Le spese di sponsorizzazione

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Cosa sono le spese di sponsorizzazione?

Nella prassi aziendale le sponsorizzazioni si configurano comeun modo per aumentare la visibilità aziendale e rappresentano nello stesso tempo un sistema che consente alle imprese di risparmiare sulle tasse consentendo una deducibilità fiscale delle spese.

Preliminarmente occorre evidenziare che nell’ordinamento italiano non si rinviene una definizione univoca di sponsorizzazione.

Sul punto sono stati la dottrina e la giurisprudenza a configurare, in data anteriore al primo intervento legislativo in materia costituito dalla finanziaria del 2008, la sponsorizzazione come un contratto atipico in forza del quale un contraente (impresa o persona fisica) definito sponsor sfrutta, a vantaggio della propria immagine, del proprio marchio o di un determinato prodotto commercializzato, le prestazioni poste in essere da altro soggetto, definito “sponsorizzato” o “sponsee”.

Il contratto atipico di sponsorizzazione è un contratto bilaterale, la cui causa deve rinvenirsi nella funzione economico sociale legata alla diffusione, indiretta, ottenuta dallo sponsor per il tramite della sponsorizzazione.

Lo sponsee, con tale contratto, ottiene quale controprestazione la corresponsione pattuita.

Distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza

La corretta qualificazione giuridica delle spese di sponsorizzazione ha costituito oggetto di vivaci dibattiti giurisprudenziali e dottrinali che possono oramai intendersi superati in seguito agli interventi legislativi in materia.

Un primo intervento si è avuto con la Legge Finanziaria del 2008 cui sono seguite numerose pronunce di legittimità.

Oggi il corretto inquadramento di tali oneri non può prescindere dalla necessaria distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza:

  • Le spese di pubblicità sono dirette alla promozione di prodotti e servizi commercializzati dall’impresa;
  • Le spese di rappresentanza, sono volte all’incremento di prestigio attraverso la promozione e lo sfruttamento dell’immagine e della notorietà dell’impresa e, dunque, non tendono ad un incremento delle vendite.

Con l’introduzione dell’art. 1, c. 33 L. 244/2007 (c.d. Legge Finanziaria del 2008), sono stati delineati i tratti distintivi delle due fattispecie di costi.

Da un lato il tratto distintivo delle spese di rappresentanza si rinviene nella gratuità, dall’altro si parla di un contratto a prestazioni corrispettive in materia di spese di sponsorizzazioni.

La Legge Finanziaria del 2008 ha per la prima volta chiarito che tali oneri rappresentano a tutti gli effetti spese di pubblicità, in quanto finalizzate ad un’aspettativa di ritorno commerciale dell’impresa.

In quanto spese di pubblicità tali spese sono integralmente deducibili.

In ordine alle spese oggetto di contratti di sponsorizzazione, il sistema tributario prevede che ove non vi sia alcun nesso tra l’attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor, le relative spese non possono essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma devono ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti previsti dall’art. 108 del TUIR e dalle disposizioni secondarie attuative (cfr. Cass., 23 marzo 2016, n. 5720).

Tali criteri di distinzione sono stati sanciti recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14049 del 22 maggio 2023.

Secondo la Corte di Cassazione il criterio di distinzione tra le spese di rappresentanza e le spese di pubblicità deve essere individuato anche nella diversità di carattere strategico, degli obiettivi.

La Corte di Cassazione ha puntualmente ribadito che devono qualificarsi come spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite.

Devono invece qualificarsi come spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative che mirano prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le vendite.

Contratti di sponsorizzazione con società e associazioni sportive dilettantistiche: principi di inerenza e congruità

In deroga ai criteri generali di deducibilità di cui al T.U.I.R, l’art. 90, comma 8, della legge finanziaria 2003 (n. 289/2002) prevedeva che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità.

Trattasi, infatti, di spesa diretta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 108, comma 1 del TUIR.

Tale norma risulta oggi di fatto traslata nell’art. 12, comma 3 del d.lgs. n. 36/2021, entrata in vigore il 1 luglio 2023.

Per l’operatività di tale presunzione è necessario tuttavia che ricorrano le seguenti condizioni:

  1.  i corrispettivi erogati devono essere inevitabilmente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
  2. deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.

La norma indica l’importo annuo complessivo entro il quale i corrispettivi erogati a società ed associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, per presunzione assoluta spese di pubblicità.

Ed infatti, nell’ipotesi in cui vengano erogati a società ed associazioni dilettantistiche corrispettivi di ammontare superiore al summenzionato limite annuo, l’eccedenza sarà deducibile secondo le regole ordinarie recate dal TUIR.

In particolare, l’eccedenza sarà deducibile come spesa di pubblicità, a condizione che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.

Relativamente all’applicabilità della presunzione, è stato rilevato che, stante l’esistenza di tale presunzione a carattere assoluto, l’inerenza delle spese di sponsorizzazione ex art. 90, comma 8 citato opera automaticamente, ma solo fino al limite economico annuale indicato.

Tale presunzione si configura quindi come una presunzione legale di inerenza delle spese di sponsorizzazione sino alla concorrenza di euro 200.000, qualora erogate a associazioni sportive dilettantistiche, se sussistono tali elementi:

  1. il soggetto sponsorizzato deve essere una compagine sportiva dilettantistica;
  2. deve essere rispettato il limite quantitativo di spesa;
  3.  la sponsorizzazione deve essere volta a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
  4. il soggetto sponsorizzato deve avere effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (ad esempio: apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco).
Aurelio Salata, avvocato civilista del Foro di Roma, con particolare esperienza nel diritto del lavoro e nella contrattualistica commerciale. Da circa dieci anni assiste prevalentemente piccole e media imprese su tutto il territorio nazionale. Già docente universitario a contratto in materia di protezione dei dati personali, è oggi membro della Commissione Privacy dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed è iscritto negli elenchi degli avvocati che l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America mette a disposizione dei propri concittadini che necessitano di assistenza legale nel nostro paese. Lo Studio Legale Salata è in grado di assistere a tutto tondo le imprese, estere ed italiane, che operano sul nostro territorio. I quattro pilastri su cui verte principalmente l’attività sono: - controllo di gestione volto alla massimizzazione del risparmio fiscale; - gestione dei rapporti di lavoro per un risparmio sul costo del personale; - contrattualistica commerciale finalizzata ad evitare il recupero del credito; - contenzioso giudiziario sia civile che tributario. L’attività professionale dell’avvocato Aurelio Salata è particolarmente apprezzata da società in fase di cambio generazionale o di transizione verso nuovi mercati, anche con riorganizzazione dei sistemi produttivi.

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