Aggiornato il 4 Maggio 2023
Nel seguito trovate l’analisi della tassazione per l’uso promiscuo dell’auto in capo all’impresa e al dipendente dell’auto aziendale ai fini Ires, Irap, Irpef e Iva laddove l’utilizzo promiscuo. Quello a cui il legislatore gira intorno ve lo dico subito è l’uso privato dell’auto dell’impresa da parte del dipendente.
Tipologia Utilizzo dell’auto aziendale
L’utilizzo dell’auto aziendale potrebbe essere di tre tipologie: uso esclusivo aziendale, uso esclusivo personale o uso promiscuo. A seconda della tipologia il trattamento fiscale e gli adempimenti variano sensibilmente e vediamo come. L’impresa ha due alternative: la prima è di concedere l‘uso privato dell’auto a titolo gratuito senza richiedere alcunché in cambio. In questo caso il costo sarà deducibile ai fini Ires per il 70% e l?iva sarà detraibile per il 40% in modo forfettario. Nella busta paga del dipendente si assiste ad una tassazione pari al fringe benefit convenzionale.
La seconda alternativa è quella di richiedere un corrispettivo al dipendente con emissione di una fattura con Iva. L’importo solitamente viene determinato prendendo a base le tabelle ACI per la tipologia dell’auto concessa in uso. Chiarisco che le tabelle ACI sono Iva compresa per cui per emettere la fattura sarà necessario procedere alla scorporo dell’Iva. Tuttavia potrebbe anche essere inferiore. In questo caso il delta sarebbe indeducibile per l’azienda. Questa seconda alternativa non ha effetto ai fini della deduzione Ires ed Irap del costo per l’impresa ma da la possibilità di portare in detrazione il 100% dell?Iva in luogo del precedente 40%. Niente male come risparmio vero?!
Tassazione Irpef nella busta paga del dipendente
Nel caso di utilizzo promiscuo dell’auto a favore del dipendente la tassazione del fringe benefit, o per intenderci la componente di reddito che sarà tassata nella busta paga del dipendente, sarà pari al 30% del costo chilometrico determinato in base alle tabelle Aci sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.
Non vi sono limitazione per quello che concerne la tipologia di dipendente o la forma del contratto se a termine, determinato o indeterminato.
Da una parte abbiamo la possibilità di una tassazione o imponibilità parziale nella busta paga del dipendente pari al costo forfettario del 30% sulla base delle tabelle ACI. Questo nel caso dell’utilizzo promiscuo. Dall’altra parte invece possiamo prendere come riferimento il costo del noleggio ossia il valore normale che si avrebbe nel caso dovessi andare sul mercato. Questo nel caso dell’utilizzo esclusivo del dipendente.
Nel seguito troverete un esempio di calcolo del fringe benefit così da potervi cimentare per vedere in pratica di quali numeri parliamo.
Deducibilità Ires Irap dei costi per l’impresa
L’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale in favore del dipendente per uso personale e lavorativo consente la deducibilità per l’impresa del costo sia ai fini Ires sia Irap in capo all’azienda, ma solo parzialmente. Il costo prima di tutto deve essere comprovato naturalmente da fattura i cui elementi indispensabili sono riepilogati in un apposito articolo di approfondimento sotto citato.
La deducibilità Ires è concessa nei limiti del 70% del costo di competenza dell’esercizio. Dal punto di vista Iva quella riportata in ciascuna fattura se l’auto è stata noleggiata o nella fattura di acquisto se l’azienda ha previsto direttamente un acquisto viene detratta per il 40% del suo ammontare. Il 70% deve essere applicato ai costi dell’auto al lordo del fringe benefit tassato in capo al dipendente.
Il 70% deducibile significa che fatto 100 euro il costo sostenuto e l’aliquota attualmente vigente pari al 24% l’effettivo risparmio di imposta è pari a ca 17 euro (70% x 100 x 24%). Nel caso dell’Iva invece se prendiamo sempre come costo 100 e l’Iva pari a 22 euro, l’effettivo risparmio è pari a 8,8.
Questo esempio calza a pennello per introdurre anche solo parzialmente il passaggio Iva indetraibile = costo deducibile.
Il 60% dell’Iva che non vi siete potuti detrarre diventa un costo deducibile in capo all’impresa per cui a quei 100 euro visti sopra dobbiamo aggiungere anche la differenza tra 22 e 8,8 che sarà pari a euro 13,2. Fermo restando l’aliquota del 24% l’ulteriore effettivo risparmio di imposta sarà pari a 3,168 euro.
In sintesi l’effettivo risparmio di imposta sarà pari a (25+8,8+3,168)= 36,97 euro. Su 122 euro di effettivo esborso finanziario ve ne ritorneranno 36,97 nella successiva dichiarazione dei redditi. Il risparmio netto ammonta a poco più del 30%, niente male dai.
Se a questo ci aggiungete anche l’Irap che potete portare in deduzione dal valore della produzione netta si arriva a qualche punto percentuale in più. Il calcolo è volutamente semplificato per farvi capire subito la differenza tra prezzo pagato e costo effettivo.
Inoltre il costo tassato come fringe benefit in busta paga dal dipendente è un costo del personale deducibile per l’impresa come costo del personale.
Attenzione
L’utilizzo del veicolo deve avvenire per la maggior parte del periodo di imposta per cui su base annuale deve essere almeno di 183 giorni. Se parliamo di un’auto presa il primo luglio dovrà essere assegnata ad utilizzo promiscuo almeno per 92. Se così non fosso dovete stare attenti perché per il periodo in cui non è stata assegnata si avrebbe una deducibilità parziale del 20% del costo ai fini Ires mentre la detrazione dell’Iva resterebbe invariata.
Importante rilevare che per evitare accertamenti fiscali da parte del fisco che potrebbero contestare la deducibilità del costo o la ridotta imponibilità fiscale del fringe benefit nella busta paga del dipendente sarà necessario prevedere il contratto con cui viene concessa l’auto al dipendente nonché saranno disciplinate anche le modalità di utilizzo, tempi e costi di percorrenza annua, la responsabilità per danni provocati a terzi, le multe, sanzioni, etc derivati da comportamenti contro il codice della strada, solo per fare qualche esempio.
Il requisito fondamentale per poter fruire della deducibilità dei costi 70%, è che l’uso promiscuo si realizzi per la maggior parte del periodo d’imposta, o come meglio chiarito dalla circolare n. 48/1998, quando l’utilizzo (rectius, l’assegnazione) del veicolo da parte del dipendente sia pari almeno alla metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro.
Per evitare eventuali contestazioni da parte del fisco circa il disconoscimento del regime di deducibilità aggiuntiva concesso nel caso di utilizzo promiscuo è necessario provarlo con idonea documentazione che nella pratica si concretizza con un contrattino dove si stabilisce che k’autovettura XY è stata data in uso al dipendente con queste modalità e nel risotto di queste e quelle condizioni..
Tassazione auto aziendale nella busta paga del dipendente come fringe benefit
L’utilizzo dell’auto aziendale in capo al dipendente è un reddito etichettato come da lavoro dipendente. Questo avviene in virtù dell’applicazione del principio di onnicomprensività dei redditi dal lavoro dipendente secondo cui qualsiasi compenso, sotto qualsiasi forma, percepito al lavoratore dipendente, dee essere tassato in busta paga al pari del salario mensile. Vi sono tuttavia alcune regole e leggi del legislatore che consentono di tassare in modo ridotto il prezzo sostenuto per l’acquisto, ala gestione o la manutenzione del mezzo.
La tassazione del fringe benefit in busta paga è disciplinata dall’articolo 51, comma 4, del Tuir che impone di far pagare una tassa Irpef calcolata in modo convenzionale in base alle tabelle ACI che vengon aggiornate annualmente.
Per l’utilizzo promiscuo dell’auto utilizzata dal dipendente, indipendentemente dalla tipologia o ruolo ricoperto all’interno dall’azienda (dipendente, operaio, funzionario, dirigente, amministratore, socio) la somma che vi ritroverete nella busta paga a fine mese sarà calcolata in misura pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila Km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci a cui portare in riduzione le somme trattenute al dipendente a titolo di riaddebito o da questi corrisposte, al fine di poter usare il veicolo anche per scopi personali. Solitamente per l’utilizzo privato il dipendente riceve una fattura dall’azienda. Questa fattura è molto importante come vedremo tra poco.
Le tabella ACI sono aggiornate ogni anno dall’Automobile Club Italia entro il 30 novembre di ciascun anno e oggetto di pubblicazione entro il 31 dicembe da parte del Ministero delle Finanze.
Se l’uso dell’automezzo di proprietà dell’impresa viene concesso al dipendente avviene con l’emissione di una fattura da parte dell’azienda l’azienda avrà anche la possibilità di poter portare in detrazione il 100% dell’Iva pagata sulle fatture di acquisto, gestione e manutenzione.
La base imponibile Iva non dovrà essere inferiore al valore normale del bene stabilito con il criterio convenzionale del 30% sui 15 mila Km annui presi dalle tabelle ACI.
Esempio calcolo fringe benefit per auto aziendale
Costo Km secondo da tabella ACI vigente per l’anno di imposta: 0,50
Percentuale applicabile: 30%
Fringe benefit = 30% × (0,50 × 15.000) = euro 2.250
Tassazione mensile: (2.250 : 12 mensilità): euro 187,5
Quest’ultimo è l’importo che vi troverete nella busta paga come fringe benefit per uso auto aziendale, a meno che nel corso dell’anno non vi stanno già trattenendo qualcosa in busta paga. Gli importi devono essere considerati Iva compresa.
Tuttavia se le trattenute in busta paga sono pari o superiori al fringe benefit a fine anno questo non concorrerà alla determinazione del reddito tassabile irpef in capo al dipendente n concorrerà alla determinazione dell’imponibile INPS.
Teoricamente il dipendente nel corso dell’anno sostiene anche dei costi per l’utilizzo dell’auto derivanti dalla benzina, dalla manutenzione, meccanico, olio e interventi di riparazione se non in garanzia. Tuttavia le tabelle Aci già scontano anche questi aspetti per cui non possono essere portati direttamente a riduzione dell’importo da tassare in busta paga anche perché altrimenti si azzererebbe. Talvolta basta poco per pagare annualmente per la gestione qualche centinaia di euro.
Tassazione Noleggio auto
NOLEGGIO AUTO TASSAZIONE | ||||
IRPEF IRES | IVA | |||
DEDUZIONE | DETRAZIONE | |||
Veicoli | Servizi | Veicoli | Servizi | |
Esercente arte o professione | Deduzione fiscale 20% (per costi canone noleggio MAX euro 3.615,20 e solo per un veicolo e con ragguaglio annuo dei costi in base al periodo di effettivo possesso) |
20% | 40% | |
40% | 100% (se ad uso esclusivo o messa a disposizione del dipendente verso corrispettivo) | |||
100% (se ad uso esclusivo o messa a disposizione del dipendente verso corrispettivo) |
||||
Aziende: auto aziendale ad uso esclusivamente strumentale all’attività d’impresa o adibiti ad uso pubblico | 100% | 100% | 100% | 100% |
Aziende: auto ad uso non strumentale all’attività dell’impresa | 20% (per costi canone noleggio solo fino a euro 3.615,20 con ragguaglio annuale) | 20% | 40% | 40% |
100% per uso esclusivamente aziendale |
100% per uso esclusivamente aziendale |
|||
Aziende ed Esercente arte o professione: uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta | 70% | 70% | 40% | 40% |
100% | 100% del costo adddebitato al dipendente almeno pari al fringe benefit | |||
Agente o rappresentante di commercio | 80% (per costi canone noleggio solo fino a euro 3.615,20 con ragguaglio annuo) 5.164 dal 2017 | 80% | Percentuale di effettivo utilizzo | Percentuale di effettivo utilizzo |
Aziende: uso esclusivamente strumentale all’attività d’impresa o adibiti ad uso pubblico | ||
Acquisto | 100% | 100% |
Leasing | 100% | 100% |
Noleggio | 100% | 100% |
Fiscalità auto (aliquote valide dal 1.1.2013) | Deducibilità del costo | Detraibilità dell’IVA |
Esercente arte o professione | Deducibilità del costo | Detraibilità dell’IVA |
Acquisto | 20% | 40% |
Leasing | 20% | 40% |
Noleggio | 20% | 40% |
Aziende: uso non strumentale all’attività dell’impresa | Deducibilità del costo | Detraibilità dell’IVA |
Acquisto | 20% | 40% |
Leasing | 20% | 40% |
Noleggio | 20% | 40% |
Agente o rappresentante di commercio | Deducibilità del costo | Detraibilità dell’IVA |
Acquisto | 80% | 100% |
Leasing | 80% | 100% |
Noleggio | 80% | 100% |
Auto in uso promiscuo a dipendenti | Deducibilità del costo | Detraibilità dell’IVA |
In caso di addebitamento in busta paga dell’auto con fringe benefit | Deducibilità del costo | Detraibilità dell’IVA |
Acquisto | 70% | 40% |
Leasing | 70% | 40% |
Noleggio | 70% | 40% |
In caso di addebito con fattura soggetta ad IVA dell’auto con il fringe benefit | Deducibilità del costo | Detraibilità dell’IVA |
Acquisto | 70% | 100% |
Leasing | 70% | 100% |
Noleggio | 70% | 100% |
Tassazione Auto aziendale per uso privato
Maggiori costi dell’auto aziendale
Trattandosi di beni in natura che entrano nella determinazione del Fringe benefit al pari di qualsiasi altro elemento non scordate che l’azienda subirà un maggiore costo per via del fatto che in base al principio di omnicomprensività dei redditi di lavoro dipendente anche questo benefit aumenterà la retribuzione del singolo dipendente e la base imponibile su cui calcolare tanto il contributo Inps a carico dell’azienda tanto quello a carico del dipendente.
Tuttavia se mi dovessero porre la domanda sulla convenienza o meno dell’auto aziendale per il dipendente risponderei quanto detto sopra ossia: se l’auto è effettivamente utilizzata dal dipendente allora gli conviene chiederla altrimenti andrei dal mio datore di lavoro e gli chiederei un aumento in busta paga di pari importo, anche se sappiamo che per policy interne questo non è quasi mai possibile.
Uso promiscuo dell’auto al personale dipendente: tassazione del fringe benefit in busta paga
Alternativa potrebbe essere oltre all’acquisto anche il noleggio a lungo termine