La legge di stabilità 2016 ha abrogato la tassa di possesso sulle imbarcazioni e navi oltre i 14 metri di lunghezza abrogando la Tassa annuale di possesso per le unità da diporto da versare annualmente in base alla lunghezza dello scafo. Vediamo i principali elementi in sintesi del nuovo tributo per comprendere a chi si applica la normativa, a cosa si applica, quanto effettuare il versamento, come calcolarlo e come effettuare il versamento utilizzando il codice tributo specifico per questo versamento ed utilizzando l’esempio di compilazione che trovate nel seguito.
Chi deve versare la tassa annuale sulle unità da diporto
Sono tenuti al pagamento della tassa, se residenti nel territorio dello Stato:
- leasing nautico: la tassa dovrà essere versata dagli utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa
- i proprietari delle imbarcazioni
- gli usufruttuari ossia coloro che la utilizzano
- gli acquirenti con patto di riservato dominio
Laddove le imbarcazioni, come spesso accade per le quelle di notevoli dimensioni e alti costi di gestione, si intestata ad una società residente all’estero (soprattutto in paesi a fiscalità privilegiata) la tassa dovrà essere ugualmente versata dalle stabile organizzazione in Italia.
Non si applica, invece, ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia, sempre che il possesso delle unità da diporto non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.
Le unità da diporto (imbarcazioni e navi) di lunghezza superiore a 14 metri (10 mt, prima delle modifiche introdotte dal Dl 69/2013) sono soggette al pagamento di una tassa annuale.
La tassa non è dovuta per il primo anno dalla prima immatricolazione e inoltre per:
- le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici
- le unità obbligatorie di salvataggio
- i battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti
- le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso
- le nuove unità da diporto con “targa prova” che sono nella disponibilità del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore, nonché quelle usate che sono state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell’atto
- le unità inserite in contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore.
E’ prevista specifica causa di esclusione dal versamento del tributo per i soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle stesse unità.
Quali imbarcazioni devono pagare la tassa annuale sulle unità da diporto
La lunghezza dell’imbarcazione rappresenta il parametro per identificare i soggetti ammessi o meno al pagamento della tassa. Nella fattispecie sono obbligati le barche, navi o imbarcazioni o Unità da diporto di lunghezza superiore ai 14 metri.
Esclusioni o Esenzioni dal versamento
Nel seguito in sintesi le cause di esclusione o esenzione dal versamento del tributo
- imbarcazioni di proprietà o in uso dallo Stato e dagli enti pubblici;
- unità obbligatorie di salvataggio come zattere;
- battelli di servizio (relativi a unità da diporto di enti o associazioni di volontariato di assistenza sanitaria e pronto soccorso);
- unità da diporto in prova e con targa prova, utilizzate da cantiere costruttore, distributori, manutentori;
- contratti di leasing risolti per inadempienza dall’utilizzatore;
- imbarcazioni disposizione di portatori di handicap per utilizzo permanente.
La Tassa non è dovuta per il primo anno di immatricolazione indipendentemente dal giorno in cui si effettua l’acquisto.
Quando pagare la tassa annuale per le imbarcazioni unità da diporto
La scadenza per il versamento annuale è fissata nel 31 maggio. E’ bene tuttavia ribadire quali sono le imbarcazioni interessate da tale tributo:
Quanto costa e calcolo della tassa
La tassa annuale è dovuta per scaglioni e aumenta all’aumentare della lunghezza dello scafo e si riduce a seconda dei suoi anni di anzianità. Possiamo dire che fino ai 14 metri non rappresenta un costo esagerato
Nel seguito gli scaglioni previsti:
- Scafo 14,01 – 17 metri: 870,00 euro.
- Scafo 17,01 – 20 metri: 1.300,00 euro.
- Scafo 20,01 – 24 metri: 4.400,00 euro.
- Scafo 24,01 – 34 metri: 7.800,00 euro.
- Scafo 34,01 – 44 metri: 12.500,00 euro.
- Scafo 44,01 – 54 metri: 16.000,00 euro.
- Scafo 54,01 – 64 metri: 21.500,00 euro.
- Oltre i 64 metri: 25.000,00 euro.
La tassa è ridotta al 50% per le unità a vela con motore ausiliario, il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore (espresso in Kw) non sia inferiore a 0.5.
È ridotta, inoltre:
- del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto
- del 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione
- del 45% dopo 15 anni.
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.
Per i contratti per i quali la tassa è dovuta in base alla loro durata come avviene nel contratti di leasing sulle imbarcazioni, la tassa è determinata in rapporto ai giorni. Se il contratto è di durata inferiore al periodo 1° maggio al 30 aprile la tassa è versata entro il giorno precedente la data di inizio del contratto.
Attenzione: il tributo è stato rimodulato dal decreto legge 69/2013; in precedenza, la tassa era dovuta anche per gli scafi con lunghezza superiore ai 10 metri e gli importi per le imbarcazioni fra i 14,01 e 20 mt erano il doppio di quelli ora previsti.
Il versamento è effettuato mediante utilizzo del modello “F24 con elementi identificativi” utilizzando il codice tributo 3370 (risoluzione n.39 – pdf)
I soggetti che non possono utilizzare il modello F24 eseguono il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:
- codice BIC: BITAITRRENT;
- causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento (così come indicati nella risoluzione di cui al punto 1.2);
- IBAN – IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.
Per l’omesso, il ritardato o il parziale versamento della tassa, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300% dell’importo non versato.
Rimborso
Con il provvedimento del direttore del 28 ottobre 2013 è stato approvato il modello da utilizzare per la richiesta di rimborso della tassa annuale, versata in misura superiore all’importo dovuto. L’istanza, unitamente all’eventuale copia della licenza di navigazione, va presentata esclusivamente in via telematica (direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, oppure tramite i soggetti incaricati), a partire dal 18 novembre 2013.
I rimborsi sono erogati con accredito su conto corrente bancario o postale, secondo le modalità previste dall’articolo 4 del decreto del direttore generale del dipartimento delle Entrate del ministero delle Finanze, 29 dicembre 2000.
Compilazione F24 codice tributo 3370
Tassa annuale unità da diporto ARTICOLO 16, COMMA 2, DL 6/12/2011, N. 201
Sezione modello F24 da compilare: ERARIO – Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi
Riferimento Normativo: decreto legge n. 201 del 06/12/2011 Art. 16, Comma 2 Visualizza Risoluzione
ESEMPIO 1: importo da versare
I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo
Importo: | 6.000,00 Euro |
Tipo: | R (rimorchio,regolarizzazione,altro) |
Elementi identificativi: | GE1234D |
Anno di decorrenza della tassa: | 2019 |