Abolizione Esterometro 2022: cosa cambia in pratica

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L’abolizione dell’esterometro porta ad una serie di novità come noto, a decorrere da oggi 1° luglio 2022, vi riportiamo di seguito le principali novità relative alla disciplina in oggetto.

Per vs. più agevole riferimento, alleghiamo alla presente il Provvedimento del 23 dicembre 2021 e le relative specifiche tecniche per la trasmissione dei dati in esame al Sistema di Interscambio. Tali documenti sono reperibili anche al seguente link:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-23-dicembre-2021-esterometro

  1. Abolizione dell’esterometro dal 1° luglio 2022: nuova comunicazione via SdI

Il comma 14 ter dell’art. 5 Dl 146/2021 ha posticipato dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l’abolizione della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cosiddetto “esterometro”).

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 – bis del D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015, dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, “sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica. Con riferimento a tali operazioni:

  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”.

Dal 1° luglio 2022, è quindi previsto l’obbligo di trasmettere in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI) i dati delle singole operazioni con soggetti non stabiliti in Italia.

Il nuovo obbligo non concerne le importazioni e le esportazioni di beni, che sono certificate attraverso l’emissione di una bolletta doganale.

  1. Modalità di predisposizione del file in formato XML da inviare al SdI
  1. Operazioni attive

I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti, utilizzando il Sistema di interscambio (SdI) e secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica.

Il “Tipo Documento” da indicare nel file XML sarà generalmente “TD01”(si rinvia comunque all’elenco dei “Tipo Documento” in vigore dall’01.01.2021) mentre il campo “Codice destinatario” dovrà essere valorizzato con  “XXXXXXX” (7 caratteri “X”).

Con riferimento ai termini relativi alla comunicazione delle operazioni attive rilevanti, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione di fatture o documenti che ne certificano i corrispettivi. Riportiamo nella tabella seguente le principali casistiche:

OPERAZIONI ATTIVETERMINE PER LA COMUNICAZIONE
Cessione di beni territorialmente rilevanti in Italia a soggetto non stabilitoEntro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione (Art. 21 D.P.R. 633/72)
Cessione intra UE (Art. 41 D.L. 331/93)Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (Art. 46, comma 2, D.L. 331/93)
Prestazione di servizi generici a soggetti UE (Art. 7-ter D.P.R. 633/72)Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (Art. 21(4)(c), D.P.R. 633/72)
Prestazione di servizi generici a soggetti extra UE (Art. 7-ter D.P.R. 633/72)Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (Art. 21(4)(d), D.P.R. 633/72)
  1. Operazioni passive

Per ciò che concerne la compilazione del file XML per le operazioni passive oggetto di trasmissione al SdI, le regole da seguire sono analoghe a quelle utilizzate per il reverse charge “esterno” in formato elettronico.

  • Nel caso in cui un operatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emetta fattura nei confronti di un committente soggetto passivo residente o stabilito, quest’ultimo è tenuto a predisporre un file XML, scegliendo il codice TD17 – “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero” avendo cura di inserire i dati del prestatore, con l’identificazione del paese di residenza dello stesso nell’elemento, “Cedente Prestatore” e i propri in quello relativo al “Cessionario Committente”.

Nel campo “Data” dovrà essere indicata:

  • la data di ricezione (o una data ricadente nel mese di ricezione) della fattura emessa dal fornitore estero, qualora l’acquisto riguardi servizi “intra – UE”;
  • la data di effettuazione dell’operazione nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti da un prestatore “extra UE” o residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

Occorrerà, inoltre, compilare la sezione “Dettaglio Linee”, indicando i dati di ogni operazione e riportando l’imponibile presente nella fattura ricevuta, l’imposta dovuta o, in alternativa, il codice “Natura”, qualora non si sia in presenza di un’operazione imponibile.

Il documento andrà numerato (preferibilmente con una numerazione ad hoc).

Nell’elemento “Dati Fatture Collegate” dovranno essere riportati gli estremi della fattura di riferimento.

  • Con riguardo agli acquisti intracomunitari di beni dovrà, invece, essere predisposto un documento con codice TD18 – “Integrazione per acquisto di beni intracomunitari”.

La differenza rispetto alla fattura con codice TD17 consiste nel fatto che nel campo “Data” potrà essere esclusivamente indicata la data di ricezione della fattura emessa dal cedente intracomunitario (o data ricadente nel mese di ricezione) e non la data di effettuazione dell’operazione.

  • Nel caso in cui il venditore estero venda beni che sono già nel territorio italiano e per cui non è necessario effettuare l’operazione di importazione o l’acquisto intra UE l’IVA andrà assolta dal compratore italiano mediante emissione di autofattura. Ai fini della comunicazione in esame, dovrà essere predisposto un documento con codice TD19 – “Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72”.

Tale codice può essere utilizzato anche nei seguenti casi:

  • acquisto di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino (fino all’entrata in vigore dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica per le cessioni di beni da e verso la Repubblica di San Marino),
  • acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA,
  • acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA,
  • acquisto da un soggetto non stabilito di beni situati all’estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano.

Nel campo “Data” deve essere indicata la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o la data di effettuazione dell’operatore con il fornitore extra UE o con fornitori residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell’autofattura.

In tutti i casi illustrati ai punti precedenti, l’elemento “Codice Destinatario” potrà essere valorizzato con:

  • un codice relativo ad un canale accreditato a SdI (canale web services o SFTP);
  • “0000000”, nei casi venga indicato come canale di ricezione un indirizzo PEC e questa sia stata indicata nel campo PECDestinatario;
  • “0000000”, non compilando il campo PECDestinatario; in tal caso il file verrà recapitato all’indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche ovvero verrà messo a disposizione nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Permane l’obbligo comunicativo per gli acquisti di beni/servizi all’estero fuori campo IVA, per i quali va trasmesso il documento TD17 (servizi) e TD19 (beni) con natura dell’operazione N2.2.

La trasmissione telematica dei dati relativi a operazioni rese da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

  1. Novità del D.L. Semplificazioni: le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro non sono oggetto di comunicazione al SdI

Il D.L. Semplificazioni (D.L. 21/06/2022, n. 73) approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 15 giugno 2022 e pubblicato in G.U.  il 21 giugno 2022, prevede una modifica relativa all’ambito di applicazione dell’esterometro. In particolare, l’art.12 del D.L. Semplificazioni modifica l’art.1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/15, nel quale è ora prevista un’esclusione dall’obbligo comunicativo per le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7- octies del DPR n. 633/72.

Alla luce di ciò, si può riassumere che gli obblighi comunicativi dell’esterometro non si applicano in tre casistiche:

  • operazioni con emissione di bolletta doganale;
  • operazioni con emissione o ricezione di fattura elettronica;
  • acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA, ai sensi degli articoli da 7 a 7 – octies del D.P.R. 633/72, fino a un importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.
  1. Regime sanzionatorio

In relazione agli effetti sanzionatori, è opportuno rammentare che l’art. 1, comma 2 – quater del D.Lgs.471/97 prevede una sanzione pari a due euro per ogni fattura non comunicata, fino al limite di 400 euro mensili (riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze previste dall’art. 1 comma3- bis del D.Lgs. n. 127/15, o laddove, nello stesso termine, venga effettuata la trasmissione corretta dei dati).

  1. Esterometro del 2° trimestre 2022, scadenza per l’invio: 22 agosto 2022

Da ultimo, si rammenta che rimane invariata la scadenza al 22 agosto 2022 relativa all’invio dell’esterometro per il secondo trimestre 2022. Sino alla data prevista del 1° luglio p.v., resta comunque facoltativa la trasmissione via SdI dei dati delle operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti, essendo la fattura elettronica pienamente sostitutiva dell’obbligo comunicativo, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015.

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