Proposta di Legge: Misure per la promozione dell’imprenditoria giovanile e femminile

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Al fine di conoscere meglio le persone che ricoprono ruoli politici e i partiti da cui provengono e anche per farsi un’idea di chi andiamo a votare ho deciso di inaugurare una nuova stagione in cui segnalare le proposte di legge che a mio personalissimo avviso spiegano in modo inequivocabile di che pasta sono fatti.

La bilancia vedrà contrapposti il mero tornaconto personale e l’ideale di un paese migliore in cui vivere. Solo in rarissimi casi una proposta di legge permetterà di soddisfare per il singolo entrambi per cui il dissidio interiore so che farà vibrare alcuni di voi. Altri sceglieranno il tornaconto diretto o indiretto, altri saranno puro ideale anche contro sè stessi e la propria famiglia, altri sapranno mediare. Spero vi serva a formare un’idea più consapevole e riflettere su chi votate e per cosa votate.

Non c’entra nè destra nè sinistra, nè centro-destra nè centro-sinistra, nè liberali nè democratici, nè grillini nè salvini… c’entra il buon senso e la capacità critica del singolo e quella di saper prendere delle decisioni.

Non abbiamo certezze se non quella di non sapere dov’è la verità ma avere una smaniosa voglia di approfondire e confrontarci l’un l’altro su piano che non sia lo scontro verbale ma il coraggio di scrivere e portare elementi utili alla discussione.
Per cui sentitevi liberi di commentare a vostro piacimento quando leggerete le proposte, valutando il peso delle proposte, gli elementi portati a supporto, dati incontrovertibili portati a sostegno delle proprie proposte affinchè queste non sembrino essere strampalate richieste di favorire piccole minoranze.

In calce troverete chi l’ha scritta e il partito per cui militava. Non andate subito a leggere chi l’ha scritta ma prendetevi il tempo di leggerla in modo asettico per valutarne la bontà… laddove la rinveniate naturalmente.

Misure per la promozione dell’imprenditoria giovanile e femminile

Presentata il 7 maggio 2019 n. 1832

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende promuovere l’espansione dell’imprenditorialità diffusa, introducendo alcune misure per agevolare la nascita di micro imprese giovanili e femminili. Molte donne e parecchi giovani, infatti, vogliono diventare imprenditori ed è nostro dovere aiutarli con incentivi che sostengano il «cuore produttivo» del Paese. È noto, infatti, che la crisi economica degli ultimi anni ha portato alla chiusura di moltissime imprese, soprattutto piccole e medie. Tra fallimenti, liquidazioni, procedure non fallimentari sono state oltre 200.000 le aziende imprese italiane che sono state costrette a chiudere.
Le conseguenze più drammatiche si sono registrate sul versante occupazionale. In Italia, la disoccupazione negli ultimi anni è cresciuta velocemente. In questo contesto, già così drammatico, a destare ulteriore preoccupazione sono i dati relativi all’imprenditoria giovanile. L’Osservatorio Unioncamere sull’imprenditoria giovanile ha recentemente reso noto che negli ultimi dieci anni, cioè da quando è iniziata la crisi, sono scomparse quattro imprese al giorno. La scomparsa di imprese giovanili, oltre ad essere causata dalla generalizzata crisi economica, è anche riconducibile ad una serie di fattori che sono di ostacolo all’esercizio dell’attività di impresa. Rispetto alle concorrenti europee, le imprese italiane sono penalizzate da un sistema di tassazione tra i più alti in Europa, da un apparato burocratico inefficiente e farraginoso, che costa circa 31 miliardi di euro l’anno alle imprese, nonché da una rigidità del sistema bancario nel concedere crediti.
La mancanza di liquidità, in particolare, sta togliendo la possibilità alle imprese di investire nella crescita e nello sviluppo condannando molte di esse, specie le più piccole, ad una veloce regressione, se non addirittura al fallimento.
Questo fenomeno è particolarmente sentito nel mondo dell’imprenditoria giovanile e soprattutto femminile. Nella situazione generale di forte difficoltà di accesso al credito per le imprese, rispetto al sistema delle piccole imprese nel suo complesso, le donne imprenditrici fanno minore ricorso al credito bancario e, quando lo fanno, ricevono sempre più spesso una risposta totalmente o parzialmente negativa, con condizioni di finanziamento più sfavorevoli.
Nonostante le imprese femminili rappresentino una realtà sempre più importante per il nostro Paese, gli ostacoli che esse incontrano nel fare impresa in Italia sono molti ed è proprio per questo motivo, insieme agli altri motivi sopra esposti, che si ravvisa l’esigenza di un intervento normativo volto ad agevolare la nascita delle imprese femminili e giovanili in Italia.
Tutte queste imprese, se sostenute nel loro sviluppo, possono contribuire in maniera determinante al rilancio dell’economia italiana, offrendo al Paese la possibilità di portarsi a livelli competitivi con gli altri Paesi europei.
La presente proposta di legge prevede, quindi, l’intervento del fondo di garanzia, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore dei giovani di età compresa tra 18 e 35 anni e delle donne, a prescindere dall’età anagrafica, che avviano una nuova attività imprenditoriale. Il finanziamento, per un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro, deve essere destinato all’acquisizione di beni e servizi direttamente collegati all’attività di impresa. Il venir meno dei requisiti richiesti per l’accesso ai benefìci comporta la revoca del finanziamento.
L’intento della presente proposta di legge è, in sintesi, quello di prevedere misure concrete per rilanciare l’imprenditoria giovanile e femminile.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

  1. Al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo e di favorire l’imprenditorialità diffusa, le disposizioni della presente legge sono volte a sostenere l’avvio di nuove microimprese giovanili e femminili, nel rispetto delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti «de minimis», di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
2. Ai fini della verifica della loro compatibilità con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le disposizioni della presente legge sono comunicate alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato, prima che ad esse sia stata data esecuzione.

Art. 2.
(Soggetti beneficiari)

  1. Gli uomini, di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, e le donne, a prescindere dall’età anagrafica, residenti in Italia, che si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che, per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti a una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati o hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente, e che avviano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’attività imprenditoriale, nelle forme previste dalla presente legge, usufruiscono delle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 3 per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di inizio dell’attività di impresa. 
2. Ai fini della presente legge, l’attività di impresa può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, ovvero in forma di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa o di società a responsabilità limitata, purché i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo siano posseduti dalla maggioranza dei soci.
3. L’attività di impresa può riferirsi a qualsiasi iniziativa relativa alla produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato o dell’industria ovvero alla fornitura di servizi in favore di imprese appartenenti a qualsiasi settore.
4. In ogni caso il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese di cui al presente articolo non può essere superiore a cinque unità, esclusi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di lavoro a contenuto formativo.

Art. 3.
(Agevolazioni finanziarie)

  1. Per il periodo di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge, in favore delle microimprese che possiedono i requisiti di cui al citato articolo 2, è concesso l’intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, per una parziale assicurazione dei crediti concessi dagli istituti di credito.
2. I crediti agevolati di cui al comma 1 possono essere destinati esclusivamente:

a) all’acquisto, alla costruzione, all’ampliamento o all’ammodernamento del laboratorio o del locale adibito all’esercizio delle attività della microimpresa risultanti dalla certificazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, compresi l’acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio o del locale, le spese per lavori e per l’installazione di impianti finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro e le relative spese tecniche;

b) all’acquisizione di aziende o di loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compresi l’avviamento e le scorte di materie prime e di prodotti finiti;

c) all’acquisto di macchine o di attrezzature nuove, compresi gli autoveicoli aventi caratteristiche strettamente correlate alle attività esercitate dalle microimprese;

d) all’acquisto di software, diritti di brevetto, licenze, know-how, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;

e) al sostegno di sistemi fieristici di rilevanza nazionale;

f) all’acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

3. La destinazione aziendale del bene e del servizio oggetto del finanziamento, che deve essere formalmente dichiarata e comprovata da idonea documentazione al momento della richiesta del finanziamento, deve essere mantenuta per l’intero periodo di cui all’articolo 2, comma 1, a pena di revoca del finanziamento stesso. Il finanziamento è altresì revocato qualora l’impresa che ne ha beneficiato delocalizzi la produzione dei beni o servizi oggetto del finanziamento stesso in Stati che non sono membri dell’Unione europea né dello Spazio economico europeo. Il finanziamento non può comunque riguardare la quota della spesa sostenuta dall’impresa a titolo di imposte.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attuazione delle norme della presente legge, anche prevedendo la stipula di un’apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e i rappresentanti degli istituti di credito e delle associazioni di impresa.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

PROPOSTA DI LEGGE N. 1832d’iniziativa del deputato MINARDO

ELETTO NELLA CIRCOSCRIZIONE  SICILIA 2

COLLEGIO DI ELEZIONE collegio plurinominale SICILIA 2 – 02

LISTA DI ELEZIONE  FORZA ITALIA

PROCLAMATO  il 19 marzo 2018

Come potrete immaginare ve ne sono diverse di proposte di legge come alcune che riporto nel seguito. Navigando nel sito ne potete trovare altre.

http://www.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/proposta-legge-abolizione-limite-uso-contante/44511/

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