Vendite On Line a Clienti privati senza partita IVA: fatturazione, ricevuta e registro corrispettivi

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articolo 10 iva 633 1972
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Nel caso di vendite on line a clienti privati senza partita Iva ci si pone la domanda se sia obbligatorio emettere la fattura e effettuare la registrazione dei corrispettivi oltre a quale sia il corretto trattamento IVA. Nel cosiddetto commercio elettornico indiretto la transazione commerciale si conclude on line ma il prodotto o la merce viene consegnata tramite uno spedizioniere o vettore.

I dubbi riguardano quindi molto spesso le seguenti domande:

  1. È obbligatorio emettere fattura
  2. È obbligatorio emettere la fattura telematicamente
  3. È obbligatorio archiviare elettronicamente le operazioni effettuate
  4. È obbligatorio annotare le operazioni sul registro dei corrispettivi

Vediamo come fornire una risposta alle seguenti domande partendo prima di tutto dal trattamento fiscale relativo all’applicazione dell’IVA.

Nel caso dei privati consumatori e nell’ambito quindi di una transazione commerciale che nel commercio elettronico diretto, l’operazione è da considerarsi imponibile ai fini IVA. Seguirà l’aliquota relativa alla natura del bene, prodotto o merce in questione.  Per approfondire il tema potete consultare gli articoli dedicati alle Aliquote IVA.

Vendite on line a persona fisica senza partita IVA privato consumatore

Nel caso dei privati consumatori e nell’ambito quindi di una transazione commerciale che nel commercio elettronico indiretto si sintetizza nella dicitura del cerco tecnico BTC ossia business to consumer vediamo prima l’aspetto di emissione della fattura. L’emissione in questo caso non è obbligatoria a meno che non sia richiesta dal cliente entro la mezzanotte del momento di effettuazione della vendita. Il riferimento normativo lo trovate all’art. 22, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972 o Testo Unico IVA.

Vendite on line: Obbligo emissione fattura elettronica telematica o scontrino

A differenza dei clienti con la partita IVA per le operazioni commerciali effettuate su internet e concluse con privati consumatori non è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica e neanche lo scontrino fiscale come anche una ricevuta fiscale. Questa condizione è consentita dall’a né il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale (art. 2, lett. oo), del D.P.R. n. 696/1996).

Vendite on line certificazione corrispettivi

Tuttavia stante la non obbligatorietà dell’emissione della fattura se non esplicitamente richiesta dal cliente, come anche della ricevuta fiscale dello scontrino permane il minimo requisito ossia il vecchio registro di cassa che ora prende il nome di registro dei corrispettivi.

Il contenuto del registro è descritto dall’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972. Parliamo sempre del Testo Unico IVA.

A supporto di quest’ultima risposta ci viene in soccorso la risposta dell’Agenzia delle Entrate 3 agosto 2020, n. 238).

Comprare e vendere beni e servizi su internet: Fisco e tasse del commercio elettronico on line

Memorizzazione e Archiviazione elettronica vendite on line

“In merito infine a quest’ultimo aspetto, come già ricordato in premessa, le operazioni di commercio elettronico indiretto essendo assimilate alle vendite per corrispondenza sono esonerate da qualunque obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e anche dalla certificazione dei corrispettivi, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente. Pertanto, i corrispettivi percepiti dalla Società e derivanti dal commercio elettronico dovranno essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del Decreto IVA, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse (cfr. risposta 198 del 2019).”

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