Convenienza Regime Forfettario dei Minimi 2023: Esempi con tabella di calcolo in XLS

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La convenienza economica e fiscale al passaggio o all’apertura della partita Iva con il regime forfettario dei minimi modificato per effetto dell’approvazione della Legge di Bilancio 2022 non è così scontato. La nuova Manovra infatti ha introdotto un innalzamento del limite dei ricavi fino a 85 mila euro che favorisce enormemente l’accesso e la possibile platea di soggetti che vi potrebbero aderire ed ha anche eliminato alcuni dei requisiti che impedivano a molti di accedere o permanere nel regime agevolato delle partite Iva. Bisogna però chiedersi se veramente conviene e questo dipende dalla vostra situazione economica, reddituale e patrimoniale specifica. nel seguito ho provato fare alcuni esempi pratici per meglio farvi comprendere i casi in cui ci possono essere dei maggiori costi derivanti dall’adozione per cui i proclami che leggete on line devono essere presi con le pinze. Mi raccomando quindi di procedere ad una valutazione con carta, penna e calcolatrice valutando la convenienza sulla base di elementi per quanto più oggettivi ed in mancanza sulla base di previsioni il più possibile realistiche ed attinenti alla realtà oltreché governabili.

Regime forfettario dei minimi: cos’è e come funziona nel 2023

Per poter capire come effettuare il calcolo della convenienza è necessario comprendere come funziona il calcolo e come si differenzia rispetto al regime ordinario di determinazione del reddito IRPEF per i titolari di partita IVA.

Nella sostanza si deve far riferimento alla vecchia modalità di determinazione del reddito imponibile con gli indici di redditività messi a punto dal Ministero dell’Economia e delle finanze e contenuti nell’allegato 4 della Legge n. 190.

Legge di Bilancio e Regime forfettario: cosa cambia?

La legge di Bilancio innalza il soglia dei ricavi oltre la quale viene prevista la decadenza dal regime forfettario agevolato che passa da 65.000 a 85.000 euro. Al superamento degli 85 mila euro e massimo fino al 100 mila euro la decadenza avviene dal primo gennaio dell’anno di imposta successivo a quello di splafonamento.

La seconda novità consiste nella decadenza immediata al superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi a partire dallo stesso periodo di imposta cioè nel quale si verifica il superamento. Il criterio è sempre quello di cassa per cui non vale tanto il valore delle fatture emesse quanto l’effettivo incassato dell’anno.

La tabella fa corrispondere a ogni macro classe di attività contraddistinta dal suo specifico codice ATECO, un reddito imponibile a cui applicare l’aliquota sostitutiva del 15% fissa in luogo della ben più pesante aliquota per scaglioni Irpef che trovate nel seguito e che , come molti di voi sapranno parte dal 23%. Laddove si soddisfi anche il requisito della Novità allo svolgimento dell’attività, sia essa vendita di prodotti o prestazione di servizi allora l’aliquota scende al 5% oltre ad altre agevolazioni anche dal punto di vista dei contributi INPS da versare. Per la verifica del requisito della novità ho dedica un articolo a parte che trovate in calce a questo. Ora occupiamoci della FLAT TAX ovvero regime forfetario dei minimi che entrerà in vigore dal primo gennaio e delle sue importanti novità.

Nel seguito intanto trovate la tabella che individua la tassazione del reddito imponibile ordinaria, ossia laddove non riusciste ad aderire alla Flat TAX. Come vedete già il primo scaglioni è del 23%, ma attenzione a non abboccare…

Scaglio di reddito IrpefAliquota Irpef (%)Imposta da pagare Irpef
fino a euro 15.000,002323% sull’intero importo
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00273.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00386.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,004117.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00
oltre a euro 75.000,004325.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00

Tuttavia occhio perché non sono rose tutte quelle che profumano in quanto è necessario sapere che laddove parliamo di un’imposta sostitutiva parliamo di impossibilità di portare in deduzione dei costi se non lei limiti dei costi che vedremo nel seguito e di sfruttare le eventuali detrazioni fiscali che la persona potrebbe avere diritto a sfruttare nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico. Facciamo l’esempio tipico delle detrazioni per il risparmio energetico o la ristrutturazione edilizia o anche le detrazioni fiscali per carichi di famiglia o quelle per i figli a carico o il lavoro dipendente.

Solo per fare un esempio e darvi uno strumento attività dove l’apporto di capitale umano è maggiore (ne sono un esempio le arti o le professioni per iscritti ad albi) avevano maggiore convenienza economica  sfruttare il regime dei minimi per via della poca rilevanza che avevano le attrezzature o i beni strumenti o apparecchiature all’esercizio dell’attività. Il limite dei 20 mila euro (prima erano 15) e l’impossibilità di portare in deduzione i costi erano due paletti troppo stretti che potevano rendere conveniente l’adesione al regime solo per la attività ad alto contenuto intellettuale.

Altri potevano non trovare convenienza perché avevano molte detrazioni fiscali che avrebbero altrimenti perso.

In calce all’articolo vi invito comunque a sfruttare un semplice foglio di calcolo per vedere quale sarebbe la tassazione ordinaria e quale quella per scaglioni.

La particolarità del regime risiede nel fatto che si venga tassati su una percentuale del reddito incassato dell’anno sulla base di un coefficiente di redditività sempre inferiore al 100%. Se vedete il primo caso di industrie alimentari e bevande per esempio, il cui coefficiente è del 40% il legislatore considera una deduzione forfettaria di costi nella misura del 60% (100%-40%) indipendentemente dal fatto che sostentiate effettivamente questi costi.

Nuova Tabella Limiti Ricavi Forfettario dei minimi 

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PROGRESSIVO

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GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITA’ ATECO 2007

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COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’

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1

Industrie alimentari e delle bevande

(10 – 11)

40%

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

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40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti

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47.82 – 47.89

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54%

5

Costruzioni e attività immobiliari

(41 – 42 – 43) – (68)

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86%

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6

Intermediari del commercio

46.1

62%

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7

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione

(55 – 56)

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40%

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8

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

78%

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Altre attività economiche

(01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 –

08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)

67%

9

Incidenza percentuale dei costi

Il primo elemento da prendere in considerazione nel calcolo della convenienza riguarda la differenza tra la percentuale forfetaria vista nella tabella sopra e l’incidenza dei costi e delle spese di gestione rispetto al volume dei ricavi annui. Nelle spese di gestione devono essere considerati anche gli ammortamenti. In poche parole se prendiamo il primo box sopra con la percentuale di redditività al 40% possiamo ipotizzare una convenienza ad aderire al regime forfettario laddove l’incidenza dei costi sia inferiore al 60%. Questo perchè nella percentuale del 40% il legislatore sta presupponendo che in media coloro che pongono in essere una attività di produzione di alimenti e bevande sostengono costi per il 60%. Questo significa che qualora nella vostra singola fattispecie e attività spendiate di meno in termini percentuali avrete sicuramente un risparmio.

Presenza altre fonti di reddito

Trattandosi di imposta sostitutiva questa esaurisce e azzera il reddito imponibile irpef e l’imposta netta il che si traduce nell’impossibilità di sfruttare ulteriori detrazioni e deduzioni fiscali. Ne consegue che qualora abbiate per esempio interessi sul mutuo o spese mediche queste non abbatteranno ulteriormente il reddito. Mi permetto di dire che anche qui prima o poi arriveremo a considerare questa previsione obsoleta…ma ci vorrà un bel pò. Nel frattempo giova ricordare che la presenza di altri redditi oltre a quello di lavoro autonomo nel regime forfettario tal caso si verifica che non perderete questa possibilità.

Ovvio che se parliamo di un’altra fonte di reddito magari derivante per esempio dall’affitto di una casa e anche questa beneficia di un regime dell’imposta sostitutiva come la cedolare secca state da punto a capo. Sa questa osservazione quindi vi portate casa come informazione che i regimi agevolati che prevendono un’imposta sostitutiva secca, flat tax, o anche altre che decideranno di chiamare con altri simpatici nomi, sarà lo stesso per cui non avrete possibilità di sfruttare detrazioni fiscali IRPEF personali.

Fanno eccezione solo i contributi previdenziali (gestione separata INPS o cassa professionale), deducibili fiscalmente per cassa ossia nell’anno di effettuazione del pagamento.

Acquisto attrezzature o beni strumentali

Dal momento che l’adesione al regime forfettario dei minimi non consente la deduzione degli ammortamenti sui beni strumentali posseduti al momento dell’ingresso e anche alla fuoriuscita dal regime agevolato è bene anche tenere questo in considerazione in quanto qualora per la vostra attività il valore delle attrezzature sia notevole, sarà necessario verificare quanto questa perdita di deduzione incida su quella percentuale vista sopra.

Regime forfettario dei minimi: chi può aderire

Possono accedere al regime agevolato i contribuenti titolari di partita iva persone fisiche, esercenti attività di impresa, o arti o professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 65 mila euro  ragguagliati ad anno.

Ricavi ragguagliati all’anno

Mi raccomando di non sottovalutare la parolina “ragguagliati” all’anno il che si traduce nel dimezzamento del limite se per esempio aprite la partita IVA il 30 giugno. Mi raccomando perché è un attimo sbagliarsi e pensare chili limite sia 65 quando non lo è. Per cui fate la semplice operazione matematica per identificare il limite che deve essere

65.000/365 X Giorni competenza

dove il numero di giorni di competenza deve essere il risultato dei giorni che vanno da quello i partita della partita Iva al 31 dicembre dell’anno.

Calcolo Convenienza Flat TAX regime forfettario dei minimi

Nel seguito vi propongo un esempio di un contribuente titolare di partita Iva che esercita altre attività il cui indice di redditività viene preso come il 67% del reddito incassato nell’anno.

Nel seguito trovate uno sviluppo di diversi casi a cui abbiamo ipotizzato anche la presenza di diverse detrazioni fiscali Irpef in modo da vedere quale sarebbe il risparmio effettivo teorico sulla carta per intenderci e quale l’effettivo a seconda delle diverse configurazioni di costi e ricavi.

Come potete vedere il risparmio e la convenienza ad adottare il regime non sempre c’è, anzi!!!

Contribuente Altre attività Caso A  Caso B  Caso C  Caso D  Caso E  Caso F 
Fatturato annuo Incassato (Ricavi) 25.000 30.000 40.000 40.000 50.000 64.999
Costi deducibili 5.000 10.000 10.000 30.000 10.000 15.000
Reddito Imponibile Regime Ordinario 20.000 20.000 30.000 10.000 40.000 49.999
Reddito Imponibile (regime forfettario) HP: 67% 16.750 20.100 26.800 26.800 33.500 43.549
IRPEF Lorda stimata 4.800 4.800 7.720 2.300 11.520 15.000
Imposta sostitutiva (forfettario) 2.513 3.015 4.020 4.020 5.025 6.532
Risparmio di Imposta teorico/(Perdita rispetto al regime ordinario) 2.288   1.785   3.700  (-1.720)   6.495   8.468  
       
Perdita Detrazione coniuge 650 650 500 800 400 400
Perdita Detrazione spese sanitarie 300 300 300 300 300 300
Perdita Detrazione spese ristrutturazione 500 500 500 500 500 500
Perdita Detrazione figli a carico 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170
Totale perdita detrazioni  3.620   3.620   3.470   3.770   3.370   3.370
       
Imposta post detrazioni regime ordinario 1.180 1.180 4.250-1.470 8.150 11.630
Imposta Regime Forfettario 2.513 3.015 4.020 4.020 5.025 6.532
Risparmio sulle Tasse
(Perdita rispetto al regime ordinario)
(-1.333)(-1.835)230(-5.490)3.1255.098

Come potete vedere diviene determinante ai fini del calcolo della convenienza verificare quali sono le detrazioni fiscali di cui si ha diritto nell’anno oggetto di adesione o di quelli successivi. Supponendo che non siano variate le voci di costo e delle detrazioni fiscali Irpef rispetto all’anno precedente potreste vedere di inserire quelle dello scorso anno per impostare un calcolo più preciso per la vostra situazione in modo da vedere anche quanto effettivamente potreste risparmiare aderendo al nuovo regime forfettario dei minimi. A tal proposito trovate la guida gratuita all’applicazione del nuovo regime forfettario dei minimi 2019 in calce a questo articolo.

Il Disegno di legge di Bilancio estende il regime forfettario, con flat tax al 15%, alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione e che incassano ricavi e compensi sino a 65.000 euro.

Diviene anche fondamentale per utilizzare questa tabella verificare il coefficiente di redditività specifico del vostro settore che trovate riportato nell’articolo dedicato al regime dei minimi ma che via importo comunque qui nel seguito per facilità.

Il nuovo regime forfetario sembra essere estremamente conveniente, determinando una rilevante riduzione degli oneri fiscali. Ma è sempre così vantaggioso? In realtà, l’analisi e le valutazioni dovranno essere molto approfondite e tenere in considerazione una serie di elementi. In alcuni casi, ad esempio quando il soggetto passivo ha costi effettivi di importo rilevante, in grado di ridurre considerevolmente il reddito dell’attività, potrebbe essere più conveniente l’applicazione dell’IRPEF progressiva. Potrebbe essere più vantaggioso determinare il reddito secondo criteri analitici ed applicare l’IRPEF ordinaria anche quando, in mancanza di autonoma organizzazione, l’IRAP non è dovuta.

Cosa fare in pratica

Consiglio di prendere una file xls o anche banalmente un foglio di carta end una calcolatrice e verificare quali sono i costi della vostra attività su base annuale.
  • Un esempio può essere la connessione internet /30 euro mese, cellulare, 15 euro mese, acquisto materiali, 200 euro mese, canoni locazione esempio 500 euro mese).
  • Poi prendere la dichiarazione dell’anno precedente per vedere le tipologie di detrazioni che sono state indicate e verificare se vene saranno ragionevolmente di nuove per gli anni futuri (esempio arrivo di un figlio, acquisto di una casa da ristrutturare, forti spese mediche da sostenere per cure, etc etc)
Facciamo un primo esempio: nel caso in cui non vi siano detrazione personali ma solo costi e ricavi relativi all’attività esercitata, sia essa vendita di prodotti o prestazioni di servizi. In linea teorica, per come è costruito il regime il soggetto che ha tanti costi non avrà convenienza economica ad accedere al regime forfettario per via della mancata deduzione degli stessi. Sappiamo come abbiamo visto sopra nella tabella  dei coefficienti di redditività che la legge ammette un tetto massimo e prestabilito di deduzione di costi indipendentemente dal fatto che voi li abbiate sostenuti.
 in effettivamente sostenute siano prossime allo zero o di modesta entità.
 
Nel caso quindi contrario in cui i costi siano importanti per via della particolare tipologia di attività potrebbe essere più conveniente l’applicazione dell’IRPEF progressiva vista sopra.
Anticipo poi una delle conclusioni: non fate i conti senza l’oste in quanto qui l’assassino non è tanto l’Irpef o l’imposta sostitutiva ma sono i contributi INPS previsti per i minimi che incidono fortemente sulla riduzione del reddito effettivo disponibile del contribuente al netto di trattenute Irpef ed INPS. Non lo scordate in quanto in campagna elettorale tutti parlano di IRPEF ma guai a toccare i contributi INPS.

Deduzioni e detrazioni di imposta

A questo però dobbiamo introdurre necessariamente altri elementi di valutazione come per esempio la presenza di deduzione o detrazioni personali che possono incidere in modo significativo, come vedete nella tabella precedente, sulla decisione della convenienza e sulla determinazione punto superato il quale forse meglio restare nella tassazione ordinaria Irpef per scaglioni.
Rispetto ai casi di deduzioni e detrazioni principali che ho menzionato sopra potremmo darci come regola e come chiarimento che laddove non abbiate altre forme di reddito oltre a quella che esercitata come lavoro autonomo nel regime forfettario (esempio canoni di locazione senza cedolare secca, reddito di lavoro dipendente, redditi di capitale o di pensione etc) allora perdereste la capacità di sfruttare le deduzione e le detrazioni di imposta.

Verifica pagamento IRAP

Un ulteriore elemento da prendere i considerazione ed annotarsi potrebbe essere l’obbligo al versamento dell’IRAP che potrebbe introdurre un ulteriore elemento di costi aggiuntivo nel caso di applicazione della tassazione ordinaria per scaglioni e non del regime forfettario che si aggira intorno, per semplicità al 4%.
Mi viene da dire che in questi casi dove si ha un utilizzo di personale esterno che svolge attività ulteriore rispetto alla nostra anche solo in fasi del percosse distinte ma legate dal prodotto finale o che incidono sulla prestazione del servizio sarà difficile sostenere che non si abbia una autonoma organizzazione non soggetta ad IRAP. Basta una segretaria per intenderci per dover poi pagare l’IRAP. In questo caso nel calcolo della convenienza dovete considerare che nel regime forfettario l’IRAP sarebbe assorbita dall’imposta sostitutiva per cui non sarebbe pagata.

Deduzione costi per i contribuenti nel regime di vantaggio e nel regime forfettario forfettario

Come anticipato in premessa potrete portare in deduzione se rientrate nel regime di vantaggio dal montante dei componenti positivi di reddito solo una serie di costi che trovate riepilogati nel seguito. Nel rigo LM5 della dichiarazione dei redditi dovrete indicare il totale componenti negativi di reddito deducibili, va indicato in colonna 5 l’ammontare tra cui si annovera:

  • acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagate nel presente periodo d’imposta;
  • delle spese relative a beni ad uso promiscuo che, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del TUIR, sono deducibili nella misura del 50 per cento dell’importo corrisposto. Per i contribuenti che adottano il presente regime si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia, pertanto tutte le spese ad essi inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili al 50 per cento;
  • dei canoni di leasing pagati nel presente periodo d’imposta. Si precisa che detti canoni sono integralmente deducibili, salvo la limitata deducibilità se relativi a beni promiscui;
  • spese per omaggi, vitto e alloggio. Dette spese possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato se inerenti all’esercizio dell’attività;
  • del costo di acquisto dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nel presente periodo d’imposta;
  • delle sopravvenienze passive realizzate nel presente periodo d’imposta;
  • delle altre spese sostenute nel presente periodo d’imposta
  • i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa. Nella colonna 2, deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM6
  • eventuali perdite fiscali conseguite o nell’esercizio d’impresa, arte o professione per l’intero importo che trova capienza in esso; l’eventuale eccedenza va indicata nel rigo LM50, se relativa a perdite riportabili nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, ovvero nel rigo LM51, se relativa a perdite riportabili senza limite di tempo ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR

Se invece rientrate nel regime forfetario dei minimi ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 allora potrete portare in deduzione solo i contributi previdenziali e assistenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così determinato, si devono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa (art. 1 comma 64 della legge 190 del 2014).

Dal 2020: limite a 100 mila euro

Dal primo gennaio 2020 viene introdotto un potenziamento del regime che accoglierà anche gli imprenditori individuali oltreché gli esercenti arti e professioni di lavoro autonomo. In pratica anche i titolare di Snc o ditte individuali potrà sfruttare il regime forfettario dei minimi. Anche qui tuttavia occhio a non farsi ampliare dalla novità in quanto l convenienza economica è un calcolo a cui si arriva sempre con carta penna e calcolatrice alla mano e che può portare il singolo a prendere scelte diverse a seconda delle caratteristiche e delle modalità di esercizio dell’attività nonché la struttura dei costi.

Novità: era tutta propaganda di Salvini che in realtà non aveva nemmeno presentata istanza alla Commissione Europea in barba come al solito alla necessità reale da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti  di pianificare l’evoluzione della normativa per tempo per prendere decisioni strategiche che influenzano il loro futuro professionale e anche quello delle loro famiglie. Ancora una volta dimostra oltre ad una palese ignoranza anche scarsa sensibilità.

Calcolo Convenienza regime Forfettario Minimi FLAT TAX

Spero di avervi fornito qualche spunto utile di riflessione e se potete condividete l’articolo in modo da aiutare qualche vostro amico.

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Apertura partita Iva

5 Commenti

  1. Si potrebbe semplicemente optare che la misura del preventivo cambierà in relazione al regime fiscale valevole per l’anno successivo avendo cura di fare un esempio al cliente su quali siano le variazioni di valore conseguenti, anche se, in teoria, oggi dovrebbe conoscerle, a meno che non parliamo di una consulenza pluriennale. OK?

  2. Si potrebbe semplicemente optare che la misura del preventivo cambierà in relazione al regime fiscale valevole per l’anno successivo avendo cura di fare un esempio al cliente su quali siano le variazioni di valore conseguenti, anche se, in teoria, oggi dovrebbe conoscerle, a meno che non parliamo di una consulenza pluriennale

  3. Buongiorno, se un forfettario deve proporre un preventivo che riguarda l’anno successivo (quindi nell’incertezza di permanenza nel regime), è lecito che lo fornisca prevedendo l’applicazione dell’IVA, salvo poi non applicarla se rientra nei requisiti, ma tramutare in compenso la parte che sarebbe stata IVA? In altre parole preventivo: 100 compenso+22 iva= totale 122, fattura in caso di permanenza nel regime: 122 compenso,0 iva. D’altra parte rimanendo nel regime, l’IVA sugli acquisti rimane indetraibile, quindi come contrappeso è logico pensare che si possa tramutare in compenso la porzione che sarebbe potuta essere IVA. Corretto?

  4. Buongiorno per 4 mesi ho avuto assunzione a tempo determinato presso una srls di cui sono socio all’1%.
    Il contratto è terminato a gennaio ma sono ancora socio.
    Vorrei sapere se aprendo una partita iva a regime dei minimi/forfettario posso fatturare alla srls di cui sono socio ed ex dipendente (a tempo determinato).

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