NASPI 2021 domanda Indennità disoccupazione Calcolo Importo

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naspi (indennità disoccupazione - assegno)Guida sulla nuova indennità di disoccupazione NASPI 2021 per capire quando scatta, come prenderla, quanto vale e quali sono i casi di licenziamento che impediscono la presentazione della domanda e l’accesso al nuovo assegno sociale per l’impiego.

Definizione Naspi 2021

La NASPI consiste in un assegno mensile o indennità di disoccupazione che potrete richiedere all’INPS e il cui nome sta per Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego nel caso sia di licenziamento sia di dimissioni, e vediamo nel seguito chi può accedere e come per i lavoratori (dipendenti e collaboratori) che hanno lavorato almeno tre mesi e successivamente hanno perso o il lavoro.  LA NASpI sostituisce la vecchia ASPI e mini ASPI che avevano criteri e richiedevano il rispetto di requisiti più stringenti. Oggi vengono anche ricompresi negli stesi sussidi anche i lavoratori a progetto.

Naspi 2021: cosa cambia

Il testo definitivo della nuova legge di bilancio 2021 introduce alcune novità che hanno impatto anche sulla NASPI dal 2021.
Fino al 31 marzo 2021 infatti non sarà possibile procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
Stessa previsione per i licenziamenti collettivi per motivi economici che sono bloccati fino a tale data.
Sarà invece possibile procedere ai licenziamenti per la chiusura dell’attività successiva alla messa in liquidazione. Sarà possibile procedere a licenziamenti anche nel caso di fallimenti quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
In caso di fallimenti che prevedono degli accordi collettivi aziendale con i dipendenti e le organizzazioni sindacali e limitatamente ai lavoratori che vi aderiscono sarà possibile procedere a licenziamento e ai lavoratori spetterà la NASPI ossia l’indennità di disoccupazione.

Novità 2020 da Decreto Cura Italia NASPI e DISS COLL

Il Decreto Cura Italia interviene anche a sostegno dei lavoratori disoccupati introducendo una proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.

La prima scrematura dipende dal momento della disoccupazione che si vede essere verificata dal primo maggio 2015 in poi e sono esclusi anche i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli.

Dal punto di vista soggettivo potranno accedere alla NASPI 2020:

  • lavoratori dipendenti
  • apprendisti
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato (non valido per chi opta per l’autonomo)
  • dipendenti pubblici (solo se a tempo determinato)

Quando si ha diritto alla NASPI: chi può chiederla

Dovrete aver soddisfatto tre requisiti:

  • stato di disoccupazione involontario a patto che nei 48 mesi ossia 4 anni precedenti al licenziamento avete lavorato almeno 13 settimane versando contributi previdenziali all’INPS.
  • requisito contributivo;
  • requisito lavorativo nel senso di far valere almeno 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi previdenziali INPS versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione (In netta riduzione rispetto all precedente ASPI che richiedeva due anni)

Stato di disoccupazione involontario

La NASPI può essere chiesta da tutti i lavoratori vittime di licenziamento anche a seguito di conciliazione e che siano in uno “stato di disoccupazione” ossia privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti in base a quanto disciplinato dal D.Lgs. 21 n. 181 del 2001 e e nel rispetto dei requisiti che vedremo nel seguito e che anticipo essere almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e che nell’anno precedente la disoccupazione abbiano lavorato almeno 30 giornate. Sinceramente mi sfugge l’impostazione di questi parametri ossia mi immaginerei che sia fatta con un criterio antielusivo ma in questi parametri, scusate sarà un mio limite, ma non rintraccio queste caratteristiche per cui se voi lo sapete magari scrivetemi che arricchiamo il contenuto dell’articolo per gli altri lettori.

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a)  siano in stato di disoccupati di lunga durata, ossia coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;
b)  possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c)  possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Cosa si intende per Dimissioni per giusta causa

Solitamente sentite parlare di licenziamento per giusta causa ma esistono anche le dimissioni per per giusta causa che possono essere per esempio quelle richieste a seguito di mobbing oppure le classiche modifiche nelle mansioni lavorative oppure nel peggiore dei casi molestie sessuali.

Anche Licenziamento dopo la conciliazione

Come chiarito dall’INPS anche nel caso di licenziamento o dimissioni a seguito di provvedimento di conciliazione che è un caso frequente ex articolo 6 del D. Lgs. n.23 del 2015 in quanto il datore di lavoro può offrire entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, un importo che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento senza compromettere la qualificazione dell’interruzione del rapporto di lavoro che resta un licenziamento.

A dire il vero un paio di persone mi hanno detto che gli è stato offerto il licenziamento dietro corresponsione di un indennizzo magari non proprio tracciato per accedere alla NASPI e di tornare a lavorare in nero. Io lo trovo spregevole… perchè fanno un danno allo Stato e tolgono il sussidio a chi magari ne avrebbe veramente bisogno.

Anche i lavoratori licenziati per motivi disciplinari potranno presentare la richiesta per la NASPI

Accesso alla NASPI anche dopo le dimissioni

Anche i lavoratori disoccupati che hanno presentato le proprie dimissioni per giusta causa potranno accedere e nel caso di risoluzione consensuale ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, come anche nel caso di dimissioni presentate durante la maternità da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio.

Lo stesso vale nel caso di dimissioni per giusta causa derivanti dal mancato pagamento dello stipendio anche dopo una sola mensilità (proprio l’altro giorno leggevo di un dipendente che prendeva un PC e altro materiale al posto dello stipendio non pagato e veniva assolto) oppure il più classico dimensionamento o spostamento della sede di lavoro lontano dall’abitazione o in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, oppure casi più gravi come mobbing, molestie sessuali.

Anche nel caso di licenziamento come risultato di una contrattazione o conciliazione quindi sarà possibile accedere alla NASPI.

Requisiti contributivo

Per accedere dovrete verificare prima di rientrare in uno dei casi sopra evidenziati e poi quelli di seguito descritti:

  1. Aver lavorato minimo 13 settimane soggette a contribuzione previdenziale nei 4 anni precedenti
  2. Avere lavorato almeno 30 giorni negli ultimi 12 mesi antecedenti il licenziamento e le dimissioni
  3. Avere partecipato a percorsi di riqualificazione professionale

Per i periodi di assenza dal lavoro dovrete considerare nel computo la malattia propria e dei figli, la maternità obbligatoria, il congedo parentale, Infortunio se prevista anche l’integrazione salariale del datore di lavoro e nei casi di Cig e Cigs.

Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  1. i contributi previdenziali comprensivi di quota DS, ASpI e NASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  2. i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione, e per i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  3. i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
  4. i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola o dell’indennità di disoccupazione NASpI, sulla base del criterio della prevalenza nell’ambito del periodo di osservazione.
Tenuto conto che ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola ed extra agricola sono previste differenti forme di tutela in ordine ai requisiti minimi ed ai termini di decadenza per la presentazione della relativa domanda, in presenza di contribuzione mista nel quadriennio di osservazione sarà necessario verificare preliminarmente la prevalenza in agricoltura o in industria;
Qualora dall’osservazione del quadriennio si rilevi prevalenza di contribuzione in agricoltura, si procede in subordine ad una ulteriore verifica della contribuzione prevalente negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro a seguito della quale è stata presentata domanda di NASpI. Se nei predetti ultimi dodici mesi si rileva prevalenza di contribuzione non agricola, la domanda di NASpI potrà essere accolta.
Si ricorda che per il riconoscimento di una settimana contributiva sono necessari 6 contributi agricoli giornalieri.

Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa:

  1. i periodi di malattia e infortunio sul lavoro, solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  2. i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  3. i periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo ed utilizzati in concreto a zero ore;
  4. i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
  5. i periodi di aspettativa non retribuita in relazione a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’art.31 della legge n.300 del 1970;
  6. i periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Ai fini della determinazione del quadriennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi – non considerati utili – devono essere neutralizzati, con conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

In relazione ai lavoratori in somministrazione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato con indennità di disponibilità, di cui all’art.34 del D.Lgs. n.81 del 2015, ed a quelli inseriti nelle procedure di riqualificazione professionale di cui all’art.25 del CCNL per le Agenzie di somministrazione del lavoro, i periodi di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore è inserito nelle procedure di riqualificazione professionale non possono essere neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo.

Requisito Lavorativo

Si deve aver lavorato almeno trenta giorni effettivi negli ultimi 12 mesi prima del periodo di disoccupazione a prescindere dal minimale contributivo.
Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.

In relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – per i quali non si dispone di un dato relativo al numero di giornate effettivamente lavorate – la presenza al lavoro per almeno trenta giornate negli ultimi 12 mesi si determina con riferimento al sistema in uso per l’accredito della contribuzione e per il pagamento delle prestazioni relative ai lavoratori domestici: la presenza di contribuzione per almeno cinque settimane – considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna – equivale a trenta giornate di lavoro.

Tenuto conto che per l’accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura di una settimana sono necessarie 24 ore, le settimane accreditate nel trimestre si calcolano sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24: ad esempio, 80 ore lavorate nel trimestre/24=3,33 settimane di contribuzione, arrotondate a 4.

Il requisito si intende soddisfatto quando, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, il numero di settimane risultante dalla somma dei contributi settimanali riconosciuti per ciascun trimestre – e versati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva in essere più rapporti – è pari o superiore a cinque.

Con riferimento alle altre categorie di lavoratori in relazione alle quali non è possibile risalire al dato delle giornate lavorate (lavoratori a domicilio, lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri), ai fini della verifica della sussistenza del requisito sono necessarie cinque settimane di contribuzione utile nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione.

Per i lavoratori agricoli, qualora il dato delle giornate lavorate non risulti dagli archivi telematici o non risultino ancora aggiornati e tuttavia risultino decisivi ai fini della verifica della sussistenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi, si farà ricorso alle buste paga del lavoratore agricolo.

Alcuni eventi determinano l’ampliamento, pari alla durata degli stessi, del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate, qualora si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono la disoccupazione:

  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • cassa integrazione straordinaria ed ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo ed utilizzati in concreto a zero ore
  • assenze per congedi e permessi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
  • periodi di assenza dal lavoro per congedo obbligatorio di maternità, purché all’inizio dell’astensione risulti già versata o dovuta contribuzione;
  • periodi di assenza per congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • periodi di percezione dell’indennità di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore in somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è inserito nelle procedure di riqualificazione;
  • periodi di fruizione di aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali di cui all’art.31 della legge n.300 del 1970;
  • periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Quanto vale la NASPI

La Naspi ha un valore significativo e forse è per questo che quelle due persone si sono viste proporre il licenziamento per accedervi in quanto arriviamo a cifre fino a 1300 euro mensili che diminuiscono progressivamente di mese in mese.

Durata della NASPI

Vi sarà molto utile leggere anche i chiarimenti rilasciati dall’INPS nelle circolari INPS n. 94 e circolare INPS 142 del 2015 per il calcolo della durata trovate proprio l’esempio che vi consiglio di leggere.

Dal 2017 così come modificato dal D.Lgs n. 148 del 2015 la durata della NASPI arriverà massimo a 24 mesi e seguendo il principio secondo cui si avrà diritto per un numero di settimane pari alla metà di quelle versate nei 48 mesi precedenti all’INPS durante il periodo di lavoro precedente non considerando però quelli in cui si è già stata oggetto di indennità o sussurri di disoccupazione.

Calcolo dell’indennità di disoccupazione NASPI 2017

L’indennità NASPI 2017 è commisurata alla retribuzione imponibile valida ai fini previdenziali che potete prendere dalla vostra busta paga, in fondo, dove leggerete imponibile previdenziale e calcolata come una media degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta nella predetta dichiarazione mensile uni-emens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

In tal modo chi ha versato più contributi avrà diritto ad una NAspi più alta, seppur di poco e questo lo trovo un principio giusto.

Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30. Si precisa che ai fini del calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite (in uni-emens settimane di tipo “X” o “2″).
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro mensili, rivalutato secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, sarà pari al 75 per cento della retribuzione.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo massimo mensile di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° della prestazione).

Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, corrispondente all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.  Vi ricordo comunque che la durata massima dipende dal numero di anni di contribuzione versati e che potrà arrivare massimo  a 24 mesi. Si avrà diritto ad un numero di settimane di assegno pari alla metà di quelle di contribuzione versate nei 48 mesi precedenti e comunque massimo fino alla fine 2016. Solo coloro che sono entrati nello stato di disoccupazione sopra citato dal primo gennaio 2017 arriverà fino ad un massimo 18 mesi.

Nel calcolo però non dovrete considerare i mesi in cui avete già beneficiato di trattamenti per la disoccupazione  come Aspi e Mini Aspi.

Domanda NASPI: come richiederla

Per richiedere le prestazioni previste dalla legge al fine di tutelare coloro che vengono a trovarsi senza lavoro con data di cessazione a partire dal 1 maggio 2015 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI) è necessario presentare la domanda NASpI via web dal sito www.inps.it (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS).

Stato di disoccupazione obbligatorio

La domanda per il riconoscimento dello Stato di disoccupazione passa per una dichiarazione autosostitutiva di atto di notorietà che trovate qui nel seguito da compilare.

Dichiarazione-sostitutiva-stato-disoccupazione

Compilazione modulo Naspi: MODELLO per la DOMANDA di ACCESSO ALLA NASPI

SR156_NASpI

Una volta compilato lo dovrete inviare firmato direttamente online sul sito dell’INPS al seguente percorso:
Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > NASpI.

La domanda è finalizzata a richiedere successivamente l’indennità di disoccupazione che potrà essere presentata via telematica sul sito dell’INPS nella propria sezione personale compilando e firmando il seguente modulo

Richiesta-di-pagamento-delle-prestazioni-a-sostegno-del-reddito-modello-sr163

Domanda per l’indennità di disoccupazione accedendo si servizi on line dell’INPS accedendo con le proprie credenziali.

In alternativa potrete compilarlo e consegnarlo ai Patronati o altri Intermediari autorizzati ad inviare le richieste INPS per via telematica. Vi segnalo a tal proposito l’elenco dei patronati INPS, (che, per legge, offre assistenza gratuita essendo un ente senza fini di lucro) o tramite Contact Center Multicanale INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).

Per ottenerla vi anticipo che sarà necessaria la produzione della Disponiblità Immediata del lavoratore che potrà essere richiesta registraziondosi al portale INPS oppure anche tramite la presentazione della domanda di indennità di
disoccupazione ASpI, indennità di disoccupazione NASpI e indennità DIS-COLL.

La domanda di NASpI deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Qui trovate il modulo da compilare

Decadenza dalla NASPI

Esistono poi delle ipotesi di decadenza dal beneficio dalla NASPI che si concretizzano nell’augurata ipotesi di nuovo lavoro  sia sotto forma di lavoro subordinato sia autonomo anche se la decadenza non scatta immediatamente dipendendo dal reddito prodotto sotto forma di lavoro dipendente o autonomo che, se inferiore rispettivamente a 8 mila euro o 4.800 euro annui, no dà luogo alla decadenza dalla Naspi.

Lo stesso principio vale nel sopraggiunto diritto alle prestazioni pensionistiche di vecchiaia o anche nei casi di pensione anticipata.

Circolare INPS n. 194/2015  sono inoltre dati ulteriori chiarimenti per la sua applicazione e accesso.

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