Acquistare auto nuova con permuta dell’auto usata

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Nel caso un libero professionista/lavoro autonomo, come spesso succede nella prassi, acquisti un veicolo nuovo dandone uno usato indietro al concessionario si pone il dubbio di come ci si debba comportare contabilmente e quali siano i riflessi fiscali, soprattutto ai fini della rettifica della detrazione Iva ex art. 19 del DPR 633 del 1972. Nel seguito trovate anche rimando all’articolo gratuito di approfondimento dedicato ai nuovi incentivi auto 2020.

Nel caso di soggetti con partita iva sarà necessario emettere fattura ed annotare il fatto nel registro dei beni ammortizzabili (o libro cespiti) ed emette fattura con iva nel caso il soggetto che acquista il veicolo sia anch’esso un soggetto con partita iva.

Nel caso sia un privato gli verrà addebitata sul prezzo di vendita la quota parte di Iva non ancora detratta.

Prima di tutto ai fini comunitari se state procedendo con la vendita di una vettura all’estero sappiate che si definisce usata solo una macchina che abbia percorso almeno 6 mila chilometri o abbia almeno 6 mesi di vita dalla data di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri o altro registro estero. Già questo di per sé per me rappresenta una novità in quanto ho sempre penato che il giorno dopo l’uscita dal concessionario s dovesse trattare di auto usata. Così evidentemente non è secondo il legislatore europeo che all’articolo 38 del DL n. 331 del 1993 disciplina cosa si intenda per acquisti e vendite intracomunitarie e da anche delle adeguate definizioni.

Nel caso della permuta invece possiamo dire che operativamente si configura dapprima la cessione di una auto usata e successivamente l’acquisto di una auto nuova.

A partire del primo marzo 2008, per effetto della sentenza della corte di giustizia comunitaria n. 228/05, l’Iva sarà calcolata però nella misura descritta dall’art. 19 bis 1, lett. c) del DPR 633 del 1972 ossia su una base imponibile commisurata alla detrazione operata fino al momento della vendita.

Nel caso infine di soggetti che hanno un regime di non detraibilità Iva in virtù della tipologia dell’attività che svolgono (esempio medici, chirurghi, psicologi, ecc, che svolgono prestazioni esenti e pertanto non hanno il diritto alla detrazione dell’iva se non attraverso il meccanismo del pro rata di detraibilità……) la fattura di vendita non sarà comprensiva di Iva in quanto non essendo stata detratta a monte al momento dell’acquisto non sarà possibile applicarla nemmeno in sede di cessione (salvo appunto i casi in cui il pro rata di detraibilità sia diverso da zero).

Ricordiamo che la definizione di auto usata è differente nel caso di scambi tra soggetti residente nel territori italiano e soggetti residenti in due paesi distinti della comunità europea: il primo applicherà l’art. 36, comma 1, del DL 41 del 1995, mentre i secondi per gli scambi intracomunitari applicheranno l’art. 38, comma 4 del DL 331 del 1993.

Nel nuovo articolo dedicato al trattamento fiscale di vendita di auto usata potete leggere alcune informazioni importanti che riguardano:

  1. il soggetto obbligato al versamento dell’Iva nel caso di applicazione del regime del margine o no
  2. le condizioni per l’applicazione del regime del margine valido ai fini Iva
  3. le modalità di emissione della fattura con appositi esempi
  4. le definizioni di auto nuova e usata che, anche se potrebbe sembrare, scontata, in realtà così non è come avrete modo di leggere.

Incentivi auto 2020: DL Rilancio e DL Agosto

Molto importanti i nuovi incentivi introdotti dal DL rilancio e potenziati dal DL agosto 2020 aventi ad oggetto l’introduzione di contributo per l’acquisto e la rottamazione  di veicoli con alte emissione. Vengono previsti dei contributi sia per l’acquisto ex novo di un’auto il cui contributo viene modulato in base alle classi di emissione sia nel caso di una permuta (leggi rottamazione) di un veicolo vecchio di almeno 10 anni per uno nuovo.

Nel seguito la sintesi sugli incentivi auto

Nell’articolo troverete la tabella con gli incentivi previsti per ciascuna classe di emissione.

Quello che vi consiglio è di muovervi con anticipo in quanto non solo il contributo ha risorse limitate e deve essere effettuato entro il 31 dicembre ma anche limitato nel tempo

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