Trattamento Fiscale prestazioni medico sanitarie per strutture private: ritenuta, iva, incasso accentrato

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Analizziamo la tassazione delle prestazioni medico sanitarie svolte per strutture private, come e se si modifica la fatturazione e la convenienza o meno a prestarci servizio per fornivi alcuni chiarimenti in più in risposta alle vostre domande o dubbi sull’argomento.

Come anticipato infatti nell’articolo contenente l’elenco delle tipologie di prestazioni mediche sanitarie che sono esenti da Iva è importante sapere quando applicare l’Iva in fattura e quanto l’imposta di bollo al fine di non esporti a sanzioni fiscali.

Trattamento fiscale delle prestazioni medico sanitarie per strutture private: irpef, Iva, gestione accentrata incassi

Le prestazioni medico sanitarie svolte da professionisti presso strutture private è regolata dalla gestione accentrata degli incassi che si applica attraverso il versamento diretto degli onorari dal paziente alla struttura che si occuperò, dietro la messa a disposizione delle proprie attrezzature e dei propri mezzi a riversarne una parte al medico che ha svolto la prestazione applicando, laddove previsto, la relativa ritenuta d’acconto Irpef.

Ai sensi dell’art. 1, commi 38 e 39, della L.n. 296 del 2006 è stata disciplinato che la riscossione dei compensi dovuti per attività
di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

  • a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
  • b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura.

Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.

Sulle trattare privata si applica così il meccanismo della sostituzione di imposta che garantisce all’erario una maggiore sicurezza nell’esazione dei tributi connessi alle medesime prestazioni che potrebbero prestarsi a fenomeni di evasione o elusione fiscale. Basti pensare a compensi non dichiarati  per fare un esempio.

La gestione accentrata irrobustisce il meccanismo della sostituzione di imposta in quanto conferisce alla prestazione di servizi un maggiore grado di trasparenza e tracciabilità anche dei flussi finanziari.

Trattamento fiscale degli onorari professionali del medico

Dal lato del prestatore d’opera o medico non si hanno modifiche sostanziali nel comportamento da adottare in quanto le somme riscosse concorreranno in egual modo alla formazione del reddito imponibile Irpef e saranno assoggettate ad Iva (eccetto alcuni casi particolari). Le prestazioni del medico infatti, eccetto alcuni casi particolari (esempi perizie medico-legali, CTU, etc) rientrano nell’ambito dell’esenzione Iva per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 10 del DPR 633 del 1972.

Nel caso della gestione accentrata dell’incasso la ritenuta si applicherà sempre a seconda dei casi disciplina dall’articolo 25 del DPR 600 del 1972 che recita I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23 che sarebbero:

gli enti e le società indicati nell’articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

  • le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unico
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 51 del citato testo unico
  • imprese agricole
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni,
  • il curatore fallimentare,
  • il commissario liquidatore
  • il condominio quale sostituto di imposta

Tra le società molto probabilmente si collocheranno le cliniche, le a case di cura, come anche i centri specialistici che erogano una vasta gamma di analisi specialistiche ai pazienti.

Tale soggetti, se corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto Irpef  dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta fiscale irpef.

Se tali soggetti corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese.

I compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull’ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato.

Per approfondire l’argomento potete leggere l’articolo dedicato al calcolo e applicazione della ritenuta d’acconto Irpef che vi spiega quali sono le voci della fattura su cui si applica , i soggetti obbligati, quali prestazioni vi rientrano e i termini entro cui procedere la versamento che vi anticipo essere il 16 del mese successivo a quello in cui viene pagata la fattura o la prestazione svolta.

Prestazioni mediche e paramediche

L’ attività medica e paramedica sé diretta alla diagnosi, cura e riabilitazione del paziente e se viene svolta presso strutture mediche privata configura una attività di lavoro autonomo di tipo professionale in quanto viene richiesta l’iscrizione all’albo per poter essere esercitata e sono vigilate dal ministero della Salute; ne sono un esempio i medici ma anche oculisti o dentisti, o psichiatri .

Qualora svolta presso strutture private sia attua la cosiddetta gestione accentrata dell’incasso per i lavoratori autonomi che si vedranno per così dire sottrarre l’onorario dalla statura privata per vederselo accreditare al netto della ritenuta Irpef.  Si realizza così il meccanismo della sostituzione di imposta, tanto caro al fisco perchè consente di concentrare su un unico soggetto il prelievo evitando fenomeno di evasione fiscale.

Chi è obbligato ad effettuare la gestione accentrata dell’incasso

Come abbiamo detto sono le strutture private medico sanitarie, ossia tutti quei centri specialistici, associazioni, società che richiedono assistenza e collaborazione mediante apporto di lavoro ai medici. Spesso infatti i medici si appoggiano alla struttura privata come per esempio una casa di cura o un centro specialistica poliambulatoriale (da non confondersi con le prestazioni intramoenia) ma non hanno con questa alcun rapporto se non una convenzione o un accordo sull’affitto della struttura che mette loro a disposizione struttura (camere e sale operatorio, ricevimento, attrezzature strumentali allo svolgimento dell’attività (macchinari e utensili da lavoro), ed il pagamento dei servizi accessori (personale infermieristico, amministrativo, etc).

La gestione accentrata dell’incasso non si applicherà per le prestazioni in intramoenia come anche nei casi in cui le prestazioni siano rese direttamente dalla struttura privata per il tramite del professionista ma contrattualizzate con la struttura che gestisce e coordina l’intero processo ma il professionista sarà comunque soggetto alla ritenuta d’acconto irpef sui compensi.
Per attività di intramoenia deve intendersi l’attività svolta da un dipendente dell’ospedale che fornisce prestazioni, al di fuori dell’orario di lavoro utilizzando le strutture dell’ospedale.

In questo caso il rapporto si ha con l’ospedale e non direttamente con il professionista. In pratica si paga profumatamente l’ospedale per scegliersi il medico e non fare lunghe file d’attesa (che poi spesso nemmeno ci sono) pagando sempre l’ospedale.

La gestione accentrata si avrà anche nel caso delle prestazioni pagate dalle società assicurative per le perizie medico legali e che rammento sono imponibili Iva.

Il trattamento fiscale delle prestazioni intramoenia dipenderà tuttavia sempre dalla natura della prestazione per cui nel caso di assistenza e prestazione medica inserire in senso stretto la struttura emetterà una fattura in esenzione Iva ai sensi dell’articolo 10 del PDR 633 del 1972 mentre nel caso deve di prestazioni di medicina legale come perizie o CTU dovranno emettere fattura con addebito dell’Iva nella misura del 22%.

Fatturazione delle operazioni alla struttura privata

Il professionista che svolge attività di lavoro autonomo per la struttura privata emette fattura intestata al cliente anche se il pagamento sarà effettuato dal paziente alla struttura privata con qualsiasi mezzo di pagamento accettato dalla struttura la quale curerà, come abbiamo detto, la gestione accentrata dell’incasso che ne curerà poi il riaccredito al professionista al netto della ritenuta d’acconto Irpef.

Per l’applicazione dell’Iva applicherà le norme viste sopra che distinguono tra prestazioni esenti e imponibili Iva con conseguente o meno applicazione della relativa imposta di bollo di 2 euro per le prestazioni esenti al di sopra del valore di 77,47 euro

Per quello che concerne gli obblighi documentali, la tenuta dei libri e registri obbligatori nulla cambia in capo ad entrambi i soggetti nel senso che la gestione accentrata dell’incasso non esula il lavoratore autonomo che svolge le prestazione di annotare i propri compensi nelle proprie scritture e lo stesso vale per la struttura privata. La ragione naturalmente è quella di mantenere la traccia documentale su entrambi i soggetti in grado di consentire ad un verificatore la ricostruzione del reddito imponibile Irpef in capo al professionista medico e Ires/Irap in capo alla struttura privata e della totalità dei fatti gestionali che lo hanno generato.

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