Aggiornato il 4 Maggio 2023
La diffida ad adempiere trova disciplina nell’art. 1454 del codice civile che si compone di tre commi, i quali stabiliscono:
- Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto.
- Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
- Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
Caratteristiche dell’intimazione ad adempiere
Analizzando l’articolo si ricava che la diffida ad adempiere:
- deve essere contenuta in un atto scritto;
- deve contenere l’intimazione di adempiere entro un certo termine;
- il termine deve essere congruo;
- di regola il termine non può essere inferiore a 15 giorni;
- un termine inferiore può risultare congruo solo laddove sia frutto di un patto delle parti, ovvero discenda dalla natura del contratto o dagli usi;
- deve contenere l’avvertimento che in mancanza di adempimento entro il termine fissato il contratto si intenderà risolto di diritto;
- produce la risoluzione di diritto del contratto una volta decorso il termine in assenza di adempimento.
Che cosa è la diffida ad adempiere
La diffida ad adempiere è, dunque, uno strumento a disposizione del contraente non inadempiente, che ha in questo modo la possibilità di risolvere il contratto automaticamente, senza ricorrere al giudice e che si differenzia in modo sostanziale dalla messa in mora del debitore e che non sono tra loro collegate o consequenziali.
A cosa serve l’intimazione ad adempiere
Lo scopo è quello di fissare con chiarezza la posizione delle parti nella esecuzione del contratto, avvisando l’inadempiente che l’altra parte non è più disposta a tollerare ulteriori ritardi della prestazione dovutale e che ha già scelto la via della risoluzione del contratto in caso di inutile decorso del termine assegnato. Questa è però soltanto una facoltà, non un obbligo per la parte adempiente, la quale potrà sempre decidere di agire direttamente in giudizio per ottenere la risoluzione del rapporto.
Requisiti per diffidare l’altro ad adempiere
Al fine di ottenere la risoluzione automatica del rapporto, il diffidante deve essere adempiente ovvero deve aver offerto di adempiere, altrimenti l’effetto risolutorio non si realizza. In caso di risoluzione, la parte inadempiente sarà comunque obbligata a risarcire i danni cagionati alla controparte.
Come si fa a diffidare qualcuno ad adempiere agli obblighi contrattuali
Anche per la diffida ad adempiere gli obblighi contrattuali non sono richieste particolari formalità, ma, come abbiamo visto, è indispensabile che sia fatta per iscritto e contenga: l’invito ad adempiere entro un termine congruo e con l’avvertimento che l’inadempimento oltre la scadenza del termine comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Le forme consigliate sono, anche in questo caso, quella della raccomandata A/R con avviso di ritorno o della posta certificata.
Differenza tra “diffida ad adempiere” e “messa in mora“
In conclusione è bene precisare che sia la costituzione in mora che la diffida ad adempiere possono essere predisposte ed inviate autonomamente, senza cioè l’assistenza di un avvocato. La sottoscrizione di un legale potrebbe, però, agevolare l’esito positivo della vicenda, attribuendo maggior peso alla richiesta formulata e quindi infondendo timore nel debitore. I costi di redazione possono dipendere in minima parte dal valore economico della controversia, ma comunque rimangono contenuti e di facile accesso per chiunque. Un breve colloquio con un avvocato di fiducia non dovrebbe mai mancare in questa situazioni in quanto spesso vi sarà delineato quale potrebbe essere l’iter della vicenda, i possibili scenari e le mosse da porre in essere per essere maggiormente tutelati sia in via giudiziale che in via stragiudiziale.
Messa in mora
Leggete anche l’articolo dedicato alla messa in mora che sostanzialmente rappresenta un ulteriore passaggio e che spinge una delle parti ad intimare all’altra parte ad adempiere entro un congruo termine pena l’applicazione di interessi di mora o l’attivazione di ulteriori procedure.
Calcolo degli interessi di mora
Se poi siete interessati al quantum ossia a quanto chiedere al debitore moroso in caso di ritardo leggete anche gli articoli correlati evidenziati in celeste come questo sul calcolo degli interessi di mora, considerando anche che dal primo gennaio 2013 decorrono automaticamente.
abella con gli interessi di mora
TABELLA dei TASSI DI MORA ex d.lgs. 231/2002 | ||||
Dal | Al | Tasso B.C.E. |
Maggiora zione |
Totale |
01/07/2002 | 31/12/2002 | 3,35% | 7,00% | 10,35% |
01/01/2003 | 30/06/2003 | 2,85% | 7,00% | 9,85% |
01/07/2003 | 31/12/2003 | 2,10% | 7,00% | 9,10% |
01/01/2004 | 30/06/2004 | 2,02% | 7,00% | 9,02% |
01/07/2004 | 31/12/2004 | 2,01% | 7,00% | 9,01% |
01/01/2005 | 30/06/2005 | 2,09% | 7,00% | 9,09% |
01/07/2005 | 31/12/2005 | 2,05% | 7,00% | 9,05% |
01/01/2006 | 30/06/2006 | 2,25% | 7,00% | 9,25% |
01/07/2006 | 31/12/2006 | 2,83% | 7,00% | 9,83% |
01/01/2007 | 30/06/2007 | 3,58% | 7,00% | 10,58% |
01/07/2007 | 31/12/2007 | 4,07% | 7,00% | 11,07% |
01/01/2008 | 30/06/2008 | 4,20% | 7,00% | 11,20% |
01/07/2008 | 31/12/2008 | 4,10% | 7,00% | 11,10% |
01/01/2009 | 30/06/2009 | 2,50% | 7,00% | 9,50% |
01/07/2009 | 31/12/2009 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2010 | 30/06/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2011 | 30/06/2011 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2011 | 31/12/2011 | 1,25% | 7,00% | 8,25% |
01/01/2012 | 30/06/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2012 | 31/12/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2013 | 30/06/2013 | 0,75% | 8,00% | 8,75% |
01/07/2013 | 31/12/2013 | 0,50% | 8,00% | 8,50% |
01/01/2014 | 30/06/2014 | 0,25% | 8,00% | 8,25% |
01/07/2014 | 31/12/2014 | 0,15% | 8,00% | 8,15% |
01/01/2015 | 30/06/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/07/2015 | 31/12/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/01/2016 | 30/06/2016 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/07/2016 | 31/12/2016 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2017 | 30/06/2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/07/2017 | 31/12/2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2018 | 30/06/2018 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2019 | 30/06/2019 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
Nel caso di la transazione commerciale abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e agroalimetari si applicherà la maggiorazione del 4% e x Art. 62, comma 3, D.L. 1/2012.
Esempio di calcolo degli interessi di mora
Se facciamo un esempio e prendiamo 1.000 euro non dovute dal primo gennaio 2014 e si decide di transare e arrivare fino ala pagamento con applicazione degli interessi di mora al 30 giugno 2015 questo sarà il calcolo
Calcolo interessi | |||||
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Dal: | Al: | Tasso: | Giorni: | Capitale: | Interessi Euro: |
01-01-2014 | 30-06-2014 | 8.25% | 181 | € 1.000,00 | € 40,91 |
01-07-2014 | 31-12-2014 | 8.15% | 184 | € 1.000,00 | € 41,08 |
01-01-2015 | 30-06-2015 | 8.05% | 181 | € 1.000,00 | € 39,92 |
Totale interessi: | € 121,92 | ||||
Capitale+interessi: | € 1.121,92 |
La formula per calcolare gli interessi di mora come vedete è la stessa prevista per il calcolo degli interessi al tasso di interesse o saggio legale ossia si prende valore nominale del debito dovuto o la somma stabilita si moltiplica per il tasso di interesse di mora vigente in quel periodo lo si divide per 365 giorni e lo si rimoltiplica per il numero dei gironi che vanno dalla data di omesso versamento alla data in cui stabilite si effettuerà il pagamento o la firma di un accordo con il creditore.
Quello che è difficile reperire forse potrebbe essere la tabella che trovate nel seguito con l’applicazione per ciascun semestre degli interessi di mora.
Se lei è l’inquilino può far valere i suoi diritti ossia richiedere che sia ripristinata la recinzione. Se non lo fa può richiedere una riduzione del canone…..
Salve se il locatore propietario si trattiene un rimborso di un sinistro di una rencizione divelta da un auto posso rivalermi sull affitto ”
Buonasera, ho stipulato un contratto di locazione transitorio 12 mesi ad una famiglia. Ad agosto è stato rinnovato ma il nominativo del locatore è la moglie (nel precedente era il marito). Entrambi sono inadempienti dal mese di maggio o meglio pagano ma non rispettando la data prevista nel contratto, mediamente con un ritardo di 15-20 giorni. Ho sollecitato telefonicamente te ma ora mi vedo costretta a inviare lettera formale. Posso chiedere anche gli interessi per i ritardardi nei pagamenti?, eventualmente come vengono calcolati? Inoltre qualora dovessi risolvere il contratto, entro quanto tempo devono lasciare l’immobile? Grazie
Se non ha pagato ed è inadempiente ossia che non ha rispettao i termini contrattuali si altrimenti non deve nulla.
Buongiorno, ho ricevuto oggi una diffida ad adempiere per due bollette non pagate con un gestore di energia elettrica, da parte di un avvocato. Il contratto si era gia risolto per mio volere con la richiesta di ritornare al mercato protetto con Enel distribuzione. La diffida ha un termine di 5 giorni ed è gravata da una parcella da parte dell’avvocato di 200 euro. E’ regolare questa procedura?
Ho redatto un contratto d’affitto utilizando il regime della cedolare secca. Ora, visto che l’inquilino è moroso da ben 5 mesi, devo procedere con lo sfratto ma orima devo inviare la lettera di diffida. Non potendo fare riferimento agli estremi che normalmente l’agenzia delle entrate da quando si registra un contratto di locazione in modo tradizionale, cosa scrivo sulla lettera di diffida? Che il contratto di cui si chiede la risoluzione è stato registrato in regime di cedolare secca? Devo fare riferimento alla comnicazione che ho inviato all’inquilina con raccomandata a/r? Grazie
Gentile utente, il suo è il classico caso in cui sarebbe opportuno inviare una “lettera di messa in mora”, magari tramite avvocato, nella quale il debitore viene invitato a corrisponderle la somma dovuta entro 15 gg dal ricevimento, preannunciando che in difetto sarà necessario intraprendere le opportune azioni legali. Se ha bisogno di aiuto sono qui.
Tua madre beneficia della detrazione, tu no.
Scusate, avrei bisogno di una delucidazione sull’imu.
In caso di comproprietà, con uno dei proprietari come abitazione principale, la detrazione dei 200.00 è proporzionale? e l’imputazione della base imponibile?
es io e mia mamma abbiamo una casa al 50%, ma per lei è abitazione principale.
Io ne ho un’altra come principale.
come mi comporto?
grazie