Golden Power: cos’è e definizione
Con il decreto legge n.21 del 15 marzo 2012 l’Italia ha introdotto nuovi poteri straordinari al Capo dello Stato Giuseppe Conte per introdurre interventi straordinari per fra fronte non solo all’emergenza sanitaria ma anche in casi di particolare emergenza come potrebbe essere un conflitto internazionale. Vediamo cos’è il vecchio Golden Share e qual’è la definizione del nuovo “Golden Power.”
Quali poteri da al Capo dello Stato
Nella sostanza il decreto Legge prevede i seguenti nuovi articoli che trovate nel seguito con il relativo testo di riferimento che conferiscono al Capo dello Stato di intervenire nei settori strategici dello Stato per attuare delle misure di intervento straordinarie.
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della difesa ovvero del Ministro dell'interno, sono individuate le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave, in relazione alle quali con decreto del Presidente del Consiglio, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale: a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale; b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa', le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego; c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile. 2. Al fine di valutare la minaccia effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale derivante dalle delibere di cui alla lettera b) del comma 1, il Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della delibera, la rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneita' dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a garantire l'integrita' del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere, nonche' gli elementi di cui al comma 3. 3. Al fine di valutare la minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, considera, alla luce della potenziale influenza dell'acquirente sulla societa', anche in ragione della entita' della partecipazione acquisita: a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalita' di finanziamento dell'acquisizione, della capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente nonche' del progetto industriale rispetto alla regolare prosecuzione delle attivita', al mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle attivita' strategiche chiave, alla sicurezza e alla continuita' degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale; b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunita' internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati. 4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Entro quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Decorsi i predetti termini l'operazione puo' essere effettuata. Il potere di cui al presente comma e' esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma, oltre alla revoca della relativa autorizzazione, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 5. Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1, lettere a) e c), notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operativita', per le valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una societa' ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e sono successivamente notificate le acquisizioni al superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera c), e' esercitato entro quindici giorni dalla data della notifica. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto puo' essere effettuato. Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino alla decorrenza del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le condizioni di cui al comma 1, lettera a), e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'operazione. In caso di esercizio del potere di opposizione il cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle. 6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, si riferiscono a societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono rese al Ministero dell'economia e delle finanze. 7. I decreti di individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma 1, sono aggiornati almeno ogni tre anni. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Fino all'adozione del medesimo decreto, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
I settori interessati sono la difesa e la sicurezza nazionale, l’energia, il trasporto e le telecomunicazioni.
Articolo 1 bis Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G). In vigore dal 09/04/2020
Testi previgenti (2)
Articolo 2 Art. 2 Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni In vigore dal 09/04/2020
Testi previgenti (5)
Articolo 2 bis Art. 2-bis (Collaborazione con autorità amministrative di settore). In vigore dal 09/04/2020
Testi previgenti (1)
Articolo 2 ter Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per l’esercizio dei poteri speciali). In vigore dal 21/11/2019
Articolo 3 Art. 3 Abrogazioni e norme generali e transitorie (In vigore dal 21/11/2019)
Articolo 3 bis Art. 3-bis Relazione annuale alle Camere.
Articolo 4 Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria
Articolo 5 Art. 5 Entrata in vigore
Origine e fonte normativa
DECRETO-LEGGE 15 marzo 2012, n. 21 – Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. (12G0040) (GU Serie Generale n.63 del 15-03-2012)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56 (in G.U. 14/05/2012, n. 111).
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