Regime del Margine vendita prodotti usati: Chi lo deve obbligare ed esclusioni

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Quando si applica e soprattutto chi deve applicare il Regime del Margine nel caso di rivendita di prodotti usati o anche merci, manufatti, antiquariato, opere d’arte e altri beni materiali.

Ci siamo già occupati in passato della tassazione dei ricavi da vendita di prodotti usati dove abbiamo spiegato brevemente come funziona anche aiutandoci con esempi pratici ed un comodo file xls editabile da scaricare gratuitamente.

Regime del Margine: cos’è e come funziona

Il “Regime del Margine” è un regime speciale di speciale di applicazione dell’IVA che si applica alla rivendita di prodotti usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione. E’ un regime facoltativo che serve per evitare fenomeni di reiterazione della tassazione IVA sui proventi derivanti dalla vendita. L’IVA infatti si applica al valore aggiunto. E’ facoltativo perchè se non lo applicate paghereste più Iva, altrimenti sarebbe stato obbligatorio…

Per evitare il fenomeno di maggiore tassazione Iva si procede l’Iva sulla rivendita sarà applicata solo sulla differenza tra il prezzo di vendita finale e il prezzo di acquisto iniziale ossia sul margine del rivenditore del bene usato.

Ricordiamo anche che abbiamo dedicato un articolo dedicato a Quali Beni obbligano il venditore all’applicazione del regime del margine

Chi applica il Regime del Margine

Per quello che concerne l’ambito soggettivo di applicazione l’articolo 36 indica quali sono le categorie di soggetti che devono obbligatoriamente applicare il regime del margine onde evitare l’applicazione di sanzioni.

Chiariamo fin da subito che le persone fisiche senza partita Iva non devono applicare il regime del margine ma solo procedere alla tassazione dei ricavi derivanti dalla vendita di beni usati, a patto che l’attività sia svola occasionalmente e che non riguardi i beni soggetti al regime del margine. Un classico esempio sono la vendita di beni usati come abbigliamento, antiquariato o opere d’arte acquistate e rivendute.

Laddove queste lo facciano occasionalmente non sono obbligate all’apertura della partita Iva ma laddove esercitino in modo continuativo ed abituale l’attività allora dovranno aprirla e applicare il regime del margine come di seguito descritto.

Non importa inoltre da chi avete acquistato il bene ossia se l’avete comprato da una persona fisica o da un’impresa o da un professionista o altro venditore ambulante.

Sono obbligati proseguendo nel ragionamento coloro che:

  1. lavoratori autonomi che esercitano abitualmente l’attività di commercio sia all’ingrosso sia al dettaglio
  2. venditori ambulanti
  3. venditori occasionali ovvero abituali di prodotti soggetti al regime del margine

Per verificare se questi debbano o meno applicare il regime del margine è necessario procedere ad un’ulteriore controllo. Il regime si applicherà infatti solo nel caso in cui il precedente acquisto fatto dal venditore del prodotto da rivendere sia avvenuto senza applicazione dell’Iva sia da persone fisiche sia da soggetti con partite Iva (anche imprese).

Alcuni lettori hanno posto a domanda se la disciplina valga anche nel caso di acquisto da soggetti esteri. La risposta o il chiarimento che vi posso dare è che dipende.

Dipende da dove arrivano i prodotti in quanto laddove questi provengano da soggetti con domicilio o residenza in un paese Extra UE il regime non si applicherà in quanto l’Iva sarà applicata in Dogana.

Questo perchè se non ha subito l’Iva al momento dell’acquisto non potrà nemmeno portarla in detrazione come avverrebbe normalmente con l’acquisto di un bene o un servizio strumentale per i beni nuovi.

Costi Riparazione, Trasporto, imballaggio e accessori

Il regime di indetraibilità dell’Iva si applica anche alle eventuali spese accessori che l’acquirente rivenditore si trovi a sostenere. riparazione afferenti il bene stesso.

Fonte normativa Regime del Margine

Artt. 36-40 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41

Circolare Ministero delle Finanze n. 177/1995

1 commento

  1. Se si tratta di srl Italia che occasionalmente acquista beni usati in Reverse charge art. 17 (cellulari) da società italiana e li rivende. Deve applicare il regime del margine? Quindi iva 22 solo sul valore aggiunto?

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