Scambi internazionali ed e-commerce: regole e adempimenti IVA in vigore dal 1° luglio 2021

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Last Updated on 17 Settembre 2021

Scambi internazionali ed e-commerce adempimenti

Dal 1° luglio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole e i nuovi adempimenti in materia di Iva negli scambi comunitari e anche internazionali (E-commerce, importazioni, ecc).  Gli adempimenti in materia di Iva, anche per le vendite on line di beni e di servizi verso consumatori finali, potranno essere effettuati tramite i nuovi regimi speciali one stop shop (Oss) e import one stop shop (Ioss).

Sia le imprese UE che quelle extra UE potranno beneficiare del c.d. sportello unico per dichiarare e versare l’imposta dovuta nel solo Stato membro di registrazione/identificazione, relativamente alle forniture transfrontaliere di merci e servizi.

Lo sportello unico è un’opzione che permette al singolo operatore commerciale di non doversi identificare ai fini Iva in ogni Paese membro di consumo.

Il beneficio per gli operatori commerciali è la semplificazione degli adempimenti, per gli stati membri la riduzione dell’impatto dell’evasione dell’Iva negli scambi commerciali. Almeno sulla carta.

Le novità dal 1° luglio 2021: i settori interessati

Prima di analizzare le novità introdotte dal Governo con il D.Lgs. n. 83/2021, GU Serie Generale n. 141 del 15-06-2021, è importante chiarire che con il decreto legislativo in esame, l’Italia non fa altro che recepire le novità dettate a livello europeo. Il riferimento è agli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e la direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE sulle disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni. Il riferimento è al c.d. pacchetto e-commerce.

La nuova disciplina applicabile dal 1° luglio 2021 riguarda le seguenti operazioni:

  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni (articolo 14, paragrafo 4, comma l, e articolo 14-bis, paragrafo 2, della direttiva IVA);
  • le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi (articolo 14, paragrafo 4, comma 2, e articolo 14-bis, paragrafo l, della direttiva IVA);
  • le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno dell’Unione europea a non soggetti passivi, facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche (articolo 14-bis, paragrafo 2, della direttiva IVA);
  • le forniture di servizi a non soggetti passivi da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno dell’Unione europea o di soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Unione europea, ma non nello Stato membro di consumo.

Le nuove disposizioni:

  • modificano i regimi speciali esistenti (Mini one stop shop), previsti dalla direttiva Iva (sistema non Ue e sistema Ue) limitati, ad oggi, ai soli servizi digitali;
  • introducono un nuovo regime speciale di importazione (IOSS).

Analizziamo le principali novità.

Le novità per l’e-commerce e per i beni importati di valore fino a 150 euro

Il nuovo articolo 2-bis del DPR 633/72, decreto Iva, dispone che le seguenti cessioni di beni nei confronti dei consumatori finali si considerano effettuate dal soggetto passivo (fornitore presunto), che facilita le stesse tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea;
  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Dunque, il soggetto passivo (fornitore presunto) che facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le cessioni dei suddetti beni, si considera cessionario e rivenditore di detti beni.

Da qui l’obbligo in capo allo stesso soggetto degli adempimenti in materia di Iva.

Attenzione, in deroga alle regole generali che individuano il momento di effettuazione dell’operazione, ex art. 6 del DPR 633/72, l’operazione si considera effettuata nel momento in cui si ha l’accettazione del pagamento del corrispettivo.

La norma deroga al primo e al quarto comma del citato articolo 6, in quanto non rilevano né la consegna del bene, né l’emissione della fattura.

Adempimenti anche tramite IOSS

In considerazione di quanto detto sopra, gli adempimenti in materi di Iva possono essere effettuati sulla base di due regimi speciali.

Con il primo regime speciale, ex art.74 sexies.1 del decreto Iva, viene introdotto il c.d. regime IOSS, regime di importazione.

I fornitori che vendono i beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell’UE possono riscuotere, presso l’acquirente, l’IVA sulle vendite a distanza di beni di valore non superiore a 150 euro. Grazie allo sportello unico per le importazioni (IOSS) è possibile dichiarare e versare mensilmente l’Iva in questione.

Dal 1° luglio 2021, tutti i beni commerciali importati in UE sono soggetti a IVA, indipendentemente dal loro valore. Difatti, è eliminata l’esenzione dall’Iva per le importazioni di merci entro il valore di 22 euro. Rimane vigente l’esenzione dai dazi doganali per le merci di valore non superiore a euro 150.

L’IVA è dovuta come parte del prezzo da versare tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS) al tasso previsto dal paese di residenza dell’acquirente. Se si ricorre allo IOSS, l’importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto nell’UE è esente da IVA. L’IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall’acquirente. Il ricorso a tale regime speciale (IOSS) non è obbligatorio (fonte portale Agenzia delle entrate).

Possono accedere al regime Ioss, direttamente o tramite un rappresentante fiscale:

  • i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero;
  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato;
  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea;
  • i soggetti passivi stabiliti in paesi terzi (con i quali l’Unione europea non ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento UE n. 904/2010), che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato.

Tra i soggetti passivi suindicati rientrano anche le interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza di beni provenienti da Paesi terzi (ossia non UE).

Sempre per gli stessi beni, ossia vendita a distanza di beni importati da territori ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, è invece istituito un ulteriore regime speciale, ex art.70.1 del decreto Iva. Ulteriore regime applicabile se non si opta per lo IOSS.

Sono interessati gli operatori postali e i corrieri che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell’imposta. I soggetti citati riscuoteranno l’IVA dal cliente prima della consegna e la verseranno alle autorità preposte.

In Italia, il regime speciale in parola è gestito dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Naturalmente si deve trattare di beni immessi in libera pratica nello Stato membro nel quale termina la spedizione o il trasporto.

I beni importati nell’ambito di tale regime speciale sono assoggettati all’aliquota IVA ordinaria (articolo 16, comma l, del decreto n. 633), ferma restando la possibilità, da parte della persona alla quale i beni sono destinati, di optare per la procedura di importazione (di cui all’articolo 67 del decreto IVA) per avvalersi di una eventuale aliquota IVA ridotta (vedi dossier ufficiale della Camera dei deputati).

Per quanto riguarda le merci importate con un valore intrinseco superiore a 150 euro non sono previste modifiche alla riscossione dei dazi doganali e dell’Iva.

Dal MOSS all’OSS: le novità dal 1° luglio

Sempre dal 1° luglio si amplia sia a livello soggettivo che oggettivo l’operatività del Regime MOSS, che confluisce nei nuovi regimi OSS e IOSS.

Infatti, il nuovo regime OSS UE, ex art. 74 sexies, trova applicazione per i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, anche se facilitate da piattaforme, e per le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello Stato facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche (nuovo articolo 2-bis, comma l, lettera a)).

Il regime ora include:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Un’importante novità riguarda l’introduzione di un’unica soglia di protezione.

Nello specifico, nei rapporti B2C:

  • fino a 10.000 euro l’Iva si applica nel paese del cedente;
  • superato tale importo (acquisti totali effettuati da persone fisiche di uno stato membro, iva esclusa), si applicano le regole generali con obbligo di aprire una posizione iva in ciascun stato membro di consumo.

Obbligo che può essere superato con l’iscrizione all’Oss.

Attenzione però, la soglia di protezione vale solo per:

  • servizi TTE transfrontalieri;
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni (vedi definizione contenuta al nuovo art. 38-bis aggiunto al D.L. n. 331/1993).

Dunque, in linea generale, gli operatori commerciali sono tenuti ad addebitare l’aliquota IVA del paese europeo di residenza del cliente fin dalla prima vendita e non solo al raggiungimento di una determinata soglia. Salvo quanto detto sulle soglie di protezione.

Ad ogni modo, effettuata l’iscrizione all’OSS, è disposto l’obbligo di presentazione di apposita dichiarazione trimestrale. Nello specifico, la Dichiarazione Iva OSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS (per coloro che si sono identificati in Italia). La Dichiarazione ha cadenza trimestrale. Le scadenze per presentare la Dichiarazione sono le seguenti: 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre. Stesse scadenze per i versamenti Iva risultanti dalle stesse dichiarazioni.

Attenzione, non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Se un fornitore diretto o un marketplace decide di avvalersi del regime in esame, l’opzione vale  per tutte le cessioni e le prestazioni che rientrano in tale regime.

L’OSS non UE

Novità specifiche riguardano anche il MOSS non UE. Grazie alle novità apportate dal D.Lgs. n. 83/2021, il regime MOSS non UE è esteso anche ai servizi diversi da quelli di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE (servizi T.T.E.).

Da qui, sarà possibile optare per il nuovo regime OSS non Ue (in cui confluisce il MOSS), ex art. 74 quinquies del decreto Iva, per tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta nell’Unione europea. Viene, inoltre, previsto che i soggetti passivi che accedono al regime MOSS non UE, per tutti i servizi verso i clienti (B2C – business to consumer) che rientrano nel regime, sono esonerati dagli obblighi di emettere le fatture, della tenuta dei registri IVA e della presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l’IVA per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell’UE.

Rimangono invariate le regole di individuazione del luogo in cui è effettuata la prestazione ai fini dell’esigibilità dell’imposta.

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