Termine Emissione Fattura Elettronica: scadenza stacco fattura digitale per evitare sanzioni

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Alla luce delle novità introdotte dal prossimo obbligo di fatturazione elettronica tra privati è il caso di ripercorrere i termini di emissione della fattura a seconda della tipologia di beni o servizi ceduti in modo da evitare possibili sanzioni amministrative o accertamenti fiscali. Nel seguito potete leggere una serie di chiarimenti utili in risposta alle vostre domande che, devo dire arrivano sempre numerose e con casi particolari sempre nuovi. Cerco come sempre di fornire delle risposte….se ne avrò :-)

Vedremo anche quali sono le novità in vigore dal primo luglio per effetto della conversione in legge del Decreto Crescita 2019  che allunga leggermente i tempi entro cui emettere la fattura.

Termine emissione fattura: cartacea, digitale o elettronica

Il termine dell’emissione della fattura non varia a seconda della tipologia di fattura se cartacea, digitale o elettronica. I termini variano in funzione del “momento di effettuazione dell’operazione” che a sua volta varia in funzione della tipologia di beni o servizi ceduti.

Dietro le paroline “momento di effettuazione dell’operazione” ci sono enciclopedie di spiegazioni a seconda che vendiate beni semplici come per esempio delle scarpe, a seconda che prestiate servizi o che vendiate beni mobili iscritti nei pubblici registri (esempio autovetture o fabbricati).

Cerchiamo di comprendere meglio in base alla tipologia di attività svolta cosa si intende e quale sia la scadenza per l’emissione della fattura!

Vendita di prodotti o cessione di beni

Nel caso della vendita di beni la scadenza per emettere la fattura coincide con la consegna o al più al momento del pagamento del prezzo di acquisto. Nel caso di merci che si trasportano vale lo stesso, solo che queste saranno accompagnate dalla bolletta, documento di trasporto o bolletta doganale (se viaggiano attraverso più di un paese).

Vendita di beni mobili registri (autovetture, fabbricati o immobili etc)

Nel caso della vendita di prodotti iscritti nei pubblici registri, come potrebbe essere per fare un esempio la compravendita di fabbricati, immobili, case, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il perfezionamento dell’atto di acquisto.
Nel caso di immobili per esempio coincide con la registrazione al catasto da parte del Notaio, che in genere coincide con la data del rogito.

Prestazioni di servizi Interne o Internazionali

In questo caso la data di emissione della fatture coincide con il termine di ultimazione del servizio, salvo accordo contrario tra le parti, che possono prevedere una fatturazione in anticipo o in acconto o secondo uno stato di avanzamento lavori (meglio noto come SAL).

Pagamento anticipato

Nota bene: se ci avete fatto caso lo potreste aver trovato scritto accanto alla cassa di un negozio  “le fatture possono essere messe non al più tardi della mezzanotte del giorno in cui l’operazione si considera effettuata“. Così in effetti disciplina la norma. Nel caso della fatturazione differita il documento deve essere emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

Molto importante: non vi dimenticate che laddove il pagamento sia avvenuto in data anteriore a quella identificata dal momento di effettuazione dell’operazione, questo fenomeno anticipa anche il momento di emissione della fattura. Per cui anche laddove riceviate un acconto o anche il saldo anticipato tanto di una fornitura di prodotti o della prestazione di un servizio, una lavorazione, etc, dovrete emettere fattura, comprensiva di Iva laddove prevista, entro il giorno stesso in cui le somme transitano sul vostro conto corrente. In caso contrario siete passibili di denuncia.

In calce a questo articolo troverete anche il rimando all’articolo di approfondimento gratuito dedicato alla fatturazione elettronica in ritardo e alla possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

Differenze tra fatturazione Cartacea, digitale o elettronica

Con il via libera della comunità europea all’Italia per l’implementazione di misure volte a rendere obbligatoria la fatturazione elettronica obbligatoria tra privati dal primo gennaio 2019 limitatamente alle operazioni effettuate tra soggetti italiani ci si pone il problema se qualcosa cambi all’interno di questi chiarimenti forniti in questo articolo. In realtà non di tanto se circoscriviamo l’ambito di discussione al solo termine di emissione.

Possiamo dire che per quello che concerne il momento di emissione nel caso della fattura cartacea abbiamo sempre ragionato sul fatto che la fattura si considera emessa nel momento in cui si consegna al cliente o si spedisce via posta cartacea raccomandata o anche per e-mail. Abbiamo dedicato molte righe alla differenza poi tra fattura digitale e fattura cartacea o al fatto di inviare un fattura cartacea tramite posta elettronica ossia tramite un file in formato .pdf o altri formati non modificabili. Diversi anni fa si richiedeva il consenso all’invio delle fatture in formato elettronico per email in quanto la norma affermava che il fornitore o venditore doveva assicurarsi he il cliente aveva la possibilità di portare su formato cartaceo la fattura inviata tramite email.

Oggi non è più così per cui e con la fatturazione elettronica si fa un ulteriore passo in avete in quanto il momento di emissione della fattura coinciderà con il momento in cui il fornitore la metterà a disposizione in formato .xml con una delle modalità che avrete sicuramente avuto modo di leggere nella guida pratica gratuita alla fatturazione elettronica ce vi invito a leggere.

Il decreto Fiscale D.L. n. 119/2018 consente dal primo luglio 2019 di utilizzare un nuovo termine di scadenza di emissione: I fornitori infatti potranno emettere fattura entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazione, ferma restando l’esigibilità dell’imposta così come definito dal nuovo articolo 21 co. 4 del  D.P.R. n.633/72.

Ai sensi dell’articolo 11 però se fruite di questa proroga dovrete annotarlo in fattura come prescritto dall’articolo 11 del lo stesso decreto: in pratica andrà inserito che il momento di effettuazione dell’operazione era del mese prima in quanto deve essere consentita la corretta esigibilità dell’imposta. Entro lo stesso termine largo di 10 giorni e comunque entro la data di liquidazione dell’IVA la fattura dovrà essere trasmessa allo SDI. Questo momento infatti coincide con la data di emissione della fattura (sempre che sia poi accettata altrimenti non si darà per emessa.

Se prima infatti abbiamo parlato di “momento di effettuazione dell’operazione” come termine di scadenza entro cui emettere una fattura dal primo luglio avremmo più tempo per emettere le fatture immediate in quanto il decreto Crescita consente di farlo entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Questa definizione al più può coincidere con il giorno di incasso della fattura: per questo gli acconti devono essere obbligatoriamente fatturati anche se non rispecchiano il totale del valore di una prestazione di servizi o di una cessione di beni.

L’articolo 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 prevede infatti che “la fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6”. Unica accortezza dovrà aversi per la compilazione della fattura che dovrà riportare comunque la data di effettuazione del’operazione oltre a quella di emissione.

Cosa cambia con la fattura elettronica

Nel caso della fatturazione elettronica il legislatore ha consentito che il termine di generazione file XML possa avere una data antecedente e diversa rispetto alla data di invio al sistema SDI. Sappiamo infatti che nel nuovo sistema di fatturazione elettronica È obbligatorio che mi fatture siano trasmessi entro la mezzanotte dello stesso giorno di effettuazione dell’operazione secondo i criteri visti sopra. Tuttavia l’agenzia delle entrate, nella circolare numero 13 del 2018, ha avuto modo di chiarire che in fase di prima applicazione del nuovo regime qualora la fattura sia trasmessa al sistema con un minimo ritardo, tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, la violazione non sarà punibile.

Ci sono infatti diversi casi in cui i processi aziendali sono particolarmente complessi per cui dal momento di generazione del file alla trasmissione allo SDI potrebbero passare anche due o tre giorni o anche di più. Già alla presenza di un intermediario che si potrebbe frapporre fra il fornitore che si trova di emettere fattura e lo SDI potrebbero richiedere tempi tecnici di minimo due giorni.

Il proposito anche il decreto-legge numero 119 del 2018 stabilisce che la fattura andrà emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione così come indicato dall’articolo 6 del d.p.r. numero 633 del 1972. Fino al 30 giugno inoltre sarà consentita l’emissione della fattura E sopportato un ritardo fino al giorno di pubblicazione del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per fare un semplice esempio qualora il termine di effettuazione sia il 30 gennaio 2019 fornitore non sarà soggetto a sanzione per ritardata fatturazione fino al 15 febbraio 2019. Sarà soggetto invece ad una sanzione qualora provveda entro il 15 marzo 2019.

In calce a questo articolo trovate anche un link a quello di approfondimento dedicato ai termini di riemissione della fattura scattata dallo SDI che potrebbe esporvi anche questo ad una sanzione.

Trasmissione fattura Elettronica allo SDI: scadenza a termine

Restano valide le regole che consentono di predisporre la c.d. “fattura (elettronica) differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 4 lett. a), del Dpr n. 633/72. Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.

Domanda: E’ possibile trasmettere al SdI la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione IVA periodica? ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro Iva acquisti con competenza gennaio, verso l’Iva pagata correttamente il 16 febbraio

Risposta

Si, l’esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 perle quali non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n.127 del 2015.

Domanda termine emissione vendita di carburante e gasolio

Considerate le norme esistenti e le modalità di fatturazione elettronica tramite SdI specificate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, nonché nelle regole tecniche allo stesso allegate, si chiedono chiarimenti su quale sia il termine ultimo di trasmissione al SdI delle fatture che documentano le cessioni di carburante.

Risposta

Va in primo luogo evidenziato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell’operazione (nel caso in esame, la cessione del carburante) e di esigibilità dell’imposta, secondo la previsione dell’articolo 6 del medesimo d.P.R..

Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso articolo 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. “differite”, ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all’articolo 73 del d.P.R. n. 633 del 1972), l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante.

La contestualità – ossia l’emissione entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione (cfr., in questo senso, le circolari n. 42 del 31 ottobre 1974 e n. 225/E del 16 settembre 1996) – deve, tuttavia, essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento al SdI.

In questo senso, considerato che la fattura elettronica «si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente» (così l’articolo 21, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972), non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno.

Proprio in ragione di tale possibilità, visti anche i controlli che il SdI deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, nel punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, si è specificato che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo“Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

In altri termini, inviato tempestivamente al SdI il documento, in assenza di un suo scarto – che comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi (si veda il quesito successivo) – i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo indicato.

Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni , considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Operazioni a Cavallo d’anno o fatture di dicembre

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

Risposta

L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

Fatture valore inferiore a 300 euro

per le fatture di importo inferiore a 300 euro si potrà optare per una fattura riepilogativa dove dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce il documento riepilogativo avendo cura di definire la natura dei beni o delle prestazioni, il codice Iva, imponibile e ammontare dell’Iva distinti per singola aliquota;

Operazioni Fuori Campo Iva

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?

Risposta

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere unafattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regoletecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono digestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML: pertanto, qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare perrappresentare tali operazioni è “N2”.

Omessa fatturazione

Questa tipologia di fattispecie in realtà disciplina anche tante altre fattispecie omissive che espongono al rischio di una sanzione che può andare dal 90% al 180% della imponibile evaso.

Sanzioni più leggere

Un discorso importante riguarda anche la presenza dell’Iva in fattura o no. Come ogni profilo sanzionatorio legati ai diversi tributi l’assenza di un vero danno materiale per l’erario configura l’ipotesi di una sanzione punibile con importo minori. Nel caso in cui l’omessa o ritardata emissione della fattura sia caratterizzata da una operazione esente Iva o fuori campo di applicazione o anche non imponibile la multa sarà pari a 250 euro per ciascuna fattura. La stessa sanzione sarà poi ravvedibile, ossia sarà possibile sfruttare il ravvedimento operoso riducendola ulteriormente.

Tuttavia il legislatore ha introdotto una periodo di tregua fiscale o di moratoria delle sanzioni pari a:

  • sei mesi per i contribuenti trimestrali
  • 9 mesi per i contribuenti mensili

Eventuali errori commessi nella fatturazione e nell’emissione on saranno sanzionati a condizione che l’emissione avvenga entro il termine di liquidazione dell’IVA di periodo per cui anche se sforate i 10 giorni visti sopra ma versate correttamente l’IVA entro il 16 del mese non incorrerete in sanzioni.

Inoltre sanzioni sono state ridotte al 20% laddove si dimostri che la fattura tardiva viene inserita nella liquidazione del mese o del trimestre successivo.

Lo stesso dicasi per il cliente che, ricordo, qualora no riceva la fattura o la riceva sbagliata o in ritardo in teoria dovrebbe auto fatturarsi anche se non mi sembra che molti seguano questo approccio.Stante questo il legislatore ha previsto la riduzione ella sanzione al 20% anche per loro.

Novità Decreto crescita 2019

Dal primo luglio 2019 i giochi sono finiti per cui vi consiglio di andare a leggere l’articolo dedicato al ravvedimento operoso sulle fatture elettroniche in quanto potrete trovarvi nella situazione di dover emettere in ritardo o correggere una fattura rispettando le seguenti scadenze modificati dall’art. 10, del Decreto Legge n. 119/2018.

La correzione potrà essere effettuata entro la scadenza per effettuare la prima liquidazione IVA senza in questo caso subire le sanzioni;
In alternativa entro il termine di scadenza per effettuare la seconda liquidazione IVA con il pagamento di una sanzione ridotta al 20% come previsto dal ravvedimento operoso all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 o di 250 euro fisso per operazioni senza iva (esenti, fuori campo, non imponibili, etc).

Ravvedimento operoso: in caso di correzione entro 90 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa la sanzione sarà pari a 1/9  oppure 5,56 euro laddove si parli di quella fissa di 250 euro. Questo non significa che dovrete anche ravvedervi per l’omesso versamento del’Iva ma per quello dovrete leggere l’articolo dedicato al ravvedimento Iva.

In sintesi per una fattura datata 3 agosto potrete emettere fattura entro il 3 agosto oppure entro il 15 agosto.

Se sforate questi termini potrete in alternativa o ravvedervi entro il termine del 16 settembre presentando il ravvedimento operoso con la sanzione al 20%.

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/ritardo-fattura-elettronica-sanzione-ravvedimento-percentuale-come-rimediare-errore/45633/

http://www.tasse-fisco.com/societa/iva-societa-azienda/ravvedimento-operoso-omessa-fatturazione-senza-iva-elettronica-non-imponibile-esente-fuoricampo/40548/

Fattura Differita

La fattura differita deve essere emessa entro la scadenza del 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Nel documento dovrà essere inserito un riepilogo delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi avvenute nel mese precedente la cui consegna risulti da idoneo documento di trasporto tipo DDT.

Ravvedimento operoso

La domanda è: “Se mi sbaglio e non emetto la fattura, cosa succede esattamente? Come mi devo comportare con il fisco?”
La risposta è semplice ma varia nel caso in cui la vostra liquidazione Iva oggetto di omessa fatturazione abbia generato un debito o un credito.

Nel caso in cui vi accorgiate che avete emesso una fattura in ritardo il problema che si pone è quello di quantificare il termine di liquidazione dell’Iva quale sarebbe stato, calcolare l’importo dovuto, ossia la nuova liquidazione Iva quale debito avrebbe portato e di lì procedere con il calcolo del ravvedimento operoso.

Nel caso di liquidazione a debito l’omessa, parziale o anche semplicemente ritardata fatturazione genera un minore importo da versare in un mese o trimestre derivante dalla assenza di un’Iva da versare. Si dovrà prendere questo importo e calcolare il ravvedimento dal giorno della liquidazione fino al giorno in cui decidete div versare calcolando le sanzioni e gli interessi decorrenti in questo intervallo di tempo al saggio di interesse legale.

Riferimento normativi e di prassi

Articolo 6 del DPR n. 633 del 1972

Nel seguito vi segnalo comunque una serie di articoli correlati al tema della fatturazione dal taglio pratico che sicuramente vi serviranno nella vostra attività commerciale.

http://www.tasse-fisco.com/societa/riemissione-fattura-elettronica-dopo-scarto-sdi-come-funziona-cosa-fare/40863/

http://www.tasse-fisco.com/societa/iva-societa-azienda/ravvedimento-operoso-omessa-fatturazione-senza-iva-elettronica-non-imponibile-esente-fuoricampo/40548/

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/termine-scadenza-emissione-fattura-sanzioni/22892/

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/mancata-emissione-fattura-sanzioni-venditore-denuncia/20791/

http://www.tasse-fisco.com/societa/fattura-falsa-rischio-sanzione-penale-accertamento-multa/34834/

http://www.tasse-fisco.com/societa/fatturazione-elettronica-pa-privati-esempi-guida-sintesi-chiarimenti/37945/

 

1 commento

  1. Buongiorno, una domanda , si parla di fattura differita, che deve essere con documeti allegati che ne giustifichino l’emissione tardiva rispetto alla esecuzione dei lavori, Ma per esempio io eseguo un impianto dove le lavorazioni si rpotraggono per mesi, e al cliente fatturo a sal , ovvero importi da x euro, per opere in corso di esecuzione , poi al termine emettero la fattura a saldo , anche dopo per esempio 6 mesi, dove verranno inclusi anche eventuali lavori eseguiti extra offerta/preventivo, in modo da presentare al cliente il conto finale completo. In questa situazione i documenti che attestino e giustifichino la fattura emessa quali sono? basta riportare all’interno del corpo fattura un riferimento ad un preventivo o offerta. Inoltre cosa molto importnte di cui nessuno ha mai parlato, nelle fatture va allegato il DURC, per poter ottenere il pagamento dal cliente, e visto che non tutti mandano copie di cortesia e nemmeno si impeganano a mandare un allegato alla fattura elettronica..come possiamo fare per aver il pagamento se il DURC è alla stregua come importanza della fattura elettronica??
    a mio avviso hanno esaltato troppo questa fattura elettronica, senza calarsi NELLA VITA REALE lavorativa delle piccole imprese…e tutte le problematiche , i costi e i tempi che uno ci perde dietro!
    grazie

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