato che si esercita mediante compilazione di un allegato INPS e che evita di pagare il contributo minimo per accedere ad un contributo fisso disciplinato dall’articolo 1, comma 3, della legge 233 del 1990 che afferma “3.Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e’ fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell’anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dell’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni”.

Come chiarito inoltre dalla circolare INPS  n.29 del 2015il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa e i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla  dichiarazione dei redditi. inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, che è pari ad € 7,44 e che verrà corrisposta in due rate uguali di € 3,72”.

Per accedere i nuovi contribuenti minimi dovranno presentare apposita domanda come da allegato 3 alla circolare INPS 29 del 2015 mentre chi aveva era già un contribuente minimo deve presentare lo stesso modello di adesione per esercitare l’opzione entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Modello Adesione Regime Agevolato Contributi INPS Contribuenti Forfettari e Minimi

Il comma 83 disciplina inoltre che al fine di fruire del regime contributivo agevolato, ossia della riduzione del 35% del contributo dovrete presentare una comunicazione telematica mediante questo formato che trovate in basso predisposto dall’INPS; i soggetti già esercenti attività d’impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l’accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando il rispetto dei requisiti per restare nel regime. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Agenzia delle entrate e l’INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all’attuazione del regime contributivo agevolato.

Regime Forfettario agevolato Previdenziale per il regime forfettario dei Minimi

Il Modello di adesione contenuto nella circolare 29 del 2015 dell’INPS

Allegato 3 è di seguito riportato:

ALLEGATO 3

All’INPS di …………………………………

Oggetto: Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

__L__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________, nat__ a _____________________________ il __________, cod. fis. ____________________________, titolare dell’impresa iscritta al N° REA ______________ avente data di inizio attività ___________________

chiede

di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall’art. 1, commi 77-84, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 54 ss. della citata Legge n. 190/14.

__l__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole:

  • che l’agevolazione avrà effetto dalla data d’inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione;
  • che l’agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell’anno di presentazione della presente domanda, qualora trattasi di soggetto titolare di azienda già attiva, purché la presente richiesta venga presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno;
  • che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l’agevolazione per l’anno in corso non sarà riconosciuta;
  • che, ai sensi dell’art. 1 comma 80 e 81 legge n.190/2014, a coloro che scelgono di usufruire dell’agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, né si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
  • che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione, dovrà dare immediata comunicazione a codesto Istituto attraverso l’apposito modello;

_L__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________,

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

dichiara

che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità.

Se accederete ad altro regime o ne fuoriuscite, l’agevolazione cessa e si applicheranno le regole ordinarie relative al versamento dei contributi.

Per quello che concerne il periodo di imposta 2017 il contribuente che è già nel regime forfettario che vuole aderire deve presentare la domanda all’INPS entro il 28 febbraio 2017 mentre per colui che vi aderisce in corso d’anno è richiesta la massima tempestività senza che sia indicato un numero di giorni preciso oltre i quali perdete l’agevolazione.

Nel caso in cui aveste già presentato la domanda lo scorso anno e siate ancora in attività non dovrete presentarla nuovamente per il 2017 e per gli anni successivi a meno che non vi abbiate espressamente rinunciato.

Contributi INPS per il nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi ex Legge 190 del 2014 (modificato dalla Legge di stabilità 2016)

In questo nuovo regime invece c’è un’importante novità in quanto non esiste un contributo minimale INPS, che devo dire annientava i lavoratori autonomi in quanto erano costretti a riversare quello che guadagnavano per il versamento dei contributi INPS facendosi spesso anticipare le somme dai genitori. In questo regime quindi non si versa il contributo INPS minimale ma solo il contributo calcolato con l’aliquota della gestione separata sull’effettivo ricavo incassato. Questa previsione è stata modificata per effetto della Legge di Stabilità 2016 come descritto in premessa.
A tal proposito vi segnalo la circolare INPS n. 35 del 2016 che fornisce importanti chiarimenti in merito all’applicazione dei contributi INPS per i contribuenti che rientrano nel regime forfettario dei contribuenti minimi con patita Iva (nelle parole colorate trovate i rimandi agli approfondimenti).

Leggi gli approfondimenti nell’articolo dedicato al nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% .

Vi riporto nel seguito i commi della legge 190 interessati dalla contribuzione INPS se vi dovesse essere utile consultarli direttamente:

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (consulta la Legge 190 del 2014), art. 1, commi 76-84.

76. I soggetti di cui al comma  54  esercenti  attività  d’impresa possono applicare (possono per cui è una opzione da esercitare con il modello sopra riportato), ai fini contributivi, il regime agevolato  di  cui ai commi da 77 a 84.

  77. Per i soggetti di cui al comma 76  del  presente  articolo  non trova applicazione il livello minimo imponibile (il contributo minimo per capirci) previsto ai fini  del versamento dei contributi previdenziali  dall’articolo  1,  comma  3, della legge 2 agosto 1990, n. 233,  e  si  applica,  per  l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

  78. Nel caso in cui siano presenti  coadiuvanti  o  coadiutori (non dovrebbe riguardare la maggior parte di voi in quanto trattasi di fattispecie marginale),  il soggetto di cui al comma 76 del presente articolo  può indicare  la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori,  fino  a  un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per  tali  soggetti,  il reddito imponibile sul quale calcolare  la  contribuzione  dovuta  si determina ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.

  79. I versamenti a saldo e in acconto dei  contributi  dovuti  agli enti previdenziali da parte dei soggetti di  cui  al  comma  76  sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento  delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (ossia 16 giugno per saldo e primo acconto e 30 novembre per i secondi acconti)

  80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai  loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell’INPS e con piu’ di 65 anni di età, non si applicano  le  disposizioni  di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54  del presente articolo non si applica la  riduzione  contributiva  di  tre punti percentuali, prevista dall’articolo 1, comma 2, della  legge  2 agosto 1990, n. 233.

  82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione  a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna  delle condizioni di cui  al  comma  54  ovvero  si  verifica  taluna  delle fattispecie di cui al comma 57 (parliamo della fuoriuscita dal regime dei minimi).  La  cessazione  determina, ai  fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di  determinazione e di  versamento  del  contributo  dovuto.  Il  passaggio  al  regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo  agevolato,  anche  laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere  al regime contributivo agevolato neanche  i  soggetti  che  ne  facciano richiesta, ma per i quali si  verifichi  il  mancato  rispetto  delle condizioni di cui al comma 54 nell’anno della richiesta stessa.

  83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54  che  intraprendono  l’esercizio  di  un’attività d’impresa presentano,  mediante  comunicazione  telematica,  apposita dichiarazione  messa  a  disposizione  dall’INPS;  i  soggetti   già esercenti  attività  d’impresa  presentano,  entro  il  termine   di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l’accesso al regime  agevolato  può  avvenire  a decorrere   dall’anno   successivo,   presentando    nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito,  ferma  restando  la permanenza delle condizioni di cui al comma 54.

  84. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della presente legge l’Agenzia  delle  entrate  e  l’INPS  stabiliscono  le modalità  operative  e  i  termini  per  la  trasmissione  dei  dati necessari all’attuazione del regime contributivo agevolato.

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/nuovo-regime-minimi-forfettario-15-limite-ricavi-sintesi/19531/

http://www.tasse-fisco.com/agenti-e-rappresentanti/elenco-codici-ateco-gestione-seprata-inps-autonomi-forfettario-minimi/41368/

http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/contributi-inps-dopo-pensione-come-recuperarli-supplemento-integrazione-come-esonero/44692/

71 Commenti

  1. Il suo dottore commercialista le dovrà dare dei riscontri e di lui si deve fidare….lo paga apposta per questo ed è tutelato dal fatto che se lui sbaglia si accollerà le canzoni e gli interessi (ha un assicurazione professionale obbligatoria apposta per questo).

  2. Intanto un doveroso grazie per i vostri articoli e impegno.

    una domanda io mi sono iscritto ai regimi forfettari a marzo 2017 e il commercialista non mi ha iscritto alla gestione separata INPS (sono un progratore e consuiente) ora mi ritrovo a fare la prima dichiarazione e mi sono accorto di questa mancanza cosa mi consigliate di fare ?

  3. Se l’importo è corretto questo non lo so perchè non conosco i suoi ricavi e costi. Rispetto all’anno invece si, anche se avrebbe già dovuto pagare un saldo ed un acconto a giugno. Ora fase qualcuno, forse un commercialista o una caf le potrebbero aver dato da pagare il secondo acconto.

  4. BUONGIORNO SONO NEL REGIME DEI MINIMI DAL 2016, E DEVO VERSARE 993,00EURO AL TRIMESTRE,VORREI SAPERE SE L’IMPORTO è CORRETTO, AVENDO APERTO L’ATTIVITA’ NUOVA NEL 2016 GRAZIE

  5. Buongiorno
    Sono nel regime dei minimi
    È possibile che debba spendere 1300 euro ogni 3 mesi .maggio .agosto.novembre..febbraio.
    Incassando sotto i 35 mila euro?
    Grazie

  6. Buonasera, vorrei segnalare che nel regime forfettario e con limite a 30.000 €, è matematicamente impossibile (da quanto mi risulta) ottenere l’accredito di 12 mesi di contributi in quanto anche incassando 30.000 € non si raggiunge il minimale contributivo (3.613 €) ma al massimo 3.539 € (11,75 mesi).

    Anche a voi risulta così? a me sembra assurdo…

  7. In base al codice attività loro dovrebbero avere non ricordo male una tabella di pronto utilizzo. MI successe una volta di parlare con un operatore e chiedergli consigli a proposito. La tabella comunque dovrebbe essere dedotta dalla tipologia di attività che, in questo caso assimilerei alla gestione separata salvo controindicazioni espresse dell’INPS

  8. Salve sto aprendo la Partita Iva con il nuovo regime forfetario. Una domanda: aprendola nel mese di Settembre con un codice Ateco 71 e quindi un importo fatturabile annuo di 30.000 Euro, l’importo fatturabile da qui a fine anno è rapportato ai mesi o è comunque di 30.000 Euro? Grazie

  9. Buonasera,
    sono un libero professionista che ha aperto la P.IVA a giugno 2015 secondo il regime dei minimi con aliquota al 5%.
    Quest’anno, al momento di pagare le tasse, il mio commercialista mi ha avvisato che secondo il regime a cui aderisco ho la possibilità di NON pagare l’INPS se rimango al di sotto di un limite nel fatturato annuo.
    E’ vero oppure no?
    Grazie in anticipo per il chiarimento

  10. … grazie per la vostra chiarezza (unica nel panorama italiano) … vi chiedo la cortesia di farmi chiarezza sull’iscrizione INPS (vi premetto he, nenche all’INPS hanno saputo darmi una risposta sicura !!!) …

    – mia figlia, OSTETRICA, ha iniziato a lavorare il 1° giugno presso struttura sanitaria privata convenzionata con il sistema sanitario regionale
    – il rapporto di lavoro è basato sulla (libera ?) “collaborazione professionale”
    – mia figlia ha aperto partita IVA in regime forfetario

    … iscrizione INPS: gestione separata o gestione separata artigiani e commercianti ?

    grazie, un caro saluto

  11. Buongiorno,
    in caso di apertura di Piva in regime dei minimi 5% il 20 settembre 2015, sul F24 in cui verso il saldo del 27,72% inps (gestione separata) con codice PXX dovrei indicare il periodo da 09-15 a 12-15 o tutto l’anno?

    Saluto e ringrazio per qualsiasi delucidazione

  12. Buongiorno,
    una domanda. Appartengo alla categoria dei contribuenti minimi (iscritto nel 2013) con applicazione imposta sostitutiva del 5% e contributi INPS 27,72%.
    Situazione al 31/12/2015:
    A componenti positivi 4.098,64
    B componenti negativi 1.778,14
    C oneri previdenziali versati nel 2015 760,00

    Imponibile imposta sost. 1.560,50
    Imposta Sost. 78,03
    Imponibile INPS 2.320,50
    Contributi INPS 643,24

    Volevo sapere se è corretto che io paghi :
    Euro 14 (saldo imposta sostitutiva) – 16/6
    Euro 305 (Saldo INPS) – 16/6
    Euro 257 (1° acconto INPS 2016 – 40%) – 16/6

    Euro 78 (acconto imposta sost. 100%) 30/11
    Euro 257 (2° acconto INPS 2016 – 40%) – 30/11

    Mi date una mano?

    Grazie
    ciao

  13. Il nuovo regime dei minimi è preferibile. Le consiglio di leggere anche l’articolo dedicato legga anche perché potrà essere utile questo articolo

  14. Buongiorno,

    in primo luogo complimenti per il sito e per la costante presenza che lo staff ha nel rispondere ai quesiti.
    Ed io… ne ho uno :)

    La mia compagna ha 40 anni ed è attualmente disoccupata; stavamo pensando di aprire partita iva ed operare su internet tramite un blog, al fine di ottenere (speriamo) incassi dai vari sistemi di pubblicità piuttosto che abbonamenti a contenuti speciali del sito stesso o produzione e vendita di Ebooks.

    Prima di addentrarci in tutto ciò però vorremmo capire in via definitiva se esiste per la mia mia compagna un regime fiscale (e quanti anni dura!) che permetta di ignorare il minimo contributivo inps dei 3mila e rotti euro. Perchè il sito potrebbe farci incassare 1600 euro al mese come 30 euro al mese, e pertanto un conto è versare una % sugli incassi e va bene tutto, un contro è trovarci davanti ad un muro fisso di 3K che -di certo- ci scoraggerebbe dal pensare anche solo all’idea di agire in questo modo.

    Un conoscente mi ha detto che sarebbe possibile se lei fosse under 35, ma non lo è.

    Se possibile, chiedo il vs aiuto per vederci chiaro.

    Grazie
    Luca

  15. Maledetto correttore automatico….correggo e grazie delle segnalazione. Anche per marco…cercherò di strutturarlo e renderlo più chiaro.

  16. Colgo l’ occasione per ringraziare, in quanto l’articolo è ben strutturato, ma ” Che accadi” non si può proprio sentire ! Glielo segnalo per la correzione.
    Grazie ancora,

    Andrea T.

  17. Sono un lavoratore dipendente e ho aperto la partita IVA il 28/12/2015 usufruendo ancora del massimale di 30000€/anno e dell’aliquota IRPEF del 5%.
    Ho emesso le mie fatture indicando la rivalsa INPS del 4%: la prima fattura mi è stata pagata nel mese di aprile senza trattenuta del 4%, è corretto? (credevo la dovesse versare il mio committente). Se è giusto, quando devo fare il versamento del 4% con F24?
    Grazie!

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