Tassazione Vendita Quadri e oggetti Usati da privato: vecchio e nuovo regime

Vediamo le novità che travolgono il mercato della vendita delle opere d’arte e degli oggetti di antiquariato con la Legge di Bilancio 2018 e quali le conseguenze che potrebbero impattare direttamente sui prezzi di vendita applicati nel caso di vendita tra privati non titolari di partita Iva.

Tasse sulla vendita tra privati senza partita Iva

Il regime della tassazione nel caso di vendita di opere d’arte tra soggetti privati persone fisiche senza partita prevede che le eventuali plusvalenze generate dalla vendita di oggetti d’arte, di antiquariato e in genere da collezione, con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d’impresa viene considerata di se il periodo di tempo intercorrente tra l’acquisto e la vendita non è superiore a due anni.

Molte parole in questa frase devono essere analizzate per capire se la plusvalenza è tassata o meno.

Calcolo plusvalenza

Prima di tutto la plusvalenza viene tassata per cui per calcolare la plusvalenza è necessario avere un prezzo di acquisto (spesso sconosciuto) ed un prezzo di vendita (forse più gestibile tramite una ricevuta o uno scambio di corrispondenza anche se sappiamo che nella pratica ai mercati si arriva con il cash e si esce fuori con un quadro o altro oggetto d’arte.

La reale applicabilità quindi viene meno anche se dobbiamo trovare il modo tutelarci se all’uscita del mercatino o di altra manifestazione avente ad oggetto la rivendita di tali prodotte, anche se pensiamo siano cianfrusaglie  ci troviamo la guardia di finanza o l’agenzia delle entrate.

Potrebbe essere utile quindi farsi rilasciare un dichiarazione del prezzo accordato al momento dell’acquisto in modo avere una prova documentale da opporre in qualsiasi momento in caso di verifica o accertamento fiscale, meglio se avente data certa. Basterà anche un bollettario madre figlia o una ricevuta in carta semplice con nome, cognome e codice fiscale, residenza dei soggetti interessati.

In tal modo abbiamo prezzo di acquisto e prezzo di vendita per cui siamo in grado di determinare l’eventuale plusvalenza realizzata con la successiva cessione.

Il termine biennale era un lasso di tempo entro il quale sembrava ragionevole presumere la speculativi dell’operazione oppure no anche se naturalmente lasciava qualche dubbio, come ogni generalizzazione.

Oggi questa presunzione viene meno ei disciplina la tassazione delle bandita solo per i soggetti che svolgono l’attività in forma di impresa.

Le maggiori dispute tra il legislatore fiscale ed il contribuente collezionista privato o imprenditore verteva proprio intorno a due parametri contestabili:

La Riconfigurazione dell’alienazione dell’opera d’arte tra le vendite effettuate nell’ambito di esercizio di un’attività commerciale e qui ci viene in soccorso l’articolo di approfondimento gratuito dedicato all’apertura di partita Iva. Le caratteristiche di continuità e di abitualità sono i parametri intorno ai quali ci rimuove per considerare un’attività commerciale o meno. Come tale richiederebbe l’apertura di una partita Iva ed il reddito prodotto sarebbe configurato come reddito di impresa e definito dagli articolo 55 e ss del Tuir.

Altri indicatori che possono porgere il fianco ad accertamento fiscali da parte dell’agenzia delle entrate sono le compravendite ripetute nel tempo oppure per esempio importi considerevoli delle compravendite.

Altro indicatore, anche se meno visibile, potrebbero essere le somme che transitano sul conto corrente senza sapere da dove provengano. Altri introiti possono aiutare il fisco a capire che trattasi più di un hobby o di una passione piuttosto che di una reale attività speculativa tesa al sostentamento della persona.

Un conto quindi sarà il collezionista che vende come privato senza partita Iva (prima tassato se effettuava la rivendita prima dei due anni dall’acquisto e oggi non tassato).

Un Conto sarà il mercante d’arte imprenditore che fa trading e attività speculativa sulle opere d’arte che dovrà aprire la partita Iva e essere tassato. La vendita in questo secondo caso sarebbe quindi soggetta alla tassazione per scaglioni Irpef. Non vi sarebbero più regimi di favore, almeno per il momento.

Di seguito riportano gli scaglioni Irpef con un esempio di calcolo delle tasse che potrebbero aversi dalla rivendita.

la seguente situazione.

Scaglioni reddito  Irpef Aliquota Irpef lordo
da 0 a 15.000
euro
23% 23% del reddito
da 15.000,01 a
28.000 euro
27% 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.000,01 a
55.000 euro
38% 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.000,01 a
75.000 euro
41% 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro 43% 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000
euro

Definizione di collezionista o mercante d’arte privato

La distinzione tra le due figure purtroppo non è così immediata per quelle persone a cui piace il mercatino ma che lo fanno più per passione che per altro. Questa abitualità e continuità potrebbe esporli ad un accertamento con il fisco. Per questo la maggior parte delle compravendite ai mercatini avviene in contante e senza ricevuta proprio per escludere il fenomeno della tassazione e non correre il rischio di essere qualificati come mercanti d’arte imprenditori.

Tassazione

Proprio in virtù di una eliminazione delle dispute e di un tentativo di portare nelle casse dello Stato materia imponibile senza passare per le classi più abbienti che si fa secondo voi?

Si rompono le scatole ai mercatini di Natale o dell’usato della domenica e si intenderebbe introdurre un nuovo regime di tassazione che è stato oggetto di apposito articolo di approfondimento

http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/tassa-mercatini-usato-antiquariato-natale-tassazione-calcolo-come-funziona/35600/

Questo è quanto previsto nella bozza della Legge di Bilancio che, tuttavia speriamo non sia riconfermata nella versione definitiva.

Grazie anche a Tasse-fisco.com che svolge un ruolo di sensibilizzazione la proposta potrebbe non trovare accoglimento. Vi invito a mantenere il canale diretto e a postare eventuali commenti con ulteriori osservazioni che possano essere di iuta anche per chi si trova a scrivere leggi a mio modesto avviso bizzarre, intendendosi come tale il vano tentativo di massimizzare l’erario impoverendo il tessuto culturale e le tradizioni del nostro paese, nonché attività che spesso sono nella loro vera natura, hobby o passioni

Fonte normativa

Art. 76 del D.P.R. 597/1973 e artt. 55 e ss del Tuir

1 commento

  1. Una domanda:
    Se io, italiano residente in Italia, mi reco in Senegal ed acquisto una collezione di dischi in vinile usati da un privato, e la rivendo su eBay.com (americano) ad un inglese o ad un polacco, devo essere tassato ?

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