Pignoramento e Confisca conti correnti da Equitalia di beni da cartelle di pagamento: come evitarle

pignoramento-confisca-conti-correnti-bancari-equitalia-cartelle-pagamentoVediamo se possono pignorarvi anche i conti correnti bancari o postali, beni mobili o immobili, azioni o certificati di deposito, quote o partecipazioni per reati tributari attraverso il pignoramento, confisca e l’esproprio. In un momento di crisi di liquidità come questa potrebbe essere difficile onorare i propri debiti ed è giusto sapere a cosa si può andare incontro e come cercare di evitare queste azioni sempre per fornire alcuni chiarimenti o risposte alle vostre domande.

Come avviene il pignoramento dei conti correnti bancari anche presso terzi

Abbiamo già dedicato ampio spazio ai casi di esproprio o confisca di casa o dei macchinari aziendali ed abbiamo visto nell’articolo come esistano delle limitazioni in base ai soggetti coinvolti e in base alle somme oggetto di debito. Il codice di procedura civile individua dall’articolo 464 le modalità operative per arrivare all’esproprio. Le novità le trovate sopratutto nel pignoramento di casa ma anche altri articoli del DPR 602 del 1973.

Il Pignoramento dei crediti verso terzi conterrà l’ordine di Equitalia di pagare il debito direttamente a lei fino alla concorrenza del credito cosa che nel caso di un debito tra privati dovrebbe necessariamente passare per il giudice.

La confisca per reati tributari

L’istituto della confisca obbligatoria è disciplinato dalla finanziaria del 2008 o meglio dall’articolo c. 143 della L. 244 del 2007 e in pratic143. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale”, il che non sembrerebbe significare niente eppure in pratica consiste nell’espropriazione a titolo definitivo delle cose che servirono o furono destinate a commettere un reato, ovvero ne rappresentano il prodotto o il profitto così come si evince dal codice penale. Per i reati di natura tributaria la confisca avviene quasi in automatico nel senso che, affondando le proprie radici proprio in ragioni economiche si cerca find da subito di individuare il modo per riportarsi la situazione iniziale attraverso il pignoramento o la confisca dei beni.

I reati punibili sono quelli a partire dal primo gennaio del 2008 ossia dalla data di entrata in vigore della finanziaria 2008.

Il giudice condannerà l’imputato e ordinerà lui di pagare determinate somme o individuerà analiticamente i beni da pignorare  in modo da onorare il debito corrispondente al profitto o al prezzo del reato commesso.

Si potrà avere:

  • la confisca facoltativa, prevista dal comma 1, che colpisce le cose che costituiscono il prodotto (risultato dell’attività criminosa, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita) o il profitto (l’utile ottenuto in seguito alla commissione del reato) del reato;
  • la confisca obbligatoria, prevista dal comma 2, che colpisce le cose che ne costituiscono il prezzo (il provento pattuito e conseguito da una persona determinata, come “corrispettivo” dell’esecuzione dell’illecito). La caratteristica principale della confisca cosiddetta per equivalente è che non deve avere un collegamento con il reato a monte.

Il Giudice stante poi la facilità da parte dell’indagato di poter facilmente liberare il proprio patrimonio a terzi in buona fede può procedere, già nella fase delle indagini preliminari il cosiddetto sequestro preventivo che vi priverebbe della disponibilità del bene sia per un utilizzo continuativo sia per una ipotetica dismissione o vendita come previsto dall’articolo 321 del codice di procedura penale purché ciò avvenga con decreto motivato.

La rilevazione del reato avviene nella maggior parte die casi ad opera della Gdf Guardia di Finanza o dell’agenzia delle entrate che rilevano il fatto penalmente rilevante in base agli importi evase o alle condotte del contribuente che spesso contribuente non è perché non paga proprio nulla per cui non lo definirei tale :-).

La condotta viene segnalata al Pubblico Ministero (PM) che può disporre del sequestro preventivo dei conti correnti, denaro liquido, titoli, beni mobili o immobili ma anche partecipazioni societarie,, quote, azioni sempre in misura pari all’impatto delle imposte non pagate e degli interessi.

Solo successivamente, in sede di Giudizio, si addiviene alla vera e propria confisca dei beni che in tal modo escono nella totale disponibilità del precedente intestatario confiscato.

Naturalmente è difficile pensare che chi si macchia di reati tributari penalmente rilevanti non si sia dotato anche di un prode scudiero che gli faccia da testa di legno a cui intestare sempre i beni ma che vi obbliga a pregare ogni sera che non ti freghi tutto.

Il legislatore, già sapendo, estende naturalmente la confisca anche ai beni che risultano fittiziamente intestati a terze persone. Per fittizia si intende che pur essendo la titolarità formale del diritto di proprietà e possesso in capo ad un soggetto, la disponibilità e l’utilizzo è a carico dell’indagato evasore e che in questo caso deve essere provata non dall’indagato ma dall’accusa.

Nel caso invece delle somme richieste da Equitalia invece le cose cambiano perchè l’interesse del singolo in qualche modo prevale rispetto al danno procurato alla collettività derivante per esempio dal mancato pagamento di una cartella di pagamento.

Nella consapevolezza che il fine primario è quello di ritirare soldi dal debitore per soddisfare le pretete del creditore forse la prima cosa da andare a vedere sono proprio i suoi conti correnti. A meno che non sia proprio un completo inesperto dei mancati pagamenti però immagino li abbia già svuotati.

Tuttavia qualora avessero ancora una certa consistenza, anche in grado solo parzialmente di remunerare il debito, potrete  leggere l’articolo 72-bis del DPR 602 del 1973 che recita: “(Pignoramento dei crediti verso terzi)

1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

       a) nel termine di ((sessanta)) giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

          b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.  2.

Chi vi può salvare? San Ravvedimento (ma non sempre)

E’ stato disposto dal Legislatore, non so per quale motivo, ma credo he non ci facciamo una gran figura all’estero come paese, che coloro che non hanno provveduto al pagamento delle imposte, lo hanno fatto in modo errato in solo imparate o solo in ritardo, possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso che di fatto riduce in modo determinante le sanzioni rispetto a quelle che avreste avuto con una cartella di pagamento o a seguito di avviso di accertamento o verifica ispettiva da parte sia della Gdf sia dell’agenzia delle entrate.

I più furbacchioni di voi faranno 2+2 e diranno ok, appena mi arriva la maxi sanzione pago quella ridotta con ravvedimento. Fino al 31 dicembre 2014 il ravvedimento incontrava dei limiti temporali che coincidevano con l’inizio delle verifiche ispettive o la notifica di atti di liquidazione delle imposte o di accertamenti o avvisi bonari e rispondevano all’esigenza di dire “Se ti ho scoperto non puoi accedere al ravvedimento”.

Dal primo gennaio 2015 invece questi limiti vengono a cadere per cui non costituiscono più una preclusione ma solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate ma non per tutti. Per ulteriori chiarimenti potete verificare leggendo la Circolare n. 6 del 2015 al paragrafo 10.5

Tuttavia qualora siete in una di queste situazioni vi consiglio vivamente, prima ancora di pagare, di riferirvi ad un dottore commercialista esperto anche di contenzioso in quanto sarà necessario verificare se:

  • siete ancora in tempo di presentare il ravvedimento;
  • siete al riparo da conseguenze penali con il ravvedimento;

Il Dottore Commercialista o avvocato vi dovrà seguire non solo nel calcolo e nel versamento delle somme ma anche nella gestione delle fasi intermedie e colloqui con l’agenzia delle entrate, Equitalia o Gdf.

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Approfondimenti

Equitalia da quando sono state aperte le porte dei conti correnti potrà verificare in un lampo se voi avete delle disponiblità in quanto per chi ancora non lo sapesse Equitalia controlla i nostri conti correnti bancari e postali ed ha la facoltà di accedere in pratica ai flussi che le stesse banche sono costrette ad inviargli periodicamente.

1 commento

  1. Salve,
    Da tempo cerco di chiarire la mia situazione con i SORIT, SOGET, ABACO… Ho già versato importanti somme di denaro con varie rateizzazioni anche con Equitalia.

    Sembra però che si siano affezzionati al mio conto corrente. L’ultimo pignoramento del c/c è do maggio 2018 con fermo amministrativo della mia auto.

    Somma che la banca ha “accantonato” ma che non è mai stat versata… Quindi mi ritrovo con un fermo sempre valido è la somma già pignorata.

    Vorrei capirci qualcosa. Potete aiutarmi?

    Distinti saluti

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