Monopattini & Nuovo Codice della strada: divieti, multe, sanzioni sequestri, cosa si può fare e non,

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Last Updated on 19 Aprile 2021

Pronto il nuovo codice della strada che prevede l’utilizzo dei monopattini con modifiche nelle modalità di circolazione degli stessi, dalle dotazioni tecniche, previsioni sulle modalità di conduzione e trasporto e financo agli orari in cui è consentito utilizzarlo.

Monopattini elettrici: cosa sono, definizione giuridica riferimenti normativi

L’articolo 2, comma 1, della proposta C. 2675 introduce la seguente definizione dei monopattini elettrici:
a) caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 4 giugno 2019;
b) assenza di posti a sedere;
c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kilowatt (kW);
d) segnalatore acustico;
e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui all’articolo 4;
f) marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE del 17 maggio 2006.

Codice Monopattini: a chi si applica

Si ricorda che il nuovo codice si applicherà ai seguenti mezzi: i Segway, gli Overboard, monowheel, dispositivi di tipo auto-bilanciato, monopattini

Mezzi la cui potenza massima del motore elettrico è di 500W.

Clacson e luci obbligatori

Per tutti i dispositivi è stato richiesto il segnalatore acustico. Il decreto prevede che solo i dispositivi dotati di luce anteriore (bianca o gialla) e posteriore (rossa o catadiottri) possano circolare dopo il tramonto, altrimenti vanno condotti a mano.

Il decreto aveva anche rimesso ai Comuni di autorizzare con un proprio provvedimento la circolazione di questi dispositivi in via sperimentale, nonché di prevedere disposizioni per la sosta, esclusivamente in ambito urbano e solo per le parti di strada indicate nella tabella dell’allegato 2 al decreto.

Nelle aree pedonali la circolazione è ammessa per tutti i dispositivi, mentre nei percorsi ciclabili e pedonali, nelle piste ciclabili in sede propria o riservata e nelle zone 30 e nelle strade con limite a 30 Km/h, la circolazione sperimentale era ammessa solo per i Segway e per i monopattini, ma non per gli Hoverboard ed i Monoweheel.

Il nuovo obbligo di condurre a mano i monopattini da mezz’ora dopo il tramonto ancorché provvisti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva

Il comma 75 stabilisce che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kw, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi previsti dal decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019 , siano considerati biciclette (velocipedi).

L’articolo 50 del Codice della strada definisce i velocipedi come “i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo e considera velocipedi anche le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

NO immatricolazione Monopattini

Per tali veicoli non è pertanto prevista l’immatricolazione (che comporta il rilascio di un documento di circolazione) e non è necessario aver conseguito una patente di guida. I ciclisti e quindi anche i conduttori di monopattini e di altri mezzi di micro mobilità elettrica, sono comunque tenuti, al pari dei conducenti degli altri veicoli, ad osservare le norme di comportamento dettate dal Codice della strada.

Esonero Bollo circolazione Monopattini

Le tasse automobilistiche (bollo auto) non sono dovute sui velocipedi.

Sanzioni per potenza nominale superiori

Tuttavia è bene sapere che il comma 75-bis sanziona chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate nel richiamato decreto ministeriale con una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino quando questo abbia un motore termico oppure un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw.

14 anni età per l’uso dei monopattini elettrici

Il comma 75-ter ha stabilito che i monopattini possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possano circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima.


Limiti velocità Monopattini in città

I monopattini non possono superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiata ed i 6 km/h quando circolano sulle aree pedonali.

Bonus Monopattini ancora attivo

Si ricorda altresì che per incentivare la micromobilità elettrica, il “Programma sperimentale buono mobilità”, a fronte della rottamazione di autoveicoli e motoveicoli inquinanti, l’acquisto di velocipedi, biciclette a pedalata assistita e abbonamenti al trasporto collettivo per i residenti nelle aree sottoposte a procedure di infrazione europee per violazione dei limiti di inquinamento dell’aria, è stato esteso, dal decreto-legge n. 34/2020 ai mezzi di micromobilità elettrica, riservando le risorse assegnate al
programma per l’anno 2020 (incrementate di 50 milioni di euro) al finanziamento del bonus ,che copre il 60 per cento della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro.

Viene esteso l’obbligo di avere l’acceleratore o regolatore di velocità anche per i monopattini con velocità fino a 20 km/h.

Sequestro monopattino: quando scatta


Alla violazione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, solo qualora il monopattino abbia un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW oltre ad una multa da 100 a 400 euro.

Uso del casco sul monopattino

Minori di anni 14:

non possono portare il monopattino elettrico

Minori di 18 anni di età

L’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo, conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080, nonché di indossare il giubbotto o le bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità, previsti dal comma 4-ter dell’articolo 162 del codice della strada è previsto per coloro che hanon meno di 18 anni di età.

Maggiori di 18 anni: possono non portare il casco


Regola per l’utilizzo

Viene previsto l’obbligo di reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta, l’obbligo di avere libero l’uso delle braccia e delle mani, l’obbligo di procedere su un’unica fila e non essere affiancati, il
divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Viene inoltre previsto l’obbligo di condurre a mano i monopattini da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità, nelle strade (di cui all’articolo 4, comma 1), in cui è consentita la circolazione dei monopattini, cioè le strade urbane con un limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h).

Per la violazione di queste disposizioni viene prevista una multa da euro 50 a euro 250, senza sequestro del veicolo. Se invece hanno meno di 18 anni viene previsto anche il sequestro nel caso di utilizzo durante la notte.

Tutti in fila indiana con il monopattino

Si dovrà procedere in fila per uno o indiana o su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, che debbano avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che per segnalare la manovra di svolta e che è vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, oltre che di trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo…per cui niente giri in formazione.


La sanzione della confisca o sequestro del monopattino in caso di violazione di tale norma nonché nel caso di circolazione con monopattino di persone di età inferiore ai 18 anni;
Nel caso di violazione della norma che prevede di reggere il manubrio con due braccia la sanzione va da 200 a 250 euro.

La stessa sanzione anche nel caso di divieti di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.


Limite velocità nelle aree pedonali è di 6 km orari e di 20 km/h in tutti gli altri
casi.

Divieto utilizzo monopattini sui marciapiedi se non “a mano”

L’introduzione del limite alla circolazione per i monopattini nelle sole strade con limite a 30 km/h di fatto ne renderebbe molto difficile l’utilizzo, soprattutto nelle grandi città, dove il numero di strade con limite a 30 km/h è molto limitato.


Stesse regole anche per i servizi di sharing

Fermo restando quanto previsto dalla presente legge, quindi fermo restando che le nuove regole della proposta in commento si applicherebbero anche ai servizi di sharing, tali servizi di noleggio, anche in modalità free-floating (cioè con libertà di lasciare il monopattino in qualsiasi luogo non vietato al temine del noleggio), possano essere
attivati esclusivamente con apposita delibera della giunta comunale, nella quale devono essere previsti il numero delle licenze attivabili e il numero massimo dei dispositivi in circolazione.



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