Paga Minima oraria: come funziona il salario minimo, calcolo e cosa succede se non viene rispettato

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viene introdotto il salario minimo orario al fine di garantire ad ogni lavoratore un trattamento economico equo. Parliamo di una paga minima oraria che dovrà essere corrisposta a tutti. Subito mi viene in mente quanto non mi pagavano quando facevo il praticantato da dottore commercialista e tanti gli amici quello da avvocato. Tuttavia qualcosa mi dice che anche in questo caso sarà prevista qualche clausola di esonero anche per i tirocinanti.

Tuttavia guardiamo al lato importante della novità normativa.

Come sancito dall’articolo e, più precisamente, come sancisce l’articolo 36 della Costituzione «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Detto articolo non si limita a stabilire che la retribuzione debba essere proporzionata al lavoro secondo criteri oggettivi, quali la qualità e quantità della prestazione, ma prevede anche che essa debba essere sufficiente a soddisfare i bisogni e le esigenze fondamentali personali e familiari del lavoratore affinché egli possa vivere una vita «libera e dignitosa». La norma costituzionale non ha solo un valore programmatico di vincolo per il legislatore tenuto ad attuare il principio in essa contenuto, ma individua un precetto idoneo a regolare direttamente il rapporto di lavoro. Il che vuol dire che al lavoratore è riconosciuto un diritto indisponibile a una retribuzione che sia proporzionata e sufficiente. Tuttavia, ad oggi, non è previsto un salario minimo stabilito a livello legislativo per tutti i lavoratori subordinati ma è l’articolo 2099, comma secondo, del codice civile ad attribuire, in via primaria, alla contrattazione collettiva il compito di stabilire la misura della retribuzione dovuta dal datore di lavoro al prestatore.

Saranno i giudici del lavoro, sulla base del medesimo articolo, in assenza di pattuizione tra le parti ovvero nell’ipotesi di retribuzione insufficiente, a dover tradurre nel concreto i princìpi sanciti dall’articolo 36 della Costituzione.

La giurisprudenza, in assenza di una disposizione legale che individui il salario minimo orario, ha costantemente stabilito che il datore di lavoro, nei casi sopra citati, deve corrispondere un emolumento equivalente alla retribuzione minima prevista nei contratti collettivi di categoria o del settore produttivo di appartenenza del lavoratore, integrando i medesimi con il requisito della sufficienza voluto dall’articolo 36 Costituzione.

Il disegno di legge, proprio per superare tale impostazione, prevede – come già accennato – all’articolo 1 l’istituzione del salario minimo orario e all’articolo 2 lo definisce come la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore individuandone anche la misura corrispondente a nove euro all’ora al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Incremento ISTAT paga minima oraria: come funziona

Il medesimo articolo ne prevede anche, ogni anno, l’incremento secondo i parametri dell’ISTAT. L’articolo 3 contiene le norme di attuazione: sarà un decreto ministeriale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad individuare i contratti a cui estendere la disciplina del salario minimo orario nonché le eventuali esclusioni da tale disciplina.

Incremento della paga oraria minima

Con il medesimo decreto verranno individuate anche le modalità di incremento dei salari superiori all’importo del salario minimo orario. L’articolo 4 prevede una sanzione per le pubbliche amministrazioni che intrattengano rapporti o eroghino contributi a soggetti che non garantiscono il salario minimo orario ai propri lavoratori: in tali casi il contratto sarà radicalmente nullo e tali soggetti verranno esclusi da eventuali contributi o finanziamenti.

L’articolo 5 individua parallelamente una sanzione per il datore di lavoro che corri­ sponda ai lavoratori una retribuzione infe­riore a quella stabilita dall’articolo 2 del presente disegno di legge. L’articolo 6 è la norma finale nella quale si precisa che dalla data di entrata in vigore della legge i salari inferiori al minimo sala­ riale saranno integrati fino a tale importo minimo mentre quelli superiori saranno ripa­rametrati, in aumento, sulla base di quanto indicato nel decreto ministeriale di cui al­ l’articolo 3.

Al fine di dare attuazione al diritto di
ogni lavoratore a una retribuzione proporzio­nata alla quantità e alla qualità del suo la­ voro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e di­gnitosa, come sancito dall’articolo 36 della
Costituzione, è istituito il salario minimo
orario.

IL salario non può essere inferiore a 9 euro al netto dei contributi previdenziali e assi­stenziali

Salario Minimo Orario

Per salario minimo orario si intende la
retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.

Il valore orario del salario non può essere inferiore a 9 euro al netto dei contributi previdenziali e assi­stenziali e si applica a tutti i rapporti aventi
per oggetto una prestazione lavorativa.

Il salario minimo orario è incrementato
il 1° gennaio di ogni anno
in base alla va­riazione dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati definito
dall’Istituto nazionale di statistica.
Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Mi­nistro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono individuati, previo ac­cordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativa­ mente più rappresentative sul piano nazio­nale:
a) i contratti di importo inferiore a 9
euro a cui estendere le disposizioni di cui
all’articolo 2 nonché i casi di esclusione
dall’applicazione del salario minimo orario;
b) le modalità di incremento dei salari
di importo superiore al salario minimo ora­rio.

Art. 4. (Nullità dei contratti della pubblica amministrazione) – Le pubbliche amministrazioni non sti­pulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano
rapporti o a cui erogano benefìci retribuiscono i propri lavoratori con compensi di
importo inferiore al salario minimo orario.

Il mancato rispetto di quanto stabilito
dal comma 1 comporta la nullità del con­
tratto o l’esclusione dai benefìci.

MULTE IN CASO INOSSERVANZA della PAGA MINIMA ORARIA

Il datore di lavoro che, in violazione
delle disposizioni in materia di salario mi­ nimo orario di cui agli articoli 2 e 3, corri­ sponde al lavoratore compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla san­zione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.

Art. 6. (Norma finale) – Fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in es­ sere alla data di entrata in vigore della presente legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all’aumento proporzionale dei li­ velli retributivi superiori, secondo le moda­lità stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, fino ai successivi rinnovi.

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