Investire in Spagna: Guida all’apertura di Imprese, Tassazione società e persone

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Investire in Spagna è una possibilità concreta che deve essere analizzata sia dal punto di vista della fattibilità dell’iniziativa imprenditoriale e della bontà dell’investimento ma anche alla luce delle condizioni economico ed il regime di tassazione previsto dal Governo e dalla Legislazione spagnola.

Al pari di quanto avviene in Italia in Spagna abbiamo l’imposta sulle persone fisiche o l’Impuesto sobre la Renta de las Personas Fìsicas (Irpf) in parte destinata all’erario centrale e in parte alle regioni che in spagna prendono il nome di comunità autonome. Queste ultime sono 17.

Il calcolo e la liquidazione di questa imposta avvengono come in Italia sulla base di scaglioni reddituali che vedremo nel seguito. Le aliquote IRPEF possono essere modificate dai governi regionali così come si sta pensando di fare in Italia ed è stato fatto in passato. Il principio della progressività dell’imposta però è lo stesso per entrambi i paesi.

La fonte normativa delle tasse sulle persone fisiche è la Ley 35/2006 e il regolamento contenuto nel Real Decreto 439/2007 che se conoscete lo spagnolo vi invito a leggere.

La tassazione delle persone fisiche

Al pari di quanto avviene in Italia alle persone fisiche si applica il principio del worldwide income per cui sarete tassati in Spagna per i redditi ovunque prodotti nel mondo se siete considerati residenti fiscalmente in SPAGNA. Ci sono poi le convenzioni contro le doppie imposizioni qualora foste tassati in entrambi i paesi. La convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Spagna la trovate in calce a questo articolo.

Anche per i cittadini non considerati residenti fiscalmente in Spagna si applica un‘imposta sul reddito prodotto dai non residenti (come per esempio un Italiano che investe in Spagna.  Questa imposta si chiama Impuesta sobre la renta de los no residentes, Irnr.

Imposta sul reddito dei non residenti

Definizione di stabile organizzazione (PE)

Ai fini dell’imposta sul reddito dei non residenti (IRNR), quando si comprende che un non residente agisce in Spagna tramite una stabile organizzazione?
Resta inteso che una persona opera attraverso una stabile organizzazione nel territorio spagnolo, quando a qualsiasi titolo ha nelle stesse, in modo continuo o regolare, strutture o luoghi di lavoro di qualsiasi tipo, in cui svolge tutta o parte della sua attività, o agisce in esso per il tramite di un agente abilitato a contrattare, in nome e per conto del non residente, che esercita regolarmente tali poteri.

In particolare, resta inteso che costituiscono stabile organizzazione: la sede della direzione, le filiali, gli uffici, gli stabilimenti, le officine, i magazzini, negozi o altri stabilimenti, le miniere, i pozzi di petrolio o gas, le cave, le operazioni agricole, forestali o zootecniche o qualsiasi altro luogo di esplorazione o estrazione di risorse naturali e lavori di costruzione, installazione o assemblaggio la cui durata supera i 6 mesi.

 

Persona fisica residente in Spagna

Quando una persona fisica è considerata residente in Spagna e quando non è residente?
Una persona fisica è residente nel territorio spagnolo quando si verifica una delle seguenti circostanze:

Che rimane più di 183 giorni, durante l’anno solare, nel territorio spagnolo. Per determinare questo periodo di soggiorno nel territorio spagnolo, verranno conteggiate le assenze sporadiche a meno che il contribuente non dimostri la sua residenza fiscale in un altro paese. Nel caso di paesi o territori di quelli classificati come paradisi fiscali, l’amministrazione fiscale può richiedere la prova della permanenza in esso per 183 giorni nell’anno solare.
Che il nucleo principale o la base delle sue attività o interessi economici risieda in Spagna, direttamente o indirettamente.
Che il coniuge non legalmente separato ei figli minorenni che dipendono da questa persona fisica risiedono abitualmente in Spagna. Questa terza ipotesi ammette la prova del contrario.
Le persone fisiche di nazionalità spagnola che dimostrano la loro nuova residenza fiscale in un paese o territorio classificato come paradiso fiscale non perderanno il loro status di contribuenti per l’imposta sul reddito personale. Questa regola sarà applicata nel periodo d’imposta in cui avviene il cambio di residenza e durante i quattro periodi d’imposta successivi.

Al contrario, una persona fisica sarà considerata non residente in Spagna se nessuno dei requisiti di cui sopra sarà soddisfatto.

Persona giuridica residente in Spagna

Quali persone giuridiche sono considerate residenti in Spagna e quali non residenti?
Le entità in cui è soddisfatto uno dei seguenti requisiti sono considerate residenti in Spagna:

Che sono stati costituiti in conformità con la legge spagnola.
Che hanno la loro sede legale in territorio spagnolo.
O che hanno la loro sede di gestione efficace in territorio spagnolo.
Verranno invece considerati non residenti quegli enti che non soddisfano nessuno dei tre requisiti indicati.

L’Amministrazione fiscale può presumere che un’entità situata in un paese o territorio senza tassazione abbia la propria residenza nel territorio spagnolo quando le sue attività principali, direttamente o indirettamente, consistono in beni situati o diritti che sono soddisfatti o esercitati nel territorio spagnolo, o quando il loro patrimonio l’attività principale si svolge in questo, a meno che non sia dimostrato che la sua direzione e la sua gestione efficace si svolgono in quel paese o territorio, nonché che la costituzione e l’operazione risponde a valide ragioni economiche e ragioni commerciali sostanziali diverse dalla semplice gestione di titoli o altri beni .

Definizione e requisiti residenza fiscale in Spagna

Al pari di quanto avviene in Italia per essere considerati fiscalmente residenti in Spagna per la maggior parte del periodi di imposta per cui parliamo di più di 183 giorni durante l’anno solare.

In alternativa la residenza fiscale si ha nel caso in cui si stabilisce in Italia il centro dei propri interessi familiari o economici. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è un tributo personale e diretto ispirato ai principi di uguaglianza, generalità e progressività. Il reddito tassabile delle persone fisiche comprende i salari, gli stipendi, i redditi d’impresa o da attività professionale e il reddito passivo come dividendi, interessi e plusvalenze.
Dal 1° gennaio 2016 le aliquote generali delle persone fisiche variano dal 19 al 45% e la percentuale dell’aliquota varia a seconda della regione di residenza.

L’aliquota totale è la somma di quella statale e di quella regionale che varia tra le diverse regioni della Spagna (comunità autonome). In generale, i contribuenti non residenti sono tassati con aliquota del 24% sui redditi ottenuti nel territorio spagnolo o provenienti da fonti spagnole e con aliquota del 19% sulle plusvalenze e sui proventi di investimento finanziario derivanti sempre da fonti spagnole. L’aliquota del 19% si applica ai soggetti non residenti che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) con i quali esiste uno scambio di informazioni in materia fiscale.

Il Decreto Reale n. 1074 del 29 dicembre 2017 ha introdotto misure volte a:

  • semplificare la presentazione delle dichiarazioni integrative per correggere gli errori commessi;
  • incrementare le agevolazioni per lo studio e la ricerca;
  • rendere obbligatorie le informazioni per le operazioni di riduzione del capitale sociale con restituzione dei contributi o distribuzione del premio per l’emissione, corrispondenti ai soggetti coinvolti in tali operazioni.

Le principali categorie di reddito

In Spagna esistono cinque categorie di reddito: di lavoro; di capitale, d’impresa e quello relativo ai guadagni e alle perdite patrimoniali, oltre alle imputazioni di reddito stabilite dalla legge.

La tassazione delle persone giuridiche
Il riferimento normativo che disciplina l’imposta sui redditi societari (Impuesto sobre sociedades) è il Real Decreto Legislativo 4/2004. Le società residenti in Spagna sono soggette all’imposta sui redditi societari (Impuesto sobre Sociedades, IS) che si applica secondo il principio del worldwide income. Le società residenti nelle enclave di Ceuta e Melilla in Marocco, in Navarra e nei Paesi Baschi sono soggette a regimi fiscali speciali. Si configurano come società non residenti quelle che non sono state registrate secondo la legge spagnola e non hanno la sede legale o la sede principale della gestione situata in Spagna. Queste società, come accade per le persone fisiche, sono soggette all’imposta sui redditi dei non residenti (Irnr), quindi vengono tassate sugli utili commerciali e sui capital gains, ma soltanto in relazione al reddito di fonte spagnola. Per le società residenti, la base imponibile dell’Is è costituita dal reddito e dalle plusvalenze patrimoniali.
 

Tassazione società in SPAGNA

 
Dal 1° gennaio 2016 l’aliquota dell’imposta sulle società residenti (Is) è pari al 25%, a cui si applica una sovraimposta legata all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Sono soggetti imponibili dell’Is le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società holding, i gruppi di interesse economico, le fondazioni, le associazioni, le cooperative e le società di persone, il raggruppamento temporaneo di società, le società di capitale di rischio, i fondi d’investimento, i fondi pensione, per la regolamentazione o la conversione dei mutui ipotecari, per la conversione in titoli delle attività, i fondi di investimento garantiti. Il periodo d’imposta coincide con l’esercizio economico ma in nessun caso può superare i dodici mesi. Le società di nuova costituzione che svolgono attività commerciali sono tassate nel primo periodo fiscale in caso di base imponibile positiva e l’anno successivo all’aliquota del 15% (con alcune eccezioni). Le branch di società straniere sono tassate con la stessa aliquota delle società nazionali, oltre al 19% sugli utili al netto delle imposte pagate all’estero.
 

Tassazione dei Dividendi in SPAGNA

 
Le imposte sugli utili delle branch non si applicano ai pagamenti effettuati ai residenti Ue o laddove esista una Convenzione contro le doppie imposizioni. Tra le principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 (Real Decreto n. 1074 del 29 dicembre 2017) va segnalato quanto segue. Viene modificata la disciplina relativa alle informazioni e alla documentazione sulle entità e transazioni correlate che prevede l’obbligo di presentare il cosiddetto report paese per paese, seguendo lo schema previsto in materia nei lavori Ocse culminati nel 2015 nell’”Action 13″ BEPS (Transfer Pricing Documentation). Sebbene il regolamento di attuazione dell’imposta sulle società includa già gli aspetti sostanziali della direttiva 2011/16/UE, che obbliga alla presentazione del Country by Country Report, vi sono alcuni aspetti della direttiva, in particolare in relazione all’ambito dei soggetti che devono presentare le informazioni, che sono stati chiariti nel suddetto regolamento. In particolare, è stabilito che anche le stabili organizzazioni in Spagna di soggetti non residenti del gruppo hanno l’obbligo di fornire la documentazione prevista, con l’eccezione che tale obbligo non sussiste quando il gruppo multinazionale ha designato a presentare le informazioni summenzionate un soggetto del gruppo che è residente in uno Stato membro dell’Unione europea, o quando le informazioni sono già state presentate nel territorio di residenza fiscale da parte del soggetto non residente delegato dalla casa madre a presentare la documentazione.
Nel caso in cui si tratti di un soggetto con residenza fiscale in un territorio al di fuori dell’Unione europea, questo deve rispettare le condizioni sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale. Sempre in tema di “oneri documentali” è aggiunto l’obbligo di fornire “paese per paese” informazioni circa il capitale e gli utili non distribuiti delle parti correlate. Per quanto riguarda le ritenute, viene stabilita una nuova eccezione per l’obbligo di trattenuta in relazione agli importi versati ai fondi pensione dai fondi pensione aperti, il cui scopo è quello di incanalare gli investimenti di altri fondi pensione e piani pensionistici verso altri fondi pensione.

Tassazione SPAGNA: IVA – imposta sul valore aggiunto

La Ley 37/1992 e il regolamento di cui al Real Decreto 1624/1992 disciplinano l’Impuesto sobre el valor añadido (Iva). Dal 1° settembre 2012 l’aliquota Iva ordinaria è fissata al 21% con due aliquote, ridotta al 10% e super ridotta al 4%. L’aliquota del 10% si applica a taluni beni e servizi, come ad esempio l’acquisto di una proprietà di nuova costruzione, hotel e ristoranti, prodotti per la salute, attività di intrattenimento e sport. L’aliquota del 4% si applica ai beni considerati di prima necessità, come, ad esempio, alcuni alimenti e anche a prodotti di lettura (giornali, riviste, libri).
Oltre al regime generale, ci sono regimi speciali con norme Iva, come quelli per le agenzie di viaggio, oggetti d’antiquariato e la produzione agricola e zootecnica.
Alcune attività professionali sono esenti da Iva, come quelle svolte dagli istituti finanziari e assicurativi e le commissioni percepite dagli agenti, le spese mediche e dentistiche. In materia di Iva alcune novità sono contenute nella legge di bilancio per il 2017.

Nelle Isole Canarie vige un regime speciale chiamato IGIC, acronimo di Impuesto General Indirecto Canario, che si applica, con una aliquota standard del 7%. Un dazio speciale si applica poi anche alle importazioni e alle merci nelle isole Canarie. La recente riforma ha introdotto uno speciale regime del consolidato Iva applicabile a gruppi aziendali.La più importante novità Iva recata dal Decreto Reale n. 1075/2017 consiste in una serie di specifiche tecniche necessarie a implementare il nuovo sistema Iva denominato “Fornitura immediata di informazioni (SII)” istituito a partire da luglio 2017. Queste modifiche consentono di instaurare un nuovo sistema di gestione dell’imposta basato sulla tenuta dei registri obbligatori in formato elettronico tramite una piattaforma dell’Agenzia tributaria spagnola che permette la trasmissione quasi immediata dei registri delle fatture. Infatti, i contribuenti obbligati a utilizzare tale sistema (e quelli che volontariamente vi optano) devono trasmettere le registrazioni entro 4 giorni dalla rilevazione. Altra novità di rilievo riguarda le modifiche al regime di controllo dei contribuenti nell’ambito del regime speciale del gruppo Iva. A partire dal 1° gennaio 2018, le procedure si adeguano alla nuova regolamentazione contenuta nella legge 58/2003, in materia di interruzione e ritardi giustificati per motivi non imputabili all’Amministrazione nei procedimenti di verifica fiscale. Si tratta di una misura in linea con il Regolamento sulle verifiche al regime del consolidato ai fini dell’imposta sulle società. 

Le altre imposte

L’imposta sulle attività produttive
L’ordinamento tributario prevede un’imposta sulle attività produttive che si applica a tutte le attività economiche gestite da persone fisiche e giuridiche. Il riferimento normativo è il Real Decreto Legislativo 1175/1990 e la Ley Reguladora de las Haciendas Locales di cui al Real Decreto Legislativo 2/2004 (articoli 78 e ss.). Essa consiste in un importo forfetario stabilito dall’ente territoriale competente a seconda del territorio in cui si esercita l’attività, a cui si aggiungono o sottraggono dei coefficienti correttivi.

Imposta sugli immobili
La Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 articoli 60 e ss.)e la Ley del Catastro Inmobiliario (Real Decreto Legislativo 1/2004) disciplinano l’imposta sugli immobili (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) dovuta dalle persone fisiche e giuridiche proprietarie di immobili. L’aliquota stabilita varia a seconda del Comune interessato.

Altre imposte indirette
Le imposte speciali di fabbricazione su alcool e bevande alcoliche, idrocarburi, prodotti del tabacco, elettricità sono le principali accise (Impuestos especiales) previste dalla Ley 38/1992 e dal regolamento di cui al Real Decreto 1165/1995. Tra le imposte indirette figura anche l’imposta sui trasferimenti patrimoniali (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), disciplinata dal Real Decreto Legislativo 1/1993 e dal relativo regolamento di cui al Real Decreto 828/1995. Essa prevede tre aliquote: 7%, per i beni immobili e diritti reali su immobili; 4%, per beni mobili o semimobili; 1%, per diritti reali di garanzia, prestiti e cessione di crediti.
Per quanto riguarda l’imposta sulle successioni e sulle donazioni, sempre il Decreto Reale n. 1074/2017 ha stabilito che il contenuto della relativa dichiarazione fiscale deve essere integrato con il riferimento catastale delle proprietà trasferite, al fine di una corretta identificazione delle medesime e del miglioramento dello scambio di informazioni tra l’amministrazione fiscale e l’amministrazione catastale. Inoltre, per i non residenti è introdotto l’obbligo di comprovare le situazioni personali interessate all’assoggettamento al tributo non solo mediante le ordinarie certificazioni amministrative ma anche tramite certificazioni rilasciate dall’Amministrazione fiscale del Paese di residenza.

Dichiarazioni, obblighi strumentali, versamenti
Il periodo d’imposta corrisponde all’anno solare. Per le persone fisiche la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell’anno fiscale e le persone coniugate possono scegliere di presentarla congiuntamente o separatamente. Per le società, la dichiarazione deve essere presentata e le imposte devono essere pagate entro sei mesi dalla chiusura dell’anno fiscale. Le società sono tenute a fare tre anticipi di imposta sul reddito in aprile, ottobre e dicembre di ogni anno. Ai fini Iva la registrazione è obbligatoria per le operazioni effettuate sul territorio nazionale.

Identificazione dei soggetti non residenti in Spagna

Principali trattati sottoscritti con l’Italia
Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali firmata a Roma l’8 settembre 1977 e ratificata con legge n. 663 del 29 settembre 1980. In vigore dal 24 novembre 1980.
Accordo amministrativo per l’applicazione delle disposizioni sullo scambio di informazioni firmato a Madrid il 1° giugno 1984.

(33% del reddito delle persone fisiche, il 35% di Iva, il 40% delle accise sugli idrocarburi, tabacco, birra e alcolici; il 100% di accise su energia elettrica e registrazione degli autoveicoli). Le entrate fiscali indirette vengono trasferite in base a un indice di consumo del territorio. Le aliquote Irpf possono essere modificate dai governi regionali anche se la struttura conserva la progressione e la suddivisione in scaglioni di imposta. Il ricavato delle imposte sulle successioni e sulle donazioni, l’imposta di registro e le tasse sulle lotterie e gioco d’azzardo è interamente assegnato ai governi territoriali. Nel caso in cui la spesa stimata dovesse superare i potenziali ricavi, il governo regionale riceve un trasferimento compensativo da parte del governo centrale.

Novità fiscali dal 2018

La legge di bilancio del 2018 ha introdotto notevoli novità fiscali anche al fine di incentivare le attività economiche e l’attrattività del sistema economico per investimenti dall’estero anche attraverso agevolazioni sugli investimenti e riforme fiscali.

Investimenti nelle Isole Baleari, Canarie

La normativa si applica non solo alla cosiddetta Spagna Continentale ma anche alle Isole Baleari IBIZA Formentera, Minora, Mayorca, le Canarie e le enclave di Ceuta e Melilla in Marocco.

Utilizzo del denaro contante in Spagna

Tuttavia, l’importo di cui sopra sarà di 15.000 euro o il suo equivalente in valuta estera quando il pagatore è una persona fisica che giustifica di non avere il proprio domicilio fiscale in Spagna e di non agire come imprenditore o professionista.

Ai fini del calcolo degli importi indicati, verranno aggiunti gli importi di tutte le operazioni o pagamenti in cui è stata suddivisa la consegna di beni o la prestazione di servizi.

Contante indica il mezzo di pagamento definito nell’articolo 34.2 della Legge 10/2010, del 28 aprile, sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. In particolare, includono:

Carta moneta e moneta metallica, nazionale o estera.
Assegni bancari al portatore denominati in qualsiasi valuta.
Qualsiasi altro mezzo fisico, compresi quelli elettronici, progettato per essere utilizzato come metodo di pagamento al portatore.
Per quanto riguarda le operazioni che non possono essere pagate in contanti, i soggetti coinvolti nelle operazioni devono conservare la prova del pagamento, per un periodo di cinque anni dalla data dello stesso, per provare che è stato effettuato con uno qualsiasi dei diversi mezzi di pagamento. incassare. Allo stesso modo, sono obbligati a fornire questi documenti giustificativi su richiesta dell’Agenzia statale per l’amministrazione fiscale.

Questa limitazione non sarà applicabile ai pagamenti e ai redditi effettuati presso istituti di credito.

Il mancato rispetto delle citate limitazioni ai pagamenti in contanti è costitutivo di illecito amministrativo.

Le persone o gli enti che pagano così come coloro che percepiscono somme in denaro totali o parziali saranno oggetto di violazione in violazione del limite indicato. Sia il debitore che il ricevente saranno responsabili in solido per l’infrazione commessa e la sanzione inflitta. L’Agenzia statale per l’amministrazione fiscale può rivolgersi a uno di essi o a entrambi.

Il reato sarà grave.

Base della sanzione sarà l’importo pagato in contanti in operazioni di importo pari o superiore a 2.500 euro o 15.000 euro, o il suo controvalore in valuta estera, a seconda che si tratti dell’una o dell’altra delle predette ipotesi.

La sanzione consisterà in una multa pecuniaria proporzionale pari al 25 per cento della base della sanzione.

Tale azione non darà luogo a responsabilità per inadempimento nei confronti della parte che interviene nell’operazione quando denuncia all’Agenzia dell’Amministrazione Tributaria dello Stato, entro tre mesi dalla data di pagamento effettuato in violazione del limite, l’operazione effettuata, il suo importo e l’identità dell’altra parte interveniente. La denuncia che l’altra parte interveniente potrebbe presentare successivamente si intenderà come non presentata.

La contemporanea presentazione di un reclamo da parte di entrambi i partecipanti non solleverà nessuno di loro da responsabilità.

Il suddetto reato si prescriverà dopo cinque anni, che inizieranno a decorrere dal giorno in cui è stato commesso il reato. La sanzione derivante dalla commissione dell’infrazione verrà prescritta dopo cinque anni, che inizieranno a decorrere dal giorno successivo a quello in cui diventa definitiva la delibera che irroga la sanzione.

Fonti informative:

 

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