Pranzi a favore di agenti e rappresentanti: deduzione dell’ospitalità per i costi e l’iva

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Le spese di ospitalità sostenute per ospitare gli agenti, i rappresentanti e le persone che non rappresentano potenziali clienti ma servono alla promozione e allo sviluppo della rete di vendita attraverso una promozione indiretta dei prodotto non sono da annoverare tra le spese di rappresentanza ma sono da intendersi come spese di gestione.

In realtà è quanto era già emerso da alcuni pareri del comitato consultivo e dalla giurisprudenza che anche se non si era espressa in relazione alla fattispecie degli agenti aveva comunque portato a considerare un normale pranzo di lavoro finalizzato a non interrompere delle riunioni di lavoro non come spesa di rappresentanza ma come spesa di gestione.

In tal modo le spese di ospitalità da intendersi come vitto e alloggio dovrebbero considerarsi come spese interamente deducibili ai fini del costo azienda e detraibili al 100 per cento per quello che concerne l’Iva assolta sugli acquisti.

Questo è quanto sostenuto anche in questi giorni dalla norma di comportamento n. 177 dell’Associazione italiana dottori commercialisti di Milano che afferma che le spese di ospitalità a favore di soggetti diversi dai clienti o potenziali clienti, quali agenti o rappresentati, sostenute per ragioni di carattere economico aziendale che sono differente dalla promozione diretta del prodotto o del servizio (spese di promozione e pubblicità) o di semplici pubbliche relazioni (spese di rappresentanza), non sono riconducibili alle fattispecie descritte dal DM 2008 sulle spese di rappresentanza.

In base al DM del 2008, infatti le spese di rappresentanza sono caratterizzate dalla gratuità e devono avere una funzione promozionale o di pubbliche relazioni e devono essere ragionevoli e coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

In tal senso le spese di ospitalità come vitto e alloggio sostenute a favore, di fornitori, agenti e rappresentanti e di altri operatori il cui coinvolgimento nell’illustrazione dell’attività aziendale sia ritenuto meritevole da parte dell’imprenditore, devono essere ricondotte a normali spese di gestione.

A differenza dell’associazione dei dottori commercialisti ritengo tuttavia che se questo debba valere ai fini del vitto più difficile dimostrare un viaggio se non quello offerto per venire in sede o ad una riunione offerto ad un agente come sia inquadrabile come spesa di gestione ma in tal senso dobbiamo comunque ispirarci a criteri di ragionevolezza e inerenza ai fini tanto della deducibilità del costo quanto alla detraibilità dell’iva.

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