Navi, Imbarcazioni da diporto e Natanti: L’IVA AGLI ACQUISTI

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Last Updated on 26 Marzo 2024

nave da crocieraAi fini della corretta applicazione dell’iva è necessario rilevare con precisione il luogo ove è ubicata l’imbarcazione ed il luogo dove è destinata non senza prima avere chiarito che ai fini del presente articolo si fa riferimento solo ai mezzi di trasporto nuovi di lunghezza superiore ai 7,5 metri.

  1. Nel caso di cessione tra soggetti Iva residenti in Italia il regime è quello ordinario di applicazione dell’iva;
  2. Nel caso di cessione tra soggetti privati (non Iva) la cessione non sarà soggetta ad Iva per mancanza del presupposto soggettivo;
  3. Eccezione del punto precedente invece si manifesta quando la cessione avvenga tra soggetti privati ma residenti in due paesi diversi della comunità europea, fattispecie che caratterizza l’acquisto intracomunitario a priori, indipendentemente dalla natura del soggetto infatti a norma dell’art. 38 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.”gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni”. In questo caso l’iva sarà assolta nel paese di destinazione del bene. Sarà pagata in Italia quando i beni sono spediti o trasportati nel territorio Italiano da un altro stato membro Cfr. art. 39 e 40 del D.L. 331 del 1993)
  4. Nel caso di cessione di imbarcazioni tra due soggetti residenti in due paesi diversi della comunità europea UE l’Iva sarà pagato nel paese di destinazione del bene (o anche paese di residenza dell’acquirente), escludendo ovviamente i cosiddetti paradisi fiscali (o più precisamente detti paesi non rientranti nella White-List);
  5. Nel caso di un cantiere, armatore o produttore venda un’imbarcazione ad un soggetto privato (non iva) residente nella comunità europea, l’Iva dovrà essere versata dal venditore (paese di origine);
  6. Esistono anche delle particolari categorie di imbarcazioni la cui cessione tra soggetti comunitari costituisce una esportazione come:
  • La cessione di navi destinate ad attività commerciali o alla pesca professionale;
  • La cessione di navi adibite ad operazioni di salvataggio o destinate alla demolizione, i galleggianti antincendio, le gru e le chiatte galleggianti, le piattaforme o i sommergibili destinate alla ricerca;
  • La cessione di navi effettuate ad Organi di Stato (anche con personalità giuridica), qualunque sia il loro impiego o la loro destinazione.

7. Esistono al contrario delle particolari categorie di imbarcazioni la cui cessione tra soggetti comunitari costituisce a priori una operazione imponibile come:La cessioni di navi da diporto adibite a scopo ricreativi senza fini di lucro e sportivi;Ricordiamo che per imbarcazioni e/o mezzi di trasporto nuovi si intendono imbarcazioni con meno di tre mesi decorrenti dalla data di immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri e l’imbarcazione non deve avere navigato per più di 100 ore.
L’articolo continua…

21 Commenti

  1. Buongiorno,
    ho un associazione vela affiliata alla Uisp con partita IVA.
    Se compro un’imbarcazione usata di 14m in Grecia devo pagare l’iva come privato oppure posso intestarla all’ associazione ed usarla per le nostre attività senza pagare l’iva?

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