Fatturazione IVA Podologo: Quando la fattura è in Esenzione IVA

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Nella fatturazione delle prestazioni medico sanitarie svolte dal podologo è necessario sapere come e quanto quando applicare l’Iva in fattura al fine di non esporti al rischio di errata fatturazione e omesso versamento IVA.

Come anticipato infatti nell’articolo contenente l’elenco delle tipologie di prestazioni mediche sanitarie che sono esenti da Iva è importante sapere quando applicare l’Iva in fattura e quanto l’imposta di bollo al fine di non esporti a sanzioni fiscali.

Entrambe le tipologie di errori sono sanzionabili sia economicamente sia penalmente (anche se il penale qui è assolutamente remota come ipotesi, anzi direi quasi impossibile).

Cerco di fornirvi qualche chiarimento utile per farvi comprendere meglio anche la ratio della normativa vigente prevista per le prestazioni sanitarie.

Come molti di voi sapranno le prestazioni medico sanitarie beneficiano di un regime generale di esenzione IVA previsto dall’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972 cosiddetto Testo Unico IVA. Le prestazioni sono dirette sia alla prevenzione, sia alla tutela della salute, sia alla riabilitazione delle persone.

Un primo importante chiarimento che do è che l’esenzione Iva non dipende dal committente della prestazione come tanti di voi pensano (se fatturo all’ospedale o al laboratorio applico l’Iva invece se al paziente non la applico). Non funziona così. Il legislatore prevede l’esenzione Iva per le prestazioni mediche solo in relazione alla tipologia di prestazioni di servizi. Non c’entra niente l’ambito soggettivo di applicazione della norma per l’esenzione Iva ma solo quello oggettivo. Per tale motivo è privo di rilievo il fatto che il vostro cliente sia una persona fisica, uno studio medico, una clinica, un laboratorio o un ospedale. E’ importante sapere quale tipologia di prestazione medica state svolgendo per loro.

Seguitemi nel secondo passaggio. Il committente ha rilievo solo ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto in fattura ma non per l’Iva. 

Per maggiori chiarimenti sui principi della norma si rimanda alla sentenza n. C-141/00 del 10 settembre 2002 della Corte di Giustizia U che ha fissato, con riferimento al regime IVA di esenzione previsto per le attività sanitarie dall’art. 13, parte A, n. 1, lettera c) della VI direttiva comunitaria, i seguenti principi:

  1. al di fuori dell’ambito ospedaliero, il regime di esenzione vale esclusivamente per le prestazioni di cure effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche a fini preventivi, diagnostici o terapeutici, ad esclusione delle prestazioni di cure generiche.
  2. …per quanto riguarda il tipo di cure rientrante nella nozione di “prestazioni mediche”, questa non si presta ad un’interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e riabilitazione.

Quindi anche se possono esserci dei casi in cui,  pur rilevando l’oggettività della prestazione, seppur parziale i soggetti che svolgono ed erogano prestazioni di servizio assimilabili a quelle mediche sanitarie o comunque mirate alla cura e tutela della salute, devono essere abilitati all’esercizio della professione, della richiamata norma esentativa, è indispensabile, per poter usufruire dell’esenzione IVA, che la prestazione stessa sia resa alla persona nell’ambito di quelle specifiche attività.

Alcuni pensano che siano esenti da Iva e quindi per così dire agevolate solo quelle di cura ma in realtà anche quelle volte ad indagare un particolare stato e quindi alla prevenzione di patologie sono esenti da Iva.

Il concetto di prestazioni sanitarie tuttavia si è evoluto nel tempo ricomprendendo tante nuove discipline come anche quella del podologo o del chiropratico o della masso terapeuta che hanno avuto ed hanno bisogno tuttora di chiarimenti per verificare se possano rientrare nell’alveo delle prestazioni mediche in esenzione IVA. Diviene fondamentale tracciare un criterio generale a cui appellarsi. Per questo ci vengono in soccorso due Decreti Ministeriali ossia il DM del 29 marzo 2001 e il DM del 17 maggio 2002. Questo perchè ai fini dell’esenzione IVA rileva che rileva la prestazione sia classificabile come medica o paramedica e che la prestazione sanitaria svolta dal soggetto sia riconosciuta.

Quali sono le prestazioni svolti dal Podologo

Il podologo, anche detto “podoiatra” rientra nell’ambito delle prestazioni svolte da  un professionista sanitario. Il podologo eroga trattamenti medici e chirurgici sui piedi e più in generale sulla caviglia e alle estremità inferiori della gamba.

Eroga prestazioni dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione sia prescrivendo terapie farmacologica sia intervenendo con medicazioni o con interventi chirurgici. La figura figuro del podologo e la branca della podologia è stata introdotta con il D.M. n. 666 del 1994 e norme successive.

Per le altre prestazioni sanitarie sarà necessario fare riferimento a quanto previsto dei Decreti Ministeriali in quanto a seconda della tipologia di prestazioni e del soggetto che la pone in essere potrebbero configurarsi casi di esenzione Iva e casi di applicazione obbligatoria dell’IVA in fattura. Ci sono infatti dei casi in cui l’esenzione non è concessa nel caso in cui colui che la svolge sia in possesso solo di un diploma biennale o triennale conseguito dopo il 17 marzo 1999.

Prestazioni Medico Peritali, Consulenza o Ricerca

Come anticipato le prestazioni che sono esenti da Iva in sede di fatturazione necessitano dell’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro per fatture di importo superiore ai 77,47 euro di onorari.

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