Ritardo pagamento fattura: cosa fare con il cliente debitore cattivo pagatore

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

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Cosa fare con una fattura in ritardo di un cliente che si dimostra cattivo pagatore e come comportarsi. Quanto valgono gli interessi di mora e quali diritti ho e come esercitarli per la riscossione del credito ed il recupero dell’insolvenza

Sono domande che richiedono non solo di avere esperienza nella negoziazione e nello sviluppo della rete commerciale ma necessita anche di conoscere quali sono i propri diritti nei confronti dei cattivi pagatori.

Prima di arrivare al recupero dei credito azionando le vie legali e anche meglio procedere con una moral suasion nei confronti del cliente.


I ritardi nelle transazioni commerciali sono disciplinati dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

A tal proposito il Ministero dell’economia e delle finanze comunica semestralmente il saggio di interesse valevole per i ritardi nelle transazioni commerciali che deve aggiungersi a quello stabilito a livello europeo. Aggiungersi mi raccomando, non sostituirsi. Quello nazionale infatti è quasi solitamente vicino allo zero % mentre quello europei si attesta intorno all’8%.

Come comportarsi in caso di ritardo nel pagamento della fattura


Facciamo però un passo indietro e vediamo come comportarsi in caso di ritardo nella fattura.
Prima di tutto è necessario comprendere di quale tipologia di cliente stiamo parlando in quanto rispetto al mio portafoglio clienti.

Potremmo trovarci di fronte ad un cliente che ricopre una percentuale significativa del mio fatturato. Motivo per cui procedere rivendicando i propri diritti non sarebbe cosa buona e giusta e potrebbe esporvi al rischio di perdita del cliente.

Altro elemento da prendere in considerazione è il suo track record di ritardati o omessi pagamenti.
Se è n cattivo pagatore sempre ma alla fine paga è lecito conveniente domandarsi se non stimare solo a livello di flussi di cassa interni se non sia sufficiente fare i conti con una dilazione media di pagamento superiori ai tempi di scadenza della nostra fattura.

Tuttavia in questi casi è necessario comprendere se non sia esposto a difficoltà finanziarie nell’approvvigionamento di risorse finanziarie che potrebbero mettere in difficoltà lui e quindi indirettamente esporre a rischio di insolvenza o ritardo l’esazione del vostro credito a rischio di mancato incasso o di svalutazione del credito nel bilancio di fine anno con impatti diretti sul conto economico della vostra società.

Per effettuare questa verifica si potrà ricorrere alla conoscenza di qualsiasi altro fornitore o cliente che potrebbe avere informazioni sul vostro cliente o anche richiedere una semplice visura storica scaricandosi i bilanci dalla camera di commercio per verificare lo stato economico e patrimoniale del soggetto in questione.

Prima mossa

La prima mossa è la consueta call telefonica di cortesia in cui si ricorda la scadenza del credito e l’importo e ricordando che la prestazione è stata resa e conforme alle disposizioni contrattualmente definite. Solitamente indirizzata alla persona referente del contratto.

Seconda mossa

Se non si hanno delle risposte chiare e scritte forse meglio attendere un altro po’ e andare in escalation solitamente sul responsabile e successivamente sul capo area.

Terza mossa

Laddove la mancata esazione e soddisfacimento del vostro credito perseveri e il rischio di insolvenza si aggravi per via della situazione patrimoniale o economica della controparte allora meglio procedere con azioni più decise quali per esempio quella di una raccomandata in cui si ricorda che il ritardo nei pagamento delle transazioni commerciali genera dal primo giorno di ritardo l’applicazione automatica di interessi di mora ad un tasso che un comune investitore se lo sognasse non correndo un importante rischio.

Come potete vedere nell’articolo dedicato al tasso di interesse di mora vigente parliamo di una percentuale intorno al 9% su base annua. Per darvi un’idea se avete un credito scaduto da un ano di 1.000 euro il vostro debitore dovrebbe riconoscervi 90 euro aggiuntivi su quel fattura pagata in ritardo.
Non è necessario alcuna procedura automatica in quanto gli interessi di mora decorrono automaticamente. Non serve più la letterina formale dell’avvocato che avreste dovuto pagare per esercitare i vostri diritti ma la messa in mora è automatica.

I nuovi interessi di mora scattano dal primo giorno di scadenza delle fattura senza bisogno di mettere in mora il debitore moroso o cliente che non paga le nostre fatture e qui cerchiamo di fornire alcune informazioni utili per capire come calcolarli.

Interessi di mora vigenti oggi

Se anche in questo modo non siete riusciti a riscuotere il vostro credito e il debitore è ancora in bonis ossia non è fallito potete sempre ricordare che potreste farlo fallire voi e fallire per non pagare una fattura sarebbe alquanto poco conveniente.

Per aiutarvi nel fare questo suggerirei di ricorrere ad un avvocato o a una società di recupero dei crediti di fiducia che applica delle procedure standard. Ce ne sono molti sul mercato e per identificare quella che fa per voi dovreste valutare il loro recovery rate, ossia il tasso di recupero rispetto al montante di credito gestito e anche i tempi che impiega per recuperare i crediti in media, nonchè anche il loro tariffario e anche quanto è presente sul territorio.

Come funzionano gli interessi di mora

Fino al 31 dicembre 2012 per il ritardo nei pagamenti nell’ambito di debiti di natura commerciale non solo tra imprese ma anche tra imprese e pubblica amministrazione era necessaria la preventiva messa in mora del debitore.

Cosa cambia dal 2013?

Invece dal primo gennaio 2013 scatta l’automatismo dal giorno successivo del mancato pagamento del debito. Questo vale sia per le prestazioni di servizi sia per la cessione di beni. Le novità si applicano sui nuovi contratti conclusi dal primo gennaio 2013 mentre per il settore agro-alimentare da quelli stipulati dal 24 ottobre 2012. Questo è quanto approvato dal Senato della Repubblica il 20 Dicembre e che prende il nome di Legge di Stabilità 2013.

Da quando scattano i nuovo interessi di mora

L’automatismo dei nuovi interessi di mora scatta da quando il debito si considera scaduto (anzi dal giorno successivo per essere precisi).

Ma quando il debito oggi si considera scaduto?

Il Decreto 192 del 2012 fissa dei termini a partire dai quali scattano gli interessi moratori che corrispondo al trentunesimo giorno successivo a quello di scadenza del credito che coincide con la ricezione della fattura o dei beni da parte del debitore (o dell’ultimazione della prestazione di servizi se si tratta di servizi) e che può essere esteso al sessantunesimo giorno dalle parti ma non oltre.

Se i due termini non corrispondono prevale la disponibilità del bene o l’ultimazione del servizio rispetto alla data di ricevimento della fattura.

Crediti verso la Pubblica Amministrazione

In questo caso invece il termine è fermo a 30 giorni salvo pattuizione contrattuale scritta tra le parti e semprechè non sia iniqua nei confronti del debitore. Ovviamente il problema è stabilire cosa si intenda per iniqua. Peccato perchè dietro questa parola forse non cambierà nulla rispetto alla previgente versione normativa.

Fattispecie particolari nel settore pubblico

Eccezione fanno alcune tipologie di imprese pubbliche come quelle del settore sanitario, o le imprese della PA che sono obbligate a rispettare i requisiti di trasparenza per cui il termine viene automaticamente inteso a 60 giorni.

Tabella con gli interessi di mora

TABELLA dei TASSI DI MORA ex d.lgs. 231/2002
DalAlTasso
B.C.E.
Maggiora
zione
Totale
01/07/200231/12/20023,35%7,00%10,35%
01/01/200330/06/20032,85%7,00%9,85%
01/07/200331/12/20032,10%7,00%9,10%
01/01/200430/06/20042,02%7,00%9,02%
01/07/200431/12/20042,01%7,00%9,01%
01/01/200530/06/20052,09%7,00%9,09%
01/07/200531/12/20052,05%7,00%9,05%
01/01/200630/06/20062,25%7,00%9,25%
01/07/200631/12/20062,83%7,00%9,83%
01/01/200730/06/20073,58%7,00%10,58%
01/07/200731/12/20074,07%7,00%11,07%
01/01/200830/06/20084,20%7,00%11,20%
01/07/200831/12/20084,10%7,00%11,10%
01/01/200930/06/20092,50%7,00%9,50%
01/07/200931/12/20091,00%7,00%8,00%
01/01/201030/06/20101,00%7,00%8,00%
01/07/201031/12/20101,00%7,00%8,00%
01/01/201130/06/20111,00%7,00%8,00%
01/07/201131/12/20111,25%7,00%8,25%
01/01/201230/06/20121,00%7,00%8,00%
01/07/201231/12/20121,00%7,00%8,00%
01/01/201330/06/20130,75%8,00%8,75%
01/07/201331/12/20130,50%8,00%8,50%
01/01/201430/06/20140,25%8,00%8,25%
01/07/201431/12/20140,15%8,00%8,15%
01/01/201530/06/20150,05%8,00%8,05%
01/07/201531/12/20150,05%8,00%8,05%
01/01/201630/06/20160,05%8,00%8,05%
01/07/201631/12/20160,00%8,00%8,00%
01/01/201730/06/20170,00%8,00%8,00%
01/07/201731/12/20170,00%8,00%8,00%
01/01/201830/06/20180,00%8,00%8,00%
01/01/201930/06/20190,00%8,00%8,00%

Nel caso in cui la transazione commerciale abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e agroalimetari si applicherà la maggiorazione del 4% e x Art. 62, comma 3, D.L. 1/2012.

Novità 2020

Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo  n.  231/2002,  come modificato dalla lettera e), del comma 1, dell’art.  1,  del  decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio  – 30 giugno 2020 il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento

Esempio di calcolo degli interessi di mora

Se facciamo un esempio e prendiamo 1.000 euro non dovute dal primo gennaio 2014 e si decide di transare e arrivare fino ala pagamento con applicazione degli interessi di mora al 30 giugno 2015 questo sarà il calcolo

Calcolo interessi 
Dal:Al:Tasso:Giorni:Capitale:Interessi Euro:
01-01-201430-06-20148.25%181€ 1.000,00€ 40,91
01-07-201431-12-20148.15%184€ 1.000,00€ 41,08
01-01-201530-06-20158.05%181€ 1.000,00€ 39,92
Totale interessi:€ 121,92
Capitale+interessi:€ 1.121,92

Calcolo interessi

La formula per calcolare gli interessi di mora come vedete è la stessa prevista per il calcolo degli interessi al tasso di interesse o saggio legale ossia si prende valore nominale del debito dovuto o la somma stabilita si moltiplica per il tasso di interesse di mora vigente in quel periodo lo si divide per 365 giorni e lo si rimoltiplica per il numero dei gironi che vanno dalla data di omesso versamento alla data in cui stabilite si effettuerà il pagamento o la firma di un accordo con il creditore.
Quello che è difficile reperire forse potrebbe essere la tabella che trovate nel seguito con l’applicazione per ciascun semestre degli interessi di mora.

Cosa si riscontra nella prassi commerciale

Nonostante tutto devo segnalare che nella prassi commerciale vuoi per la crisi di liquidità vuoi per ragioni di natura commerciale non riscontro mai l’applicazione di interessi di mora se non quando si va a litigare in tribunale o non si riesce a trovare un accordo extra giudiziale che, nella maggior parte dei casi, finisce nella migliore delle ipotesi al riconoscimento degli interessi legali che sono, come avete visto, ben più bassi rispetto a quelli di mora.

Però a mio avviso già effettuare il calcolo degli interessi di mora costituisce un’importante strumento per andare poi a transare con la controparte inadempiente in quanto le somme effettivamente spettanti sono ben più alte della sola quota dovuta a fronte del credito nominale.

Cosa sono le transazioni commerciali

La definizione di “ transazione commerciale ” deve essere rintracciata in qualsiasi contratto concluso dopo l’8 agosto 2002 tra imprese o lavoratori autonomi aventi ad oggetto in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento del relativo corrispettivo. Per imprese si intendono quindi sia società di persone sia società di capitali e anche i soggetti che esercitano attività di prestazioni di lavoratore autonomo, arti o professione.

Cosa fare con il debitore moroso

Come mettere in mora il cliente che non paga le fatture

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 231 del 2002, Decreto legislativo 192 del 2012 (legge che recepisce la Direttiva UE 2011/7/UE

Articolo 26 DPR 600 1973

Trattamento IVA Interessi di Mora

Fatturazione interessi legali, di mora, dilazioni di pagamento

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