Smart Working e visite fiscali: cosa cambia

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Come cambiano le visite fiscali nell’era dello smart working per il lavoratore dipendente che si trova in malattia? Quali sono gli orari che deve seguire il medico in considerazione degli orari durante il lavoro agile?

Qual’è la legge di riferimento per le visite fiscali durante lo smart working sia per i lavoratori dipendenti privati e di quelli pubblici tanto per coloro che hanno un contratto a tempo determinato quanto indeterminato: ricordiamo che tra questi ultimi bisogna fare una ulteriore distinzione, visto che per i dipendenti scolastici valgono norme in parte diverse rispetto a quelle in vigore per tutti gli altri dipendenti dello Stato.

Ma prima di addentrarci nell’analisi della normativa attuale, bisogna ricordare cosa si intende quando si parla di “visita fiscale“.

Smart working e Visita fiscale: cos’è, significato e definizione

Questo termine sta ad indicare, molto sinteticamente, gli orari in cui i dipendenti dello Stato e quelli che lavorano alle dipendenze di una azienda (e che il Diritto del Lavoro qualifica come lavoratori subordinati), hanno l’obbligo di farsi trovare in casa nel periodo di assenza dal lavoro dovuta a malattia. Nel caso in cui un lavoratore dovesse risultare all’esterno del proprio domicilio, sono previste delle sanzioni.

Nulla cambia rispetto alle modalità di comunicazione al proprio datore di lavoro del giorno o dei giorni di malattia.

Ma cosa si intende con il termine “visita fiscale“, bisogna cominciare col dire che il dipendente pubblico o privato che abbia la necessità di assentarsi dal lavoro perché malato dovrà tassativamente farsi rilasciare il certificato medico che attesta l’impossibilità di recarsi sul posto di lavoro per motivi di salute. Quindi, una volta effettuata tale operazione, dovrà essere rintracciabile presso il domicilio indicato in precedenza come quello da tenere in considerazione per l’eventuale visita fiscale. Nel frattempo il medico che ha rilasciato il certificato, che solitamente è il medico curante del lavoratore, dovrà avere cura di inviare il certificato all’INPS: oggi questa operazione si svolge in modo totalmente telematico e va effettuata entro un giorno dal rilascio del certificato stesso.

Dal canto suo il dipendente, entro 48 ore dall’inizio del periodo di malattia, ha l’obbligo di spedire al proprio datore di lavoro copia del certificato medico che attesta la sua impossibilità a recarsi sul luogo di lavoro.

La normativa vigente consente al lavoratore di limitarsi ad inviare via mail il protocollo del certificato di malattia: in questo caso sarà cura del datore di lavoro verificare il contenuto del certificato di malattia, sempre per via telematica.

Quali sono le regole per le visite fiscali del medico?

Ora possiamo analizzare quali sono le regole ad oggi vigenti, in tema di visite fiscali, per i dipendenti pubblici e quelli privati. Cominciando la nostra disamina dai dipendenti statali, va prima di tutto va specificato che con il termine dipendenti statali o pubblici si vanno ad indicare, genericamente, tutti coloro che lavorano alle dipendenze dello Stato Italiano. Dal momento dell’inizio della malattia il lavoratore può ricevere la visita fiscale in qualsiasi giorno, quindi anche durante una giornata festiva, prefestiva e anche nel corso del week-end. In termini più semplici questo significa che il lavoratore dovrà essere reperibile anche nelle giornate rientranti in quelle di tipo non lavorativo. Se la reperibilità è di sette giorni su sette non è però H24: vi sono infatti due fasce orarie in cui chi lavora alle dipendenze dello Stato deve obbligatoriamente essere reperibile presso il proprio domicilio. La prima va dalle 9:00 alle 13:00 e la seconda parte dalle 15:00 per terminare alle 18:00. In questo lasso di tempo i dipendenti statali possono ricevere la visita del medico fiscale, la quale può essere richiesta da due soggetti diversi: il datore di lavoro o l’INPS. L’obbligo di farsi trovare presso il proprio domicilio nelle due fasce orarie sopra citate viene meno per una serie di motivi tassativamente indicati a livello legislativo.

1) Nel caso in cui il lavoratore sia affetto da una malattia per cui sono necessarie delle cure “salvavita”
2) In caso di infortuni rientranti nel novero di quelli sul lavoro
3) Nel caso in cui il lavoratore sia affetto da alcune patologie indicate a livello normativo
4) Nel caso in cui sia attestato che è in corso una gravidanza a rischio

Quando decade il vincolo di reperibilità nel proprio domicilio?

Inoltre il vincolo di reperibilità nel proprio domicilio va a decadere nel momento in cui il dipendente pubblico abbia già ricevuto la visita fiscale inerente al periodo di malattia accordato dal proprio medico curante.
Detto delle regole che valgono generalmente per tutti i dipendenti pubblici, bisogna aprire una parentesi per quel che concerne i dipendenti operanti nel settore scolastico. Se è vero che per chi lavora nella scuola intesa come settore valgono le stesse identiche regole che sono state descritte in precedenza, vi è però una differenza sostanziale di cui per completezza di informazione bisogna dare conto. Nel momento in cui un dipendente pubblico operante nel settore scolastico invia il certificato di malattia il Dirigente Scolastico potrà attivarsi per richiedere la visita fiscale da subito soltanto in alcune specifiche situazioni. Queste ultime si sostanziano, in pratica, in una sola casistica: quella di un’assenza il cui inizio è immediatamente precedente o successivo ad un periodo rientrante in quelli non lavorativi.

Analizzata quella che è la normativa inerente alle visite fiscali per i dipendenti pubblici, ora è il momento di concentrare la nostra attenzione su quella vigente per i dipendenti privati. La normativa relativa alla reperibilità giornaliera per le visite fiscali non muta, visto che anche il lavoratore subordinato (espressione con cui, lo ricordiamo, si indicano i soli lavoratori del settore privato) deve garantirla sette giorni su sette. Diversa è invece la normativa relativa alla reperibilità oraria, perché le fasce orarie sono sempre due, ma vanno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. La normativa torna ad essere identica a quella prevista per i dipendenti pubblici relativamente ai casi in cui il vincolo di reperibilità oraria viene meno.

Descritta la normativa sulle visite fiscali dal lato del lavoratore, va ora presa in considerazione quella riguardante il medico fiscale, la quale risulta altrettanto importante per capire la normativa sulle visite fiscali nel suo complesso. Quest’ultimo deve verificare lo stato di salute del lavoratore, per constatare che quanto indicato sul certificato di malattia corrisponda a realtà. Va ricordato che il medico fiscale può invitare il lavoratore ad effettuare un controllo di natura specialistica o protrarre quella che è la diagnosi di massimo due giorni.

Sanzioni previste e rischi per chi salta una visita fiscale dal 2017

Ora è il momento di dedicare attenzione alle sanzioni previste per il caso in cui il lavoratore, al momento della visita fiscale, non si dovesse trovare al domicilio di riferimento o non dovesse esibire adeguata giustificazione della malattia. In presenza di una delle due situazioni sopra citate o di entrambe, il lavoratore perderà il diritto ad avere l’intera retribuzione per i primi dieci giorni di malattia, mentre a partire dall’undicesimo giorno la stessa verrà decurtata della metà. Tuttavia il dipendente, dal momento della mancata reperibilità presso il proprio domicilio avrà quindici giorni per addurre le motivazioni di tale assenza e richiedere quindi di non essere assoggettato alle sanzioni previste dalla normativa.

Infine, dopo aver descritto la normativa vigente, va specificato come la stessa è cambiata con l’approvazione della cosiddetta “Riforma Madia”. La novità più importante è senza dubbio l’equiparazione dei dipendenti pubblici a quelli privati per quanto riguarda la reperibilità oraria, ma Le modalità di armonizzazione delle fasce orarie saranno rese definitive con decreto emesso di concerto tra il Ministro del Lavoro e il Ministero della Semplificazione.

Inoltre, mentre allo stato attuale la visita fiscale può essere richiesta una volta soltanto, la “Riforma Madia” prevede la possibilità di reiterare più volte la stessa nel corso del periodo di malattia, in modo da poter appurare il decorso della malattia del lavoratore.

Conclusioni

Nulla cambia rispetto alla previgente normativa anche perchè si è in attesa di adottare un Decreto Legge ad hoc che disciplini tutti gli aspetti dello smart worker: diritti doveri, pause di lavoro, diritto alla disconnessione, trattamento degli straordinari e dei buoni pasto, etc

Nulla cambia pertanto in termini di orari delle visite che il lavoratore dipendente durante la malattia potrebbe ricevere

Staremo a vedere come l’Italia recepirà le diverse Direttive emanate dal parlamento e dal Consiglio Europeo in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.

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