Calcolo tasse nel regime forfettario dei minimi con i coefficienti ATECO

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Vediamo come si calcolano in pratica le tasse relative Regime forfettario dei contribuenti minimi in vigore dal 1 gennaio 2015 e aggiornato dalla legge di stabilità 2016 che ha ridotto l’aliquota dal 15% al 5% per cinque anni, in quanto la metodologia di calcolo è diversa da tutti regimi forfettari che abbiamo conosciuto in passato, facendo degli esempi e cercando di fornire qualche chiarimento in più alle vostre domande.

Esempio pratico: il calcolo delle tasse per un avvocato nel regime Forfettario dei minimi

Supponiamo vi sia un giovane avvocato che percepisce compensi per un ammontare pari a 15 mila euro annui durante l’anno di imposta 2017. Supponiamo che, lavorando presso uno studio associato abbia sostenuto poche spese per un ammontare pari a 4 mila euro annui, oltre a 3 mila euro di contributi previdenziali versati alla propria cassa di appartenenze forense.

Nel seguito l’esempio con il calcolo delle tasse da versare

Compensi percepiti

€ 15.000

Spese

€ 4.000

Reddito imponibile lordo

€ 15.000*78% = € 11.700

Contributi previdenziali

€ 3.000

Reddito imponibile netto

€ 11.700 – € 3.000 = € 8.700

Imposta sostitutiva

15%

Imposta sostitutiva

€ 8.700 * 15% = € 1.305

Come potete vedere da questo semplice esempio potete trarre subito delle importanti conclusioni che vi guideranno nella valutazione di convenienza per l’adesione al regime forfettario. Sfatiamo infatti il mito che sia sempre conveniente. Possiamo dire che difficilmente lo è, ma non sempre per cui un calcolo veloce con il commercialista lo dobbiamo fare.

Vi ricordo che oltre a questo saranno dovuti anche i contributi inPS derivanti dall’iscrizione obbligatoria alla gestione separata INPS. Immaginate un 18%-20% annuo dal aggiungere sul reddito imponibile per stare larghi. A questo punto so che cosa state pensando…..15% + 20% = 35% !!!!…..alla faccia del regime agevolato!!!….e allora prima quanto versavo?!?!…..molto…..molto di più….una percentuale spropositata…..e probabilmente superiore al 50% del vostro reddito….

Tuttavia è doveroso che vi indichi quali sono gli attuali scaglioni di reddito Irpef

Scaglioni Irpef 2019

Scaglioni reddito  Irpef Aliquota Irpef lordo
da 0 a 15.000
euro
23% 23% del reddito
da 15.000,01 a
28.000 euro
27% 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.000,01 a
55.000 euro
38% 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.000,01 a
75.000 euro
41% 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro 43% 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000
euro

L’impossibilità di dedurre i costi per via delle determinazione forfettaria del reddito imponibile, come anche il limite all’acquisto di beni strumentali impegno un calcolosi valutazione in base alla singola situazione specifica del contribuente che si trova a dover valutare se aderirvi o meno in base alla su struttura di costi nel quinquennio di attività.

L’esempio dell’avvocato è solo uno ma poi potete anche consultare l’ allegato 4 alla legge di Stabilità nella quale sono riepilogati per ciascun codice ATECO la soglia dei ricavi per la permanenza nel regime dei forfettario dei minimi e il coefficiente di redditività da applicare al reddito imponibile tassabile.

Come si calcolano le imposte nel regime forfettario dei minimi

Per la determinazione del reddito imponibile diventa determinante l’individuazione del codice ATeco esiste che sarebbe quel codice che avete indicato nel modello di apertura della partita Iva o il vostro commercialista che ve la ha aperta.

Questo perché il legislatore associa a ciascun codice un coefficiente di redditività che troverete indicato nel famoso allegato numero 4 della legge 190 del 2014 successivamente modificato di € 10.000 € 15.000 dalla legge di stabilità 2016.

Inoltre è possibile scomputare per i primi cinque anni di attività e contributi previdenziali versati in base a disposizioni di legge comprensivi anche degli eventuali contributi Inps versati a collaboratori familiari fiscalmente a carico. Eventuale questo sarà portato in deduzione dal reddito complessivo della persona fisica e quindi non solo verrebbe imponibile derivante dall’attività professionale in base alle disposizioni contenute nell’articolo 10 del TUIR.

Riduzione dell’aliquota dal 15% al 5%: quando scatta

La novità più sostanziosa introdotta dalla legge di stabilità riguarda proprio la riduzione dell’aliquota prevista per il regime forfettario dei contribuenti minimi che scende dal 15% al 5% alle ricorrere di alcune condizioni prima fra tutte il rispetto del principio della novità nell’esercizio dell’attività e per i successivi 5 anni dall’apertura a meno che non siete entrati nel regime lo scorso anno e volete beneficiare dell’aliquota ridotta già da questo ann nel qual caso potrete beneficiare del 5% solo per quattro anni.

Il principio della novità si sostanzia nell’impossibilità da parte del contribuente che voglio trattare del regime dei minimi di aver esercitato nei tre anni precedenti l’iscrizione al regime agevolato di attività artistica professionale di impresa anche in forma associata familiare. Mi raccomando di leggere l’articolo di approfondimento gratuito dedicato proprio a questo aspetto che trovate alla fine.

L’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti nell’allegato numero 4 della legge 190 del 2014 e come indicati nella tabella di sintesi qui di seguito riportata che si diversificano a seconda del codice Ateco adottato;

Ma non basta in quanto le spese sostenute per lavoratori dipendenti, collaboratori anche occasionali o a progetto o erogati anche sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro similari non devono essere state superiori  complessivamente a 5 mila euro lordi  annui.

Inoltre c’è anche il limite del costo complessivo di 20 mila euro per l’acquisto di beni strumentali da calcolare al lordo degli ammortamenti e ponderato in base all’eventuale utilizzo promiscuo del bene. A tal fine vi segnalo l’articolo di approfondimento sul calcolo del limite dei 20 mila euro per i contribuenti minimi e forfettari.

Coefficienti di redditività per codice ATECO e limite di reddito

Ve ne indico alcuni, così potete farvi un’idea subito del limite mentre nei prossimi giorni vi farò avere una tabella riassuntiva sempre in questo articolo per le categorie residuali. Dal primo gennaio 2019 i limiti sono portati tutti a 65 mila euro sulla base dell’entrata in vigore della Manovra di Bilancio 2019.

PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 LIMITE COEFFICIENTE REDDITIVITÀ

DEI RICAVI/COMPENSI

(da rivedere nel 2016)

1 Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 35.000 (45 mila dal 2016) 40%
2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40.000 (50 mila dal 2016) 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000 (40 mila dal 2016) 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 20.000 (30 mila dal 2016) 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 15.000 (25 mila dal 2016) 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 15.000 (25 mila dal 2016) 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40.000 (50 mila dal 2016) 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 15.000 (30 mila dal 2016) 78%
9 Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) Perché c’è un fattore O 67%

Esempio con giovani professionisti, avvocati, commercialisti e simili

Se facciamo l’esempio con i lavoratori autonomi professionisti come commercialisti o avvocati, per esempio vediamo che il limite è di 20 mila euro ed il coefficiente di redditività è del 78% per cui il reddito imponibile è di 15.600 e l’imposta dei minimi sarà pari al 15% ossia 2.340 euro mentre nel nuovo scenderà al 5% per cui solo 780 euro. Inoltre il limite dei ricavi si innalzerà dal 2016 di 15 mila euro. Provate confrontare questo livello di tassazione con quello ordinario che prevede gli scaglioni Irpef vi renderete conto di quanto sia importante e conveniente la permanenza nel regime dei minimi. Vi dico solo che il primo scaglione di reddito prevede una tassazione del 23%.

In rosso trovate appunto alcuni codici attività che contraddistinguono le attività professionali i cui redditi saranno tassati forfettariamente sul 78% dei compensi percepiti ossia incassati nell’anno applicando l’aliquota vigente del 5% (prima del 15%).

Una volta che avete determinato il reddito imponibile e avete applicato il 5% non vi resta che versarle e che forse è la parte più dolorosa (mai come quella di un contribuente ordinario l’ultimo scaglione Irpef però).

Esempio di calcolo con tabella tra i diversi regimi e diverse detrazioni fiscali

Vediamo anche come la convenienza cambia tra regime ordinario e forfettario a seconda della composizione delle voci di reati dello specifico contribuente. Non date per scontate che sia una svolta il regime forfettario perchè potrebbe non esserlo in alcuni casi. prendiamo altro caso specifico con un indice di redditività del 67% per cui un codice che da una possibilità di deduzione forfettari automatica dei costi del 33% indipendentemente da quelli sostenuti.

Nel seguito trovate uno sviluppo di diversi casi a cui abbiamo ipotizzato anche la presenza di diverse detrazioni fiscali Irpef in modo da vedere quale sarebbe il risparmio effettivo teorico sulla carta per intenderci e quale l’effettivo a seconda delle diverse configurazioni di costi e ricavi.

Come potete vedere il risparmio e la convenienza ad adottare il regime non sempre c’è, anzi!!!

Contribuente Altre attività  Caso A   Caso B   Caso C   Caso D   Caso E   Caso F 
Fatturato annuo Incassato (Ricavi)  25.000  30.000  40.000  40.000  50.000  64.999
Costi deducibili  5.000  10.000  10.000  30.000  10.000  15.000
Reddito Imponibile Regime Ordinario  20.000  20.000  30.000  10.000  40.000  49.999
Reddito Imponibile (regime forfettario) HP: 67%  16.750  20.100  26.800  26.800  33.500  43.549
IRPEF Lorda stimata  4.800  4.800  7.720  2.300  11.520  15.000
Imposta sostitutiva (forfettario)  2.513  3.015  4.020  4.020  5.025  6.532
Risparmio di Imposta teorico/(Perdita rispetto al regime ordinario)  2.288    1.785    3.700   (-1.720)    6.495    8.468  
Perdita Detrazione coniuge  650  650  500  800  400  400
Perdita Detrazione spese sanitarie  300  300  300  300  300  300
Perdita Detrazione spese ristrutturazione  500  500  500  500  500  500
Perdita Detrazione figli a carico  2.170  2.170  2.170  2.170  2.170  2.170
Totale perdita detrazioni   3.620    3.620    3.470    3.770    3.370    3.370
Imposta post detrazioni regime ordinario  1.180  1.180  4.250 -1.470  8.150  11.630
Imposta Regime Forfettario  2.513  3.015  4.020  4.020  5.025  6.532
Risparmio sulle Tasse
(Perdita rispetto al regime ordinario)
(-1.333) (-1.835) 230 (-5.490) 3.125 5.098

Come potete vedere diviene determinante ai fini del calcolo della convenienza verificare quali sono le detrazioni fiscali di cui si ha diritto nell’anno oggetto di adesione o di quelli successivi. Supponendo che non siano variate le voci di costo e delle detrazioni fiscali Irpef rispetto all’anno precedente potreste vedere di inserire quelle dello scorso anno per impostare un calcolo più preciso per la vostra situazione in modo da vedere anche quanto effettivamente potreste risparmiare aderendo al nuovo regime forfettario dei minimi. A tal proposito trovate la guida gratuita all’applicazione del nuovo regime forfettario dei minimi 2019 in calce a questo articolo.

Il Disegno di legge di Bilancio estende il regime forfettario, con flat tax al 15%, alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione e che incassano ricavi e compensi sino a 65.000 euro.

Diviene anche fondamentale per utilizzare questa tabella verificare il coefficiente di redditività specifico del vostro settore che trovate riportato nell’articolo dedicato al regime dei minimi ma che via importo comunque qui nel seguito per facilità.

Dal 2020: limite a 100 mila euro

Dal primo gennaio 2020 viene introdotto un potenziamento del regime che accoglierà anche gli imprenditori individuali oltreché gli esercenti arti e professioni di lavoro autonomo. In pratica anche i titolare di Snc o ditte individuali potrà sfruttare il regime forfettario dei minimi. Anche qui tuttavia occhio a non farsi ampliare dalla novità in quanto l convenienza economica è un calcolo a cui si arriva sempre con carta penna e calcolatrice alla mano e che può portare il singolo a prendere scelte diverse a seconda delle caratteristiche e delle modalità di esercizio dell’attività nonché la struttura dei costi.

Calcolo Convenienza regime Forfettario Minimi FLAT TAX

Spero di avervi fornito qualche spunto utile di riflessione e se potete condividete l’articolo in modo d da aiutare qualche vostro amico.

Codici Tributo da utilizzare

A tal proposito vi segnalo l’articolo dedicato alla compilazione del modello F24 per il versamento delle tasse con i codici tributo del regime forfettario dei contribuenti minimi 2016.

Cambiano anche le tempistiche di versamento?

Fortunatamente il legislatore ha avuto il cuore di non modificare anche le scadenze per non fare impazzire il commercialista che già si devono scontrare con una sventagliata di adempimenti durante tutto l’arco dell’anno per cui il versamento delle tasse o imposte degli aderenti al regime forfettario dei contribuenti minimi, seguirà la stessa tempistica prevista per il versamento delle persone fisiche:

SALDO + PRIMO ACCONTO:

Entro il 30 giugno verserete il saldo relativo all’anno d’imposta precedente più il l’acconto da versare per l’anno d’imposta successivo da calcolare nella misura del 40% oppure entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno (2 luglio per il 2018) ovvero entro il 20 agosto 2018.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2017 e prima rata di acconto per il 2018) nel periodo dal 3 luglio al 20 agosto 2018 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali)

SECONDO ACCONTO

Entro il 30 novembre dovrà essere versato il secondo acconto. Va da sé che nel primo anno di applicazione o di apertura della partita Iva, vi troverete avversare il primo anno un bel po’ di imposte e tasse mentre a partire dal secondo anno di attività, alla scadenza del saldo di giugno , probabilmente, verserete pochissime imposte per via del precedente versamento degli acconti o potrete andare a credito a meno ché il vostro volume di attività non sia stato particolarmente felice ed abbia conosciuto una fase di sviluppo superiore a quella dell’anno precedente.

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/regime-forfettario-minimi-cosa-cambia-novita-pratica/41123/

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/contributi-inps-regime-minimi-calcolo/18243/

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/nuovo-regime-minimi-forfettario-15-limite-ricavi-sintesi/19531/

3 Commenti

  1. Buongiorno, volevo porvi una domanda, il caso di un medico che lavora 30h a settimana, potrebbe aprire una partita iva come regime forfettario?
    Reddito da lavoro dipendente lordi € 25.000
    In questo caso i due redditi, come li gestisco in dichiarazione? Ma sopratutto quanto posso fatturare con il regime forfettario, anche perchè poi bisogna considerare che cè anche l’enpam da versare.
    Grazie

  2. o sta in contabilità semplificata o sta nei minimi. Le due cose non coesistono. Come si è comportato in fattura ci potrebbero dare la risposta.

  3. Salve,
    mi sorge un dubbio
    provengo da una contabilità semplificata e con il reddito 2015 sono riuscito ad entrare nel nuovo regime forfettario.
    Nell’unico che mi accingo a fare per i redditi 2015, le tasse come le pago?
    come semplificata o come forfettario? e gli studi di settore li devo fare o no?

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