Il lavoro del commercialista: chiarimenti

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

stretta di mano

Il dottore commercialista è un professionista che fornisce consulenza ai propri clienti nei rapporti con le imprese private o anche Enti o Pubbliche Amministrazioni, sia nell’ambito del diritto societario e tributario di impresa fornendo quindi assistenza fiscale e consulenza aziendale o anche assistendo imprenditori e professionisti nella loro attività gestionale.

Di cosa si occupa il Dottore Commercialista e quali sono le attività che svolge

In questo articolo analizzeremo dettagliatamente le attività di cui il dottore commercialista può occuparsi e l’iter da seguire per accedere alla professione.
Per un elenco dettagliato delle attività che possono essere svolte da un dottore commercialista vi invitiamo a consultare la normativa contenuta nel Decreto Legislativo numero 139 del 28 giugno 2005.

In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:

a) l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;

b) le perizie e le consulenze tecniche;

c) le ispezioni e le revisioni amministrative;

d) la verificazione e ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;

e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;

f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

3. Ai soli iscritti nella Sezione A commercialisti dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica per l’espletamento delle seguenti attività:

a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall’autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell’accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l’asseverazione della rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche;

b) le valutazioni di azienda;

c) l’assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

d) l’incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l’incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;

e) le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in albi professionali;

f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall’articolo 2409 del Codice civile;

g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi a oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull’andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d’investimento;

h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;

i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili e immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall’articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;

l) l’attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;

m) l’attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici;

n) il monitoraggio e il tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;

o) la redazione e l’asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;

p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;

q) le attività previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell’Albo;

r) assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica per l’espletamento delle seguenti attività:

a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;

b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;

c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;

d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-bis del Codice civile;

e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;

f) il deposito per l’iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l’utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni;

5. L’elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a essi attribuiti dalla legge o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi

In questa sede analizzeremo le attività più comuni svolte dai commercialisti.

Inizio dell’attività

Partendo proprio dall’inizio si occupa di identificare insieme ad un potenziale imprenditore o lavoratore autonomo quali sono le configurazioni societarie che può assumere una iniziativa imprenditoriale secondo i desiderata del cliente. Successivamente quindi lo aiuteranno nella apertura della partita Iva o costituzione di una società.

Il dottore commercialista si occupa della tenuta della contabilità, della predisposizione del bilancio di esercizio e della redazione dei libri contabili previsti dalla normativa civilistica e fiscale (variabili a seconda del regime adottato dall’imprenditore e dal professionista cliente), e della tenuta del libro unico del lavoro quando richiesto. Il commercialista si occupa inoltre della redazione delle dichiarazioni fiscali, della trasmissione telematica delle dichiarazioni elaborate agli enti interessati, nonché di tutti gli altri adempimenti fiscali modello Unico o 730 (a titolo di esempio, invio telematico delle deleghe di pagamento F24, deposito del bilancio, compilazione e invio dei modelli Black List, Intra, operazioni rilevanti ai fini Iva, e così via).

Il commercialista può anche occuparsi di revisione contabile o controllo contabile, purchè abbia compiuto il tirocinio da un commercialista a sua volta in possesso del titolo di revisore. Il dottore commercialista può redigerle dichiarazioni fiscali dei clienti non titolari di partita Iva (730, Unico Persone Fisiche, Red) e fornire consulenza sul pagamento dei tributi locali e su ogni altro aspetto riguardante gli obblighi fiscali. Su incarico dell’autorità giudiziaria, il commercialista può occuparsi di perizie e consulenze tecniche d’ufficio (cosiddette CTU) o di parte (cosiddette CTP), in virtù delle sue competenze nelle materie contabili, economiche e giuridiche (previa iscrizione all’albo dei consulenti tecnici).

Tutte le attività sopraelencate possono essere svolte anche dagli esperti contabili, professione a cui si accede attraverso un percorso meno impegnativo (per accedere al tirocinio, della stessa durata, è sufficiente una laurea triennale in economia) cosa che ritengo non sia giusta nei confronti di chi come me ha dovuto sudare qualche annetto in più per arrivare all’ambito titolo. Ma sono consapevole che l’iter, rispetto a quello europeo, era molto lungo ed il professionista italiano rischiava di perdere competitività anche perchè, non so se lo sapete, la figura del dottore commercialista all’estero non esiste nemmeno. Al più si fa riferimento ad esperto tributario altrimenti si definiscono legali e basta.

Oltre alle attività sopraelencate il dottore commercialista può svolgere in via esclusiva altre attività, che esamineremo di seguito nel dettaglio come per esempio può assistere il proprio cliente in tutte le fasi del contenzioso tributario dinnanzi alle commissioni tributarie e, al pari di avvocati e consulenti del lavoro, può assistere e rappresentare il cliente davanti alle commissioni tributarie provinciali (primo grado di giudizio) e regionali (secondo grado), mentre il ricorso in Cassazione può essere presentato esclusivamente da un avvocato.

Il commercialista può essere nominato dal tribunale competente curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali e ricoprire la carica di sindaco nelle società di capitali. Il commercialista può anche asseverare i business plan di aziende che richiedono finanziamenti pubblici e occuparsi di bilanci sociali (intesi come certificazioni delle metodologie utilizzate dal cliente nella gestione del personale e nei rapporti con l’ambiente).

Come si diventa dottore commercialista: il percorso formativo

Il primo requisito necessario per diventare dottore commercialista è il conseguimento di una laurea magistrale (di secondo livello) in Scienze dell’Economia (classe 64/S) o Scienze economico aziendali (classe 84/S). Dopo il conseguimento della laurea suddetta è necessario un periodo di tirocinio non inferiore ai 18 mesi, effettuato presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all’Albo da almeno 5 anni. Per concludere positivamente il periodo di tirocinio, il tirocinante è tenuto a frequentare con assiduità lo studio del professionista e a partecipare ai seminari professionalizzanti organizzati dall’Ordine locale dei commercialisti.

L’esame di stato da Commercialista

Dopo aver concluso il periodo di tirocinio, l’aspirante dottore commercialista puà partecipare all’esame di stato, che consiste in 3 prove scritte e una prova orale in cui vengono accertate le conoscenze del candidato nelle principali materie oggetto della professione, tra cui ragioneria generale e applicata, tecnica professionale, diritto commerciale e tributario. Vi dico che l’esame è tosto, molto, e le materie da sapere sono svariate, anche se devo dire i temi vertono molto spesso sulle operazioni straordinarie, i controlli del collegio sindacale, le perizie valutative d’azienda ed il contenzioso tributario. Questo giusto per darvi qualche dritta che potrebbe esservi utile in sede di esame. ;-)

Se devo essere sincero comunque l’esame l’ho passato soprattutto perchè all’università ho avuto una brava professoressa che mi aveva fatto studiare molto bene i metodi per valutare l’enterprise value  o valore economico della società, cosa che inaspettatamente mi è tornata utilissima nello scritto.

L’abilitazione

Una volta superato l’esame di stato il candidato ottiene l’abilitazione professionale e può iscriversi all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Per iniziare l’attività di dottore commercialista è necessaria l’apertura della partita IVA e l’iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti. In virtù della complessità della professione di commercialista, il professionista è obbligato a sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati dalla sua attività. Il costo nella quasi totalità dei massimali è inferiore ai mille euro e le convenzioni tra le compagnie assicurazioni ed i singoli Ordini potranno confermare quanto visto dicendo.

Le responsabilità

A tal proposito potete leggere l’articolo dedicato alla responsabilità del commercialista fiscalista consulente

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/iscrizione-registro-revisori-legali-contabili-requisiti-accesso-modalita/36119/

6 Commenti

  1. Dlgs 239/2005 recita: Dottori commercialisti svolgono attività sez A e B ragionieri solo Sez B

    Capo I
    Disposizioni generali
    1. Oggetto della professione.
    1. Agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato «Albo»,
    è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle
    materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
    2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:
    a) l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
    b) le perizie e le consulenze tecniche;
    c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
    d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e
    di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
    e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
    f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti
    pubblici.
    3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica per
    l’espletamento delle seguenti attività:
    a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti,
    pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta
    dall’autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell’accesso e del riconoscimento di
    contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l’asseverazione della rendicontazione
    dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche;
    b) le valutazioni di azienda;
    c) l’assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto
    legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
    d) l’incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali,
    giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l’incarico di
    ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
    e) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o
    enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in albi
    professionali;
    f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall’art. 2409 del codice civile;
    g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di
    emittenti quotate che contengono previsioni sull’andamento futuro e che esplicitamente o
    implicitamente forniscono un consiglio d’investimento;
    h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle
    associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
    i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del
    progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 2,
    comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
    14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall’articolo 2, comma 3-quater, del
    medesimo decreto;
    l) l’attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
    m) l’attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per
    l’accesso a finanziamenti pubblici;
    n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
    o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e
    degli enti pubblici e privati;
    p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative
    vigenti;
    q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell’Albo.
    4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica per
    l’espletamento delle seguenti attività:

    a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione
    contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle
    società di capitali;
    b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti
    tributari;
    c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione
    tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
    d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che
    sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi
    art. 2409-bis del codice civile;
    e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio
    1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti
    da essi controllati o partecipati;
    f) il deposito per l’iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto
    l’utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28 dicembre 2000,
    n. 445 e loro successive modificazioni;
    f-bis) l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di
    impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2411
    .
    5. L’elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale
    dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge e/o da regolamenti. Sono
    fatte salve le prerogative attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi

  2. Qual’e la differenza con il vecchio ragioniere commercialista eccetto la laurea? Poetreste ridisponeste per favore anche in un altro commento e perché sono prossimo a laurearmi e vorrei intraprendere questa professione . Grazie mille.

  3. Scusate mi spiegate se c’’è qualche differenza tra il dottore commercialista e il vecchio rag commercialista ?? Una minima differenza anche per esempio quella di difendere il cliente in tribunale ecc ?? Io sapevo che il rag commercialista è più simile all’esperto contabile … mi sto laureando in economia e vorrei intreprendere questa professione grazie mille

  4. Concordo anche perchè con la fatturazione elettronica gli unici a continuare a strappare onorari al cliente saranno i tecnici informatici. La restante parte o si inventa un nuovo lavoro come consulente spinto, magari puntando sull’internazionalizzazione delle imprese oppure òa vedo dura.

  5. La professione di dottore commercialista è molto varia. Penso però che nel breve i commercialista dovranno spostare il proprio raggio di azione sulla consulenza aziendale, che negli ultimi anni è stata abbandonata per far fronte agli adempimenti fiscali sempre più opprimenti!

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