Acquisto la barca e la intesto alla società: cosa ci guadagno?

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Aggiornato il 26 Marzo 2024

Nella prassi si assiste sovente al tentativo da parte di imprenditori di intestare qualsivoglia bene strumentale alla società con la finalità di detrarsi interamente l’iva assolta sull’acquisto e le eventuali spese di manutenzioni, impiego, custodia, pezzi di ricambio. Lo stesso accade nel caso di acquisti di imbarcazioni, a vela o a motore, natanti unità da diporto ed imbarcazioni in generale, più o meno grandi. Premesso che come principio, almeno ai fini della detrazione Iva relativo a qualsiasi mezzo è necessario comprovarne l’inerenza all’attività imprenditoriale esercitata, nel campo della nautica da diporto sono necessarie alcune precisazioni ai fini della valutazione della convenienza fiscale a procedere con l’intestazione della barca a vela o a motore alla società con l’intento di risparmiare sulle tasse.

Il legislatore fiscale infatti ha posto alcune norme antielusive applicabili nell’ipotesi di intestazione di beni a società che non solo non hanno niente a che vedere con attività nautiche o charter o similari, ma a fine anno tali società non staccano nemmeno una fattura. A questo il legislatore fiscale reagisce con l’introduzione della normativa sulla società di comodo e con altri strumenti quali gli studi di settore. Le società di comodo sono quelle società che non sono operative in quanto avendo come unico scopo quello di mantenere la proprietà delle imbarcazioni o navi o unità da diporto ad uso commerciale, che non hanno alcun effettivo scopo di lucro né svolgono una reale attività commerciale ma servono al solo soddisfacimento personale dei proprietari.

Ai fini Iva inoltre è espressamente previsto che il semplice possesso e la gestione di unità da diporto da parte di una società non operativa non è proprio considerata attività commerciale qualora la partecipazione ad essa consenta ai soci il godimento personale o familiare dell’unità da diporto gratuitamente o per un corrispettivo inferiore al valore normale; questo implica che tutta l’iva che paghiamo ai fornitori in fattura non sarà in alcun modo recuperabile attraverso la detrazione in quanto non è proprio soddisfatto il presupposto soggettivo di applicazione del tributo: ossia lo svolgimento di una attività commerciale. Medesimo discorso vale nel caso si intenda procedere indirettamente allo sfruttamento dell’imbarcazione mediante la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni. L’intestazione dell’unità da diporto ad una società o ad enti non operativi o di comodo, rende indetraibile l’imposta pagata ai fornitori. Questo vuol dire che nel caso di società che non dimostra con un apparato documentale ed amministrativo che sta effettivamente svolgendo un’attività di charter, affitto barche, utilizzo delle navi per immersioni, l’iva sarà indetraibile. Per questo continuiamo ad affermare che se si intendesse procedere all’intestazione dell’imbarcazione alla società si deve essere in grado di sostenere che tale società è operativa e che l’imbarcazione è effettivamente necessaria allo svolgimento dell’attività; per questo non riteniamo che tale discorso valga per imbarcazioni o natanti di piccole dimensioni in quanto non giustificherebbero lo sforzo “amministrativo”.

Ricordiamo inoltre, ma in genere chi acquista un’imbarcazione ne è consapevole, che l’acquisto di un tale bene provoca anche la presunzione di un reddito minimo in capo al proprietario che può essere oggetto di accertamento mediante il redditometro.

Ricordiamo inoltre che nel caso in cui la società non sia operativa e quindi di comodo per più di tre anni e non abbia effettuato operazioni attive ai fini Iva per un ammontare di ricavi non inferiore a quello previsto ai fini delle imposte dirette l’eventuale credito iva non sarà nemmeno ammesso in compensazione dell’imposta eventualmente a debito relativa agli anni successivi.

Giova ricordare inoltre che se agli effetti dell’iva abbiamo il disconoscimento del credito Iva ai fini dell’Ires le eventuali quote di ammortamento relative all’imbarcazione non saranno deducibili dal reddito di impreso secondo una ricostruzione parallela della non inerenza del bene all’attività dell’impresa e pertanto eventuali spese ai fini del reddito non saranno deducibili.

Ma allora quando una società è di comodo?

Per il legislatore fiscale una società è di comodo quando l’ammontare dei ricavi è inferiore ad una serie di parametri applicati alle proprie immobilizzazioni da cui il legislatore presuppone che l’imprenditore tiri fuori ricavi a sufficienza; nel caso dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap si devono considerare società non operative o di comodo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico è inferiore al 6 per cento del valore delle immobilizzazioni costituito da navi destinate all’esercizio di attività commerciali anche in locazione finanziaria/ leasing e si presume comunque che il reddito prodotto non sia inferiore al 4,75%.

Possiamo dire quindi in generale che il legislatore fiscale intende attribuire lo stesso peso delle imbarcazioni a quello degli immobili fissando la medesima percentuale minima di ricavo ritraibile dalla proprietà degli stessi. Una soluzione può consistere nella presentazione di istanze di interpello antielusivo volte al disconoscimento della normativa sulle società di comodo ma solo nel caso si abbiano dei validi motivi, sostenibili documentalmente circa l’incapacità della società di produrre sufficienti ricavi da presentare al Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate attraverso l’ufficio locale competente. Si ricorda infine che il rispetto delle percentuali di reddito, che escludono l’esistenza di una società di comodo, non elimina l’eventuale problema della non inerenza dell’acquisto delle unità da diporto rispetto all’attività svolta dalla società.

2 Commenti

  1. inoltre ho saputo che esiste una normativa che non sono riuscito a trovare dato che devo trasferire una proprietà di una imbarcazione e l’agenzia delle entrate vuole farmi pagare per intero l’imposta per registrare l’atto.
    in attesa saluti.

  2. salve sono una società operante nel commercio di barche nuove ed usate e dovrei avere l agevolazione di imposta di registro fissa a € 200,e non l imposta sulla lunghezza dell’imbarcazione, l agenzia delle entrate mi ha riferito che se il venditore è un soggetto privato non posso applicarla ,ma dato che chi compra è una società del settore e quindi chi compra che paga perchè non devo avere questo beneficio? potete darmi una risposta in merito .saluti

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