Esonero Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA 2022 e Trasmissione

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Last Updated on 4 Maggio 2023

Vediamo i casi di esonero della nuova comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva 2022 per verificare quando è possibile esimersi da questo adempimento con scadenza trimestrale che ci stiamo accingendo a predisporre secondo le nuove specifiche tecniche emanate con apposito provvedimento dall’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, nonché le modalità di trasmissione previste

Soggetti obbligati alla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva 2020

I Soggetti che sottostanno all’obbligo di presentare questa nuova comunicazione delle liquidazioni Iva sono i soggetti titolari di partita IVA in generale per cui non solo le società per intenderci di capitali, SPA o SRL o SRLs ma anche le società di persone ed i lavoratori autonomi. A nulla varrà neanche che la liquidazione finisca a credito o aderito in quanto per il solo fatto di essere titolari di partita Iva scatta l’obbligo a meno di alcuni casi di esonero che vediamo nel seguito e che, seppur non esplicitamente citati dalla normativa, possiamo dedurre da alcuni passaggi normativi.

Soggetti Esonerati alla trasmissione dalla nuova comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva

Sono esonerati gli stessi soggetti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e più in particolare, i seguenti soggetti d’imposta:

  1. i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del DPR 633/1972, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  2. i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (contribuenti MINIMI e FORFETTARI);
  3. i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 98;
  4. i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6 situati nelle zone montane;
  5. gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  6. le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
  7. i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  8. i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
  9. i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’impo- sta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro

Sono esonerati in sintesi dalla dalla presentazione della Comunicazione i soggetti che non sono obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA o alle liquidazioni periodiche ma sempre limitatamente al caso in cui nel corso dell’anno, anche solo una volta non siano venute meno queste caratteristiche che vi concedono l’esonero.

Modalità di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

La paura è che si dovessero inviare tramite il SID dal momento che non vedevo sul sito dell’agenzia delle entrate e nell’area Entratel o Fisconline il software per la predisposizione e comunicazione  di questo nuovo adempimento, tuttavia leggendo il provvedimento possiamo definire quali sono le modalità di comunicazione a disposizione del contribuente per ottemperare all’obbligo di trasmissione telematica che dovrà avvenire direttamente dal contribuente ovvero da un suo intermediario abilitato (articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

Per le modalità di compilazione potete leggere la Guida pratica alla compilazione delle liquidazione periodiche IVA 2017. Nell’articolo potete leggere invece le modalità di invio, trasmissione, apparato sanzionatorio dello spesometro o anche conosciuto come nuovo elenco clienti e fornitori.

Nello stesso sono presenti anche le specifiche tecniche, modello format di compilazione e istruzioni emanate dall’agenzia delle entrate.

Prima di procedere all’approfondimento dell’argomento oggetto di questo appassionante e a tratti emozionante articolo vi segnalo un altro articolo gratuito dedicato questa volta alla detrazione Iva relativa alle fatture che pervengono a cavallo d’anno tra dicembre e gennaio. Da non farvi dormire la notte, lo so, andateci piano e non leggetene più di un paio al giorno.

Detrazione IVA Fatture a Cavallo d’anno Dicembre – gennaio: come funziona

Fonte normativa

L’obbligo fu introdotto fin dal 2010 e più precisamente dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 (Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio per il 2017).

http://www.tasse-fisco.com/societa/iva-societa-azienda/errore-comunicazione-trimestrale-dati-iva-come-rimedi-ravvedimento/37042/

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