Studi di settore: sanzioni per errata o mancata compilazione, dopo la Manovra Economica 2011

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Attenzione agli errori nella compilazione degli studi di settore!
La nuova Manovra economica 2011 tra le novità prevede anche un inasprimento della lotta all’evasione fiscale mediante un incremento delle sanzioni previste a carico dei soggetti che effettuano errori nella compilazione dello studio di settore.
Prima di tutto capiamo i soggetti che devono compilare questi studi anche nel 2011 e poi nel 2012, approfondito nell’articolo dedicato alle cause di esclusione dagli studi di settore.
Una volta verificato se dovete aderire ai nuovi studi di settore chiariamo quali saranno le conseguenze ed i rischi a cui andate inconro nel caso  di errori o sbagli nella compilazione o in informazioni date in modo errato.

Sanzione per mancata o errata presentazione del modello studi di settore
La prima sanzione è di tipo amministrativo ed è pari alla sanzione massima prevista nel caso di mancata presentazione della dichiarazione e pari pertanto a 2.065 euro.

Addizionale sulle sanzioni sull’Ires, Irap ed Iva
Sono previste anche degli altri basket di sanzioni che si generano a seguito della errata compilazione del modello e che prevedono oltre a quelle già in essere una addizionale del 50% qualora si aggiungano errori nella compilazione del modello. L’incremento scatterà qualora il reddito imponibile dichiarato si discoseterà dal reddito imponibile ricostruito sulla base della esatta compilazione dello studio per oltre il 10%.
Se quindi calcoliamo che adesso le sanzioni per omesso versamento vanno dal 100% al 200% dell’imposta omessa allora significa che l’incremento del 50% porterà le sanzioni da un minimo del 150% (100% +50% del 100%) al 300% (300%+50%*300%).

Da quando entrano in vigore le nuove sanzioni da studi di settore
Le nuova sanzioni maggiorate si applicano dalle violazioni commesse dal 6 luglio 2011 e quindi dal modello unico 2012 e quindi ottimisticamente non se ne parlerà prima del 2014, ma noi giochiamo di anticipo. :-)

La soluzione
La soluzione può essere quella di presentare un modello di dichiarazione integrativa della dichirazione dei redditi in cui compilare gli studi di settore che è sicuramente la procedura più approrpiata per ovviare a tale problema, ma ciò presuppone sempre che ci si accorga autonomamente della errata compilazione… cosa che nella prassi spesso non accade, perchè da quello che vedo e che ho potuto riscontrare in tanti anni, il problema risiede nelle istruzioni della compilazione degli studi di settore che spesso sono molto sintetiche e lasciano spazio alla discrezionalità nell’appostamento di una voce se in una casella o in un’altra all’interno del modello.

Necessari opportuni chiarimenti
Tuttavia a tale data non capisco come si faccia a coniugare l’incremento della sanzione tuttora in vigore del 10%  con questa del 50% in quanto entrambi gli effetti lederebero il principio di proporzionalità tra “reato” e sanzione.

Vi ricordo che anche in questo caso l’onere della prova è a carico vostro e non solo, l’aspetto rilevante è che anche laddove vi dimostriate congrui e coerenti con gli studi di settore gli uffici potranno ugualmente esprerire le loro azioni di accertamento fiscale induttivo  e comunque l’onere di provare che si sbagliano o che la ricostruzione del dato non è veritiera sarà a carico nostro.

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