Buste paga dall’estero e tassazione in italia per attività di ricerca e borse di studio

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europa e lavoroDomanda di Matteo sul lavoro in Francia e la tassazione del reddito da lavoro dipendente ai fini irpef in Italia nel caso di attività di ricerca, borsa di studio e simili. Salve, non mi risulta molto chiara la tassazione o meno per i redditi percepiti all’estero (nel mio caso Francia) nell’ambito di attivita’ di ricerca (Post-dottorato) in istituti di ricerca esteri.

Guardando le mie “buste paga” francesi sembra che le uniche trattenute siano a fini previdenziali/assicurativi, il che torna con l’articolo 20 della convenzione per evitare la doppia imposizione tra Italia e Francia: nessuna tassazione in Francia per i ricercatori italiani (fino a due anni).

La questione riguarda quindi la dichiarazione dei redditi qui in Italia: devo dichiarare questo reddito? se si, ho diritto all’esenzione (totale o meno)? Come ottenerla? Si noti che non posso chiedere alcun credito d’imposta pagata all’estero, non avendo pagato alcuna imposta in Francia.
Grazie,

Risposta di Tasse Fisco: L’articolo 2, comma 1 del TUIR dispone che si considerano “soggetti passivi dell’imposta (…) le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”. Il successivo articolo 3, comma 1 del TUIR stabilisce poi che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili (…),  e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”.

Il predetto quadro normativo domestico è concluso dall’articolo 165, comma 1 del TUIR secondo cui “se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino a concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”.

Alla luce di quanto sopra, l’articolo 20, comma 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Francia dispone che “le remunerazioni che un professore o un ricercatore che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato (Francia), residente dell’altro Stato (Italia) e che soggiorna nel primo Stato (Francia) al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo di dette attività non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni”. La Convenzione, secondo quanto disposto dall’articolo 2, si applica con riferimento alle sole imposte sui redditi (e non anche ai contributi).

Ciò premesso, nella dichiarazione dei redditi italiani non dovrà riportare i summenzionati redditi in quanto esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della Convenzione Italia – Francia. Non avendo pagato alcuna imposta in Francia, non potrà chiedere la relativa detrazione in Italia. Per completezza, al fine di evitare futuri accertamenti dal parte dell’Agenzia delle Entrate, si raccomanda di far annotare sulle buste paga (se possibile) oppure farsi lasciare un certificato  riportante “redditi esenti ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione Italia – Francia).

Direttamente dal 730

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
  • le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
  • l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Quali voci sono tassate in busta paga

Vi ricordo che potrebbe essere utile leggere l’articolo dedicato a quali redditi sono tassati in busta paga come redditi di lavoro dipendente e quali sono esclusi o esenti.

Residenza Fiscale in Italia delle Persone Fisiche
Tassazione in Italia per Casa posseduta in Europa

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Tassazione dei canoni di affitto derivante da casa all’estero per i residenti in Italia

http://www.tasse-fisco.com/international-taxation/elenco-convenzioni-contro-doppie-imposizioni-fiscali-vigenti/36334/

http://www.tasse-fisco.com/international-taxation/certificato-contro-doppie-imposizioni-format-domanda-costi/36325/

26 Commenti

  1. Salve, mi trovo in una posizione simile a quella del collega Matteo ma con un contratto di assegno di ricerca post-dottorato in Svizzera. Il mio contratto di lavoro è cominciato in aprile 2020 e si è protratto per tutto il 2020 in modalità smart-working dall’Italia.
    Mi ritrovo quindi a dover presentare dichiarazione in Italia ma non so come comportarmi con i redditi percepiti in svizzera che sono comunque stati trattenuti alla fonte per circa il 20% del percepito (Impôt à la source). Come dovrei comportarmi nella dichiarazione qui in Italia? i CAF ed i commercialisti danno risposte altalenanti che non mi convincono del tutto, ogni informazione sarebbe ben gradita.
    Grazie mille

  2. Buongiorno, Relativamente al precedente mio commento sull interpello all’agenzia delle entrate, specifico ulteriormente il caso che mi interessa: italiana residente aire da metà luglio (quindi nell’anno di riferimento 2020 meno di 138 GG) e con contratto di ricercatore post dottorato in Francia 18 mesi rinnovabili. Quindi la residenza sarà più di un anno di residenza ma a cavallo dei due anni. Grazie

  3. Vedere interpello n. 26 del 04/10/2018 l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la tassazione del reddito percepito dal contribuente italiano che ha svolto attività di ricerca negli USA.
    La contribuente ha applicato l’esenzione nella dichiarazione presentata negli USA e stata tenuta a tassare integralmente tale reddito in Italia.”
    Mi interessa anche per mia figlia grazie

  4. Nel caso di Matteo credo si debba verificare la tassazione in Italia in quanto l’esenzione dovrebbe riguardare (sulla base di un parere dell’Agenzia delle Entrate) solo il paese estero ma non l’Italia.

  5. Buongiorno.
    Il caso di Matteo conclude per la non imponibilità del reddito sia in Francia, sia in Italia. Non mi è chiaro se l’esenzione è in dipendenza del solo art. 20 della convenzione citata, o se dipenda anche dall’eventuale iscrizione all’AIRE del percettore, iscrizione che non evinco dall’articolo.
    Vorrei perciò sapere, per il caso di mio interesse, se una borsa di studio per ricerca post-dottorato erogata da università estera (inglese) a favore di un ricercatore italiano non iscritto all’AIRE, sia da dichiarare e tassare in Italia. Unica differenza col caso dell’articolo che nelle buste paga inglesi sono state effettuate trattenute sia previdenziali sia fiscali, ritengo per non aver saputo di dover comunicare all’università inglese della possibilità avvalersi dell’esenzione biennale ai sensi della convenzione.
    Preciso che la convenzione Italia-UK contro la doppia imposizione riguardo ai ricercatori/insegnanti è identica a quella con la Francia e che l’attività di ricerca post-dottorato e post-laurea in Italia rientra certamente tra quelle che godono di esenzione. Grazie

  6. giorno se qualcuno mi potesse aiutare mi farebbe piacere , ho lavorato all estero in francia dal 2 dic 2016 al 20 aprile 2017 ora devo fare la dichiarazione i rx l anno 2017 presentando la dichiarazione in italia ce il cud ma quale documentazione francese equivalente al cud dovrei esibire? grazie aiutatemi

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