Il Golden Power è uno strumento normativo introdotto con il decreto legge n.21 del 15 marzo 2012 che prevede la possibilità di conferire al Governo la facoltà di esercitare poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, oltre che in ambiti ritenuti strategicamente rilevanti come l’energia, i trasporti e le telecomunicazioni.
Con il Golden Power il Governo può porre condizioni o veti in caso di operazioni riguardanti le attività strategiche e tentativi di acquisto “ostile” da parte di una società estera di un’azienda italiana strategica o attiva in un settore ritenuto fondamentale, in modo tale da nuovi salvaguardare gli assetti delle imprese che operano in tali ambiti, ritenuti di interesse nazionale.
Dal momento della sua introduzione poteri straordinari questo potere è stato esercitato molte volte, soprattutto negli ultimi anni: basti pensare ad esempio al Capo dello Stato Giuseppe Conte che lo ha utilizzato per introdurre interventi straordinari per far fronte all’emergenza sanitaria in periodo Covid o più di recente nel caso dell’azienda romagnola specializzata nella produzione di sementi e ortaggi Verisem (la cui vendita alla svizzera Syngenta, controllata dalla cinese Chem-China, è stata bloccata dal veto del Governo) o dall’azienda Pirelli (in questo caso l’obiettivo è limitare l’influenza del socio cinese Sinochem, che possiede il 37 per cento della società) Vediamo cos’è il vecchio Golden Share e qual è la definizione del nuovo “Golden Power.”
Chi esercita il Golden Power?
Il coordinamento di tutte le attività legate al Golden Power è di competenza della presidenza del Consiglio, che può e deve agire comunque sempre in contatto con i Ministeri di Competenza a seconda del settore coinvolto nella possibile applicazione di tale potere.
Le aziende che svolgono attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale sono infatti obbligate a “notificare alla presidenza del Consiglio dei Ministri un’informativa completa su determinate delibere o atti societari, al fine di consentire il tempestivo esercizio dei poteri speciali da parte del governo”.
Solito obbligo di comunicazione e notifica alla presidenza del Consiglio sussiste in capo a chi acquisisce una partecipazione in imprese attive in tali settori strategici. Come recita il comma 5 dell’articolo 1 del decreto legge n21 del 2012 “Se l’acquisizione ha ad oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l’acquirente venga a detenere, a seguito dell’acquisizione, partecipazioni superiori a determinate soglie fissate dalla legge”.
Quali poteri da al Capo dello Stato
Nella sostanza il decreto Legge prevede i seguenti nuovi articoli che trovate nel seguito con il relativo testo di riferimento che conferiscono al Capo dello Stato di intervenire nei settori strategici dello Stato per attuare delle misure di intervento straordinarie.
1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di
competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro della difesa ovvero del Ministro dell'interno, sono
individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di
difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche
chiave, in relazione alle quali con decreto del Presidente del
Consiglio, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei
Ministri, possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in
caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:
a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza
degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai
trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso
di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che
svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale;
b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), aventi ad
oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il
trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento
dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, le cessioni di
diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o
l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego;
c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da parte di un
soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o
soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a
detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso
acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti
altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con
diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli
interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si
considera altresì ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con
i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo
122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
ovvero di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.
2. Al fine di valutare la minaccia effettiva di grave pregiudizio
agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale
derivante dalle delibere di cui alla lettera b) del comma 1, il
Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della delibera, la
rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di
trasferimento, l'idoneità dell'assetto risultante dalla delibera o
dall'operazione a garantire l'integrità del sistema di difesa e
sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla
difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la
protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e
strategiche e delle frontiere, nonché gli elementi di cui al comma
3.
3. Al fine di valutare la minaccia effettiva di grave pregiudizio
per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di cui alle
lettere a) e c) del comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi di
proporzionalità e ragionevolezza, considera, alla luce della
potenziale influenza dell'acquirente sulla società, anche in ragione
della entità della partecipazione acquisita:
a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalità di
finanziamento dell'acquisizione, della capacità economica,
finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente nonché del
progetto industriale rispetto alla regolare prosecuzione delle
attività, al mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con
riferimento alle attività strategiche chiave, alla sicurezza e alla
continuità degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e
puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti
di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla
società le cui partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con
specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale,
all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;
b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali
dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere
possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che
non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto,
che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno
assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità
internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno
rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti
ad essi comunque collegati.
4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1,
lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da
adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di
veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ne' per l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Entro quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei
Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario
richiedere informazioni all'impresa, tale termine è sospeso, per una
sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che
sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di
informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Decorsi
i predetti termini l'operazione può essere effettuata. Il potere di
cui al presente comma è esercitato nella forma di imposizione di
specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della
difesa e della sicurezza nazionale. Le delibere o gli atti adottati
in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo può altresì
ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare
a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al
presente comma, oltre alla revoca della relativa autorizzazione, è
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del
valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del
fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1,
lettere a) e c), notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le
informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del
progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di
operatività, per le valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui
l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una società ammessa alla
negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere
effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito
dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia prevista
dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e sono successivamente notificate le acquisizioni al
superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento,
15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il potere di imporre
specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera a), o di opporsi
all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera c), e' esercitato entro
quindici giorni dalla data della notifica. Qualora si renda
necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Eventuali
richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i
termini, decorsi i quali l'acquisto può essere effettuato. Fino alla
notifica e, successivamente, comunque fino alla decorrenza del
termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere
di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque non osservi le condizioni di cui al
comma 1, lettera a), è soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna
impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'operazione. In
caso di esercizio del potere di opposizione il cessionario non può
esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che
rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse
azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale,
su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la
vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui
all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari
eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono
nulle.
6. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate con i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, si
riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente,
dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei
Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui
al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono rese al Ministero
dell'economia e delle finanze.
7. I decreti di individuazione delle attività di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui
al comma 1, sono aggiornati almeno ogni tre anni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il
Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono
emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Fino
all'adozione del medesimo decreto, le competenze inerenti le proposte
per l'esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1, e le
attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso
partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero della difesa
o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di
competenza.
Quali sono i settori strategici del nostro Paese?
L’ordinamento italiano prevede la possibilità che il Governo possa avvalersi del Golden Power sulle aziende operanti nei settori
difesa
sicurezza nazionale
energia
trasporti
telecomunicazioni
Con il Decreto Liquidità del 2020 il Governo ha previsto inoltre una estensione del Golden Power ai settori:
assicurativo
finanziario
alimentare
sanitario
Articolo 1 bis Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G). In vigore dal 09/04/2020 Testi previgenti (2)
Articolo 2 Art. 2 Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni In vigore dal 09/04/2020 Testi previgenti (5)
Articolo 2 bis Art. 2-bis (Collaborazione con autorità amministrative di settore). In vigore dal 09/04/2020 Testi previgenti (1)
Articolo 2 ter Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per l’esercizio dei poteri speciali). In vigore dal 21/11/2019
Articolo 3 Art. 3 Abrogazioni e norme generali e transitorie (In vigore dal 21/11/2019)
DECRETO-LEGGE 15 marzo 2012, n. 21 – Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. (12G0040) (GU Serie Generale n.63 del 15-03-2012)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56 (in G.U. 14/05/2012, n. 111).