Esenzione IVA: esempi e normativa di riferimento

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Esenzione Iva e operazioni Esenti: cosa sono e cosa si intende per operazioni esenti iva articolo 10? Sono solo alcune delle domande che ci si sente chiedere o che si pone ad un fornitore che ha svolto per noi prestazioni di servizi.

Ricordiamo sempre che se riceviamo una fattura senza IVA è nostro dovere verificare che abbiano proceduto correttamente ad emetterle in quanto in caso contrario dovremmo non solo comunicare alla controparte di procedere con lo storno ed emissione della nota di credito e monitorare che lo faccia in tempo.

In caso contrario dovremmo procedere noi all’emissione di una autofattura per versare noi l’IVA non versata dal cliente.

L’esenzione IVA viene prevista all’articolo 10 d.p.r. n. 633/1972, ossia dal Decreto IVA. Questo articolo prevede l’esenzione di una serie di operazioni IVA che per via dell’interesse collettivo che tutelano lo Stato ne prevede il non assoggettamento ad IVA. IN realtà non è proprio lo Stato in quanto l’IVA, lo ricordiamo, è un tributo la cui potestà impositiva è attribuita alla COmunità Europea che legifera a cui i singoli stati aderenti devono conformarsi pena l’applicazione di sanzioni e procedure amministrative a loro carico. Per questo per esempio le prestazioni mediche o quelle bancarie o quelle assicurative sono esenti da IVA.

Le operazioni esenti IVA articolo 10 non danno luogo a IVA a debito al momento ella liquidazione mensile o trimestrale dell’iva da parte dei soggetti. Ricordatevi che nel momento di emissione della fattura se l’importo delle prestazioni esenti supera i 77 euro la fattura dovrà riportare l’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro.

La base imponibile dell’Iva pertanto non aumenterà per effetto di questa tipologia di voci come avviene anche nel caso delle operazioni fuori campo IVA o anche per le non soggette o per quelle escluse in base ad altre normative (esempio operazioni escluse IVA articolo 15 che sono le più comuni)

Elenco operazioni Esenti IVA

Ecco nel seguito un elenco di sintesi delle operazioni esenti Iva previsto dall’articolo 10 con una serie di esempi pratici.

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;

l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti;

le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti;

la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli nonche’ il servizio di gestione individuale di portafogli;

le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l’amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli.

Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni;

i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni;

le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;

6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita’ e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonche’ quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;

7) le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche’ quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7), nonche’ quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, del presente decreto;

11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l’applicazione dell’imposta; le operazioni previste dall’articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all’oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l’applicazione dell’imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita’ europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche’ le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;

12) le cessioni di cui al n. 4) dell’art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita’ di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;

13) le cessioni di cui al n. 4 dell’art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della L. 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

14) le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non commerciale;

16) le prestazioni del servizio postale universale, nonche’ le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche’ da societa’ di mutuo soccorso con personalita’ giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche’ le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventu’ e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché’ fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu’ di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;

27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita’ e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale;

27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all’articolo 3 della legge 2 agosto 1997, n. 382;

27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2;

27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.

Sono altresì esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

Esenzione IVA articolo 10: adempimenti formali e dichiarazione IVA

Le operazioni esenti Iva concorrono alla determinazione del fatturato e del volume d’affari.

Questo determina l’insorgere di adempimenti formali e documentali

Questo significa che dovranno essere oggetto di fatturazione le operazioni esenti.

La fatturazione implica a sua volta che dovranno essere inserite nella liquidazione periodica dell’IVA anche se non daranno luogo ad alcun esborso se non per quello che concerne l’eventuali imposta bollo annotata in fattura e le imposte dirette da pagare a fine anno sul reddito imponibile prodotto.

Le operazioni esenti IVA andranno annotate nei registri IVA. Questi potranno avere una periodicità mensile o trimestrale.

Oltre alla liquidazione dell’IVA si dovrà procedere anche alla dichiarazione IVA annuale. Nella dichiarazione sono riepilogate tutte le operazioni suddivise per categorie omogenee, imposta dovuta e versata durante l’anno con eventuali crediti maturati e rinvenienti dalle precedenti dichiarazioni che potranno essere richiesti a rimborso o utilizzati in compensazione nelle liquidazioni successive.


Conseguenze dell’esenzione IVA: Indetraibilità IVA per gli acquisti

Anche se svolgere prestazioni esenti potrebbe sembrare una casistica di grande convenienza fiscale in realtà rappresenta solo una risparmio finanziario in quanto come sappiamo l’Imposta sul valore aggiunto è un triuto che si paga solo l’effettivo valore aggiunto. Nel caso delle operazioni esenti si assiste anche ad una indetraibilità totale o parziale dell’IVA che pagherete sugli acquisti.

Nella sostanza se svolgete solo prestazioni esenti IVA non potre portare in detrazione IVA alcun acquisto. Se supponiamo che vendete prestazioni esenti IVA nella misura del 99% del vostro volume d’affari totale il vostro pro rata sarà pari al 99% il che si traduce in una corrspondente indetrabilità IVA lato acquisti nella stessa misura del 99%.

Spero di essere stato chiaro anche se scritto in modo molto semplice e senza approfondire tropo l’argomento. Se siete interessati a come la vostra strutture delle vendite influenza la vostra percentuale di detraibilità e quindi, in pratica, il meccanismo di detrazione IVA con il pro-rata vi rimando all’articolo di approfondimento dove è previsto anche un apposito file di calcolo.

Prestazioni Mediche Esenti Iva: Elenco sintetico, Quali sono imponibili

Differenza tra volume d’affari, fatturato e base imponibile

Cos’è la Base imponibile IVA e quali voci entrano nel calcolo

Contributi a Fondo Perduto 2020: come funzionano

1 commento

  1. Salve,
    una curisità: se un’azienda gode del regime di esenzione IVA, tale esenzione è efficace anche nei confronti di aziende o solo per le fatture destinate a persone fisiche?

    Grazie

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