Omessa Indicazione Regime Forfettario dei Minimi nella Dichiarazione: Quadro LM

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Nel caso di errore nella compilazione della dichiarazione del quadro relativo al regime forfettario agevolato dei contribuenti minimi è possibile è possibile presentare una dichiarazione integrativa per sanare l’errore aggiungendo anche il versamento di una piccola sanzione. Vediamo i rimedi per sanare l’errore nella compilazione del la dichiarazione dei redditi, quali sono le sanzioni amministrative applicabili e come è possibile beneficiare di una loro riduzione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997

Errore compilazione quadro LM

Non parliamo di errore commesso nella determinazione dell’imposta sostitutiva (per quello trovate articolo scritto ad hoc in calce che vi spiega come si potrebbe rimediare) che i contribuenti aderenti al regime agevolato hanno pagato ma dell’omessa indicazione della tipologia di regime a cui si è aderito nell’anno.

Come possiamo vedere da quadro LM della dichiarazione dei redditi infatti nella sezione II del quadro LM dedicato proprio al regime forfettario dei minimi è necessario barrare le caselle:

  1. Sussistenza dei requisiti di accesso al regime come disposto dall’articolo 1, comma 54 della Legge n. 190 del 2014, istitutiva del regime forfettario dei minimi.
  2. Assenza di cause ostative di applicazione del regime forfettario come indicato nell’articolo 1, comma 57 della legge di cui sopra.
  3. Carattere della novità così come definito dall’articolo 1 comma 65 della stessa legge.

Queste sono le tra caselle che come ogni casella o cella della dichiarazione ci si potrebbe scordare di compilare o compilare in modo errato con effetti diretti sulla determinazione delle imposte

Ho assistito a casi di erronea applicazione del regime forfettario in toto con conseguente errata fatturazione, omesso versamento Iva, ritenute etc etc. che hanno avuto impatti anche sulla determina

Come rimediare

Nel caso in cui ci si scordi di barrare una delle tre caselle sarà necessario procedere a sanare l’errore attraverso il versamento della sanzione per infedele dichiarazione di 250 euro ravvedibile.

Caso speciale per nuove attività

Nel caso in cui si soddisfi il requisito della novità sappiamo che possiamo beneficiare di una aliquota ridotta del 5% in luogo del 15% che applicherebbero i contribuenti forfettari per così dire ordinari.

Nel caso in cui avete invece barrato una delle caselle fruendo di una minore imposta rispetto a quella dovuta sbagliandovi allora il legislatore ha accordato una maggiorazione del 10% delle sanzioni rispetto a quelle che si applicherebbero normalmente. In tal senso se la sanzione normalmente applicabile sarebbe del 90% per omesso versamento. Nel caso dei contribuenti minimi avremmo il 99%. La maggiorazione è espressione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 74 della medesima legge.

Anche in questo caso sarà possibile beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso beneficiando così di una significativa riduzione delle sanzioni che aumentano all’aumentare del tempo entro cui procedere al pagamento delle maggior imposte.

Cos’è e come Come si calcola il ravvedimento operoso

Nel seguito vi illustro la sintesi del trattamento sanzionatorio nell’ipotesi di sanzione piena del 90% da applicare solo sulla differenza tra imposta versata e quella ricalcolata. Dopo la tabella trovate il riferimento alla guida gratuita per il calcolo del ravvedimento operoso.

Tipo Termine Sanzione  Riduzione  Errore Dichiarazione  Errore Dichiarazione 
                 250,00 90%
Sprint Entro 14 giorni successivi alla scadenza matura giornalmente in misura pari allo 0,2% giornaliero fino al 2,8% del quattordicesimo giorno 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14esimo giorno 0,20%
Breve Imposte pagate a partire dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza   1/10 25,00 9,00%
Entro 90 giorni dalla scadenza originaria della dichiarazione Imposte pagate dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza  1/9 27,78 10,00%
Lungo Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dal novantunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione  1/8 31,25 11,25%
Biennale Dopo un anno, ma entro due anni dall’omissione o dall’errore  1/7 35,71 12,86%
Ultrabiennale Dopo due anni dall’omissione o dall’errore  1/6 41,67 15,00%

Importante: Compilazione del frontespizio

Vi ricordo di compilare il frontespizio barrando la casetta dichiarazione integrativa o correttiva nei termini altrimenti la dichiarazione dei redditi sarebbe scartata

Discorso diverso invece si ha nel caso in cui vi sia stata un’errata applicazione dell’articolo 1, dei commi 54 e 57 del Legge n.190 del 2014 ossia si è dichiarato il possesso dei requisiti quando questi requisiti non erano soddisfatti. In questo casi parliamo di errata applicazione del regime dei contribuenti minimi a cui si dovrà ovviare con una serie di azioni decisamente più complesse che ho avuto il piacere di trattare direttamente in aiuto di un collega.

https://www.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/nuovo-ravvedimento-operoso-2011-tabella-con-le-nuove-sanzioni/4145/

https://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/ritardo-pagamento-acconti-irpef-ires-irap-ravvedimento-operoso-scadenza/9572/

-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO (FILE XLS per il calcolo)

Se avete trovate anche solo un’informazione che non conoscevate condividetelo :-)

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