Realizzare Impianti fotovoltaici in leasing: quale contratto scegliere

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Quale forma di finanziamento scegliere per mettere su un impianto di produzione di energia fotovoltaica e come allestire un impianto fotovoltaico.
Le forme di finanziamento a cui è possibile accedere  che sono offerte dal mercato degli istituti di credito sono principalmente il mutuo, il leasing ed il project leasing, il project financing  che sarebbe una derivazione degli ultimi due.

Il contratto di leasing viene richiesto soprattutto per l’implementazione di impianti di produzione di energia fotovoltaica di medie e grandi dimensioni mentre il project financing è utilizzato per grandi opere infrastrutturali e richiede la costituzione di società di scopo dette newco, ossia new company, che in genere assume la veste giuridica di una srl con capitale sociale basso e su cui far cadere il rischio dell’iniziativa che sarà tanto a carico dell’imprenditore  quanto degli sponsor e degli sponsor dell’iniziativa imprenditoriale. In questo modo separa molte delle responsabilità e limita la propria esposizione rispetto all’iniziativa, anche se comunque con le banche dovrà esporsi portando garanzie reali e personali e non solo il piano industriale dell’iniziativa.

In questo caso per il project financing fondamentale è la stesura del piano industriale dell’iniziativa imprenditoriale che dovrà garantire la fattibilità economica finanziaria a patrimoniale dell’iniziativa e d’indicare le garanzie date per il finanziamento nonché il rientro dei flussi reddituali nel tempo dell’iniziativa in modo da  garantire il rientro delle linee di credito aperte dalle banche.

Il  project leasing invece si colloca in mezzo in quanto prevede che una società di leasing acquisisca la proprietà del bene dal fornitore concedendola in leasing alla newco e quest’ultima ha ad oggetto la gestione e la prioritaria realizzazione dell’impianto fotovoltaico come avviene anche nel project financing.

In questo modo il finanziamento è garantito con le stesse modalità del project financing ma diversa negli aspetti relativi ai rapporti con le banche e gli altri finanziatori in quanto in caso di insuccesso dell’iniziativa in questo caso non hanno più il diritto di sostituire il gestore”dell’investimento con un soggetto di propria fiducia, cosa che invece avviene nel project financing. In questo modo sarà possibile realizzare iniziative imprenditoriali attingendo capitale da terzi ampliando le fonti per ottenere finanziamento, il sistema delle garanzie sarà meno reale e più contrattuale (e a tal fine ricordiamo che l’elemento cruciale è la bontà del piano industriale. Vi sono costi minori inoltre di istruttoria rispetto al project financing e sarà possibile anche non apportare equità ma solo capitale a prestito in quanto il sistema delle garanzie si poggia spesso sui pegni che gravano sulle quote della newco e sui futuri contratti commerciali o su quelli già in essere o sulla liquidità o sugli incassi della newco.

La documentazione da produrre
In genere la documentazione da produrre per inoltrare la richiesta alle società di leasing sono in primis i preventivi dei costi del’iniziativa che comprendono i costi per le componenti dell’impianto con le relatuve schede tecniche. Successivamente lo sviluppo della redditività prospettica dell’iniziativa con evidenza dei flussi di cassa attesi.

In seguito il progetto preliminare, il timing dell’iniziativa,il piano industriale dell’iniziativa,  la DIA, la richiesta di allaccio alla rete del gestore, eventuali contratti già in essere sia dal lato attivo sia passivo, il progetto definitivo, le polizze assicurative necessarie per legge e richieste dal contratto come per esempio quelle a titolo di garanzia  sul funzionamento dell’impianto, o danni, incendi.

Per ulteriori approfondimenti sui costi dell’iniziativa e l’impatto fiscale dei proventi derivanti dalla cessione di energia, o il trattamento della tassazione connessa al diritto di superficie vi consigliamo anche di visionare gli ulteriori articoli della categoria energie rinnovabili.

Il project financing

Oltre a conoscere lo sviluppo di un project financing che prevede il realizzo di un’opera pubblica da parte di un soggetto concessionario che crea una newco o società di progetto con lo scopo di realizzare l’opera e vedersi riconoscere dalla amminisrazione concedente il diritto alla gestione dell’opera per un periodo di tempo limitato 8generalmente dai 20 ai 30 anni). In pratica una società con il Know How realizza un’opera di interesse pubblico e spesso sono le stesse società che stimolano e sensibilizznao l’amministrazione pubblica a creare opere di interesse collettivo facendosi successivamente riconsocere il diritto allo sfruttamento economico dell’opera o anche il dirtto al godimento.

I vantaggi fiscali del project financing: perchè conviene

Da un punto di vista fiscale conviene perchè il costo dell’intera opera è riconosciuto come un bene ammortizzabile, materiale o immateriale a seconda della composizione dell’opera e a seconda del titolo in base al quale l’opera viene sfruttata come nel caso dei diritti di concessione che sono da iscriversi tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzati annualemtne a rate costanti.

Per l’iscrizione del costo sarà necesaio far riferimento alla tipologia di contratto. Se viene prevista solo la realizzazione dell’opera e l’immediata consegna senza sfruttamente ci troviamo di fronte ad una immobilizzazione immateriale mentre nel caso sia prevista una temporanea possibilità di sfruttamento dellopera allora questa dovrà essere riclassificata tra le immobilizzazioni materiali fino al termine del periodo della concessione.

Dal punto di vista IVA l’operazione così ideata ossia lo scambio tra una realizazione di un’opera e la possibilità di sfruttarla economicamente viene agevolata dal legislatore attraverso la concessione dell’IVA al 10%. Per quello che concerne inoltr ele modalità di fatturazione la newco non deve emettere la fattura per la realizzazione dell’opera a fronte della concesione dei diritti mentre su eventuali prezzi aggiutnivi resta ferma l’aliquota del 10%. Inoltre sugli acquisti dei beni, materie prime e sui costi inerenti la realizzazione reta ferma il diritto per la società di detrarsi l’iva assolta sugli acquisti.

 

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