Società Semplice Agricola: cos’è, agevolazioni, requisiti, convenienza e normativa

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Cos’è una società semplice agricola e perché c’è convenienza a procedere con la sua costituzione per sfruttare le novità ed i vantaggi legati alla tassazione agevolata e agli incentivi introdotti dal Governo Draghi.

Nel seguente articolo definiamo le principali caratteristiche che qualificano la Società Semplice agricola come un nuovo veicolo societario in grado di portare un risparmio fiscale considerevole ai soci e anche poter sfruttare gli incentivi e le agevolazioni nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa. Vedremo quali sono le differenza con lo IAP o imprenditore agricolo professionale e cosa serve per la sua costituzione.

Cos’è una Società Agricola

La normativa delle società agricole trae origine dal D.lgs 99 del 2004 che trovate in calce da scaricare nella sua versione integrale. La società semplice è la forma giuridica più utilizzata per le attività agricole. Non a caso il Legislatore ha creato questa tipologia di società precludendone fin da subito l’esercizio di attività commerciali proprio per la sua destinazione puramente agricola. Tuttavia dietro alla definizione di attività agricola avrete capito che c’è un mondo di attività da esercitare.

Dal punto di vista fiscale invece, nella sostanza una società agricola è una società semplice che acquisisce le stesse caratteristiche di un imprenditore agricolo professionaleIAP.
Come vedete quindi non c’è una grande distinzione rispetto ad un’altra qualsiasi società solo che nel gergo ormai si parla di azienda agricola o società agricola semplice.
Stante questa doverosa premessa che penso fornisca i chiarimenti necessari per affrontare le domande che trovate nel seguito chiariamo cosa si intende per società di persone. Le società di persone infatti possono essere le cosiddette società semplice, società in nome collettivo oppure società in accomandita semplice.

È possibile aprire una Srl come Società Agricola?

La risposta a questa domanda è SI… È possibile costituire una società agricola e quindi che abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale anche attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata one una società per azioni oppure una società in accomandita per azioni.

Gli elementi che caratterizzano la società agricola infatti sono prima di tutto l’oggetto sociale inserito nello statuto della società. Va da sé che per essere qualificata una società agricola lo statuto dovrà avere quale oggetto sociale una delle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile.

L’articolo 2135 fa riferimento alla definizione di imprenditore agricolo: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Fin dai tempi dell’inaugurazione dei grandi incentivi per gli impianti fotovoltaici e eolici la prassi la giurisprudenza hanno da sempre cercato di attrarre nell’alea delle attività agricole anche le attività dirette alla produzione di energia fotovoltaica, eolica o da altre fonti rinnovabili.

Indovinate il motivo?

Tassazione delle società agricole

Come abbiamo avuto modo di vedere nell’ordinamento tributario esistono sei tipologie di redditi e quelle derivanti dallo sfruttamento dei terreni fanno riferimento alla categoria dei redditi fondiari.

Cos’è il reddito fondiario

Chiariamo subito un concetto importante, ossia che il reddito del terreno  si chiama reddito fondiario ma questo si divide in due:

  1. Reddito derivante dalla proprietà del terreno > Reddito Dominicale
  2. Reddito derivante dallo sfruttamento del terreno > Reddito Agrario

A differenza della modalità di tassazione delle società di capitali, che prevedono il concorso di costi e ricavi di competenza per la determinazione del reddito imponibile, la tassazione delle attività agricole si rifà alle metodologie catastali.

A differenza della modalità di tassazione delle società di capitali che prevedono il concorso di costi ricavi per la determinazione del reddito imponibile, la tassazione delle attività agricole si rifà alle metodologie catastali.

I redditi prodotti dai terreni e dalle attività agricole rientrano in modalità di tassazione agevolata.

Perché la tassazione è considerata “agevolata” ?

Perché il reddito può venire tassato sulla base catastale e non con il concorso dei ricavi e proventi. Potete quindi immaginare l’enorme beneficio in termini di riduzione delle tasse che la società agricola potrebbe consentire in capo ai soci.

L’articolo 56-bis, comma 3, del TUIR prevede infatti che le attività agricole (comprese quelle connesse) sono tassate applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tale attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il terzo comma del nuovo testo dell’articolo 2135, inoltre, con riguardo alle attività agricole connesse, dispone che le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione dei prodotti agricoli sono da considerarsi attività connesse quando sono presenti i seguenti requisiti:

  • requisito soggettivo: l’imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l’allevamento di
    animali;
  • requisito oggettivo: i prodotti oggetto di tali attività devono provenire “prevalentemente” dall’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento esercitata dall’imprenditore
    agricolo di cui sopra.

La nuova formulazione della norma non richiede più, quindi, che le attività connesse siano esercitate “nell’esercizio normale dell’agricoltura” così come previsto dalla disposizione abrogata.

Tuttavia il legislatore comprende bene che si sarebbe potuto venire a verificare un non corretto utilizzo della norma da parte di società con grande interesse grandi parchi fotovoltaici o eolici. Per tale motivo a fissato delle soglie di produzione di energia che laddove superano i 260.000 kWh eccedenza rispetto a questa soglia sarà tassata forfettariamente applicando un coefficiente del 25%. Laddove non si eserciti l’opzione per la tassazione su base catastale i redditi così prodotti rientrerebbero nell’applicazione della tassazione dei redditi di impresa.

Come si esercita l’opzione per la tassazione agevolata delle società agricole sulla base di criteri catastali (articolo gratuito di approfondimento)

Proprio nella risoluzione sopracitata l’agenzia delle entrate chiarisce che le società di persone come anche quelle a responsabilità limitata oppure anche le società cooperative possono qualificarsi come imprese agricole a patto che nell’oggetto sociale sia previsto l’esercizio esclusivo delle attività agricole definite dall’articolo 2135 del codice civile.

Vedremo dopo la convenienza dal punto di vista delle tasse da pagare e delle imposte da corrispondere all’erario la grande differenza che c’è fra la tassazione ordinaria prevista per le società, semplici o di capitali o di persone, e quella riservata alle attività agricole.

Sì poi, alle modalità di tassazione, aggiungiamo anche gli incentivi economici e previdenziali riconosciuti agli imprenditori agricoli professionali, va da sé che la possibilità di costituire una società agricola semplice o di capitali diviene un argomento molto importante da approfondire.

E lo facciamo in questa sede partendo proprio dalle attività che sono considerate agricole.

Naturalmente infatti non sarà possibile costituire una società agricola che abbia quale oggetto sociale la rottamazione di autoveicoli, spero che lo capiate da soli.

Quali sono le attività agricole?

L’articolo 2135 del codice civile ci dice che le attività agricole sono quelle che derivano dalla coltivazione del fondo, la silvicultura, l’allevamento di animali e tutte le altre attività connesse a queste.

Cosa può fare una Società Semplice Agricola: le attività connesse alle attività agricole

Dietro questa domanda si apre un mondo di studi di commercialisti che cercano di far attrarre nel concetto di attività connesse qualsiasi attività svolta sul terreno. Del resto sul piatto ci sono parecchi soldi per cui trovare i cavilli normativi e interpretare le norme a proprio favore è senza dubbio un esercizio che può portare al soddisfacimento dei desideri del proprio cliente. Tuttavia bisogna sempre cercare di implementare delle operazioni societarie che rispettino le norme.

Il codice civile ci dice che le attività connesse alle attività agricole riguardano:

Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.

Nel tempo tuttavia si sono delineate anche altre attività che traggono origine dallo sfruttamento del terreno e anche la produzione di beni o di servizi che sono generati comunque e prevalentemente con le risorse ho anche le attrezzature della società agricola.

Per fortuna tra Legge Finanziaria del 2006 estende il perimetro di applicabilità della tassazione sui redditi dei terreni anche ad altre tipologie di attività connesse allo sfruttamento del terreno. Ci riferiamo più in particolare al comma 423 di questa legge finanziaria che riconduce alcune importanti attività Di produzione di energia da fonti rinnovabili alle attività agricole connesse.

Parliamo quindi della produzione di energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.

Per quello che concerne l’energia prodotta dall’energia solare si intendono naturalmente i pannelli fotovoltaici. Diversamente invece per le fonti rinnovabili agroforestali che necessitano di un ulteriore approfondimento.

Per fonti rinnovabili agroforestali si intendono le energie prodotte dalle biomasse o da scarti o prodotti o rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura. Ad esempio i combustibili che sono generati dal letame o da sostanze di scarto sia di natura vegetale sia animale. Tuttavia anche le biomasse legate alla silvicoltura sono considerate fonti Energia di energia agroforestale.

Alcuni esempi possono essere il biogas, il biodiesel o il bioetanolo se pensiamo ai combustibili derivanti da sostanze vegetali.

Oppure anche altre fonti di energia come i biopolimeri oppure le bioplastiche.

Se siete incuriositi o se avete ulteriori chiarimenti da chiedere rispetto alla tipologia di energie che beneficiano di queste agevolazioni potete anche fare riferimento alla risoluzione numero 97 del 2016 dell’agenzia delle entrate.

Questa risoluzione infatti consente di fornire degli ulteriori elementi di chiarimento rispetto all’allargamento del perimetro oggettivo di applicazione della normativa introdotto dalla finanziaria del 2016. Altro esempio che potrebbe essere calzante ai nostri fini è l’attività svolta da un agriturismo che, come potete facilmente immaginare genera ricavi per lo più dall’affitto e locazione degli appartamenti o delle stanze.
Verrebbe quindi da chiedersi se tutti noi possiamo costituire una società agricola semplice, di persone o di capitali. E tuttavia il legislatore è abbastanza cosciente dell’intento del contribuente di ridurre il carico fiscale anche attraverso la costituzione di veicoli societari così costituiti.

Requisiti costituzione società agricola

A tal proposito il legislatore richiede che nella compagine sociale sia presente almeno un socio in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto del fondo.
In questo articolo che trovate qui sotto linkato trovate i nuovi requisiti richiesti per l’imprenditore agricolo professionale.

Imprenditore agricolo professionale requisiti

Come sapete mi piace fornirvi il riferimento normativo che disciplina la qualifica di imprenditore agricolo professionale in modo tale che la possiate studiare autonomamente e verificarne anche la possibile evoluzione normativa nel tempo.

Parliamo dell’articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo numero 99 del 29 marzo 2004.

Per comodità ve lo linko in calce all’articolo nella versione integrale in modo che lo possiate scaricare gratuitamente.

Gli altri soci possono non avere la qualifica di imprenditori agricoli professionali

Tuttavia nelle società di persone, dove esiste il regime della responsabilità illimitata dei soci, viene richiesto che la qualifica professionale di imprenditore agricolo ce l’abbia il socio accomandatario nelle società in accomandita semplice. Da un certo punto di vista il fatto di avere quale socio accomandatario l’imprenditore agricolo potrebbe spostare la responsabilità illimitata sul soggetto che non sta apportando effettivamente il capitale per la costituzione e la gestione della società.

Da parte del legislatore ovviamente questo è garanzia o più che garanzia convincimento che la natura della società agricola semplice sia diretto effettivamente allo sfruttamento del fondo è del terreno.

Requisito formale verso i terzi

La denominazione sociale della società agricola deve essere riportata ogni qualvolta viene indicata in qualsiasi atto o documento. Al pari quindi della S.r.l. unipersonale anche nel caso della società agricola semplice oppure a socio unico si dovrà procedere a indicare non solo nella modulistica per l’apertura della partita Iva ma anche nelle fatture per esempio, nella corrispondenza oppure anche nei contratti di acquisto da fornitori o di vendita verso i clienti.

Come costituire una Società Agricola Semplice

Leggi l’approfondimento: Come si apre una società agricola semplice o SRL: tempi, costi, statuto e requisiti per la costituzione.

Come avete avuto modo di vedere quindi aldilà dei requisiti richiesti per la qualificazione di imprenditore agricolo professionale non vi sono ulteriori elementi particolari che devono caratterizzare la costituzione di una Società Agricola Semplice.

Quest’ultima quindi non si differenzia dal punto di vista dell’iter procedurale di costituzione dalle altre società.

Se volete sapere quindi come si costituisce una società agricola semplice vi segnalo nel seguito il link di approfondimento dedicato alla costituzione delle società.

In questo articolo di taglio pratico e gratuito potete verificare tutti i passi necessari all’apertura di una società e anche un’ipotesi dei tempi e dei costi per farlo. Spero naturalmente vi sia di aiuto.

Nel frattempo vi linko anche l’articolo dedicato ai codici ATECO per la società semplice che vi anticipo nel seguito e che variano a seconda dell’attività che volete porre in essere:

Codice ATECOAttività
01.1Coltivazione di colture agricole non permanenti
01.2Coltivazione di colture permanenti
01.3Riproduzione delle piante
01.4Allevamento di animali
01.5Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali (attività mista)
01.6Attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta
01.7Caccia, cattura di animali e servizi connessi

Scopri tutti i codici ATECO del comparto delle attività agricole.

Vi segnalo, nel seguito, alcuni articoli correlati per l’approfondimento anche degli ulteriori elementi che fanno della società agricola un veicolo societario che può attrarre diverse opportunità di investimento anche per via degli incentivi e delle agevolazioni accennate in premessa.

Stante il rispetto di questi requisiti vi invito anche a leggere l’articolo dedicato alla scelta del tipo di società da costituire dove sono riepilogati i pro e i contri delle singole tipologie.

Possiamo in sintesi concludere che vi è convenienza ad aprire una società agricola nel momento in cui si preveda il rispetto dei requisiti. Si deve poi anche comprendere come lo sviluppo naturale dell’attività potrebbe nel tempo far perdere i requisiti con modifica del regime impositivo. Si dovrà quindi comprendere appieno la sostenibilità del business anche in ipotesi di tassazione ordinaria del reddito prodotto.

Società Agricola Normativa

Art. 2135 del codice civile aggiornato dal comma 423 della Legge Finanziaria pe l’anno 2006;

Risoluzione n.97 2006 Agenzia Entrate

Risoluzione n.98 2016 Agenzia Entrate

Circolare n. 50 2016 Agenzia Entrate


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