Plastic Tax e Credito di imposta: cos’è, come funziona, a chi si applica, quanto costa e quali Sanzioni sono previste

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

La legge di Bilancio 2020 introduce una nuova ‘imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili e delle siringhe. L’articolo riconosce altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili.

La relazione illustrativa chiarisce che gli organismi istituzionali europei hanno da tempo intrapreso una linea strategica mirata al conseguimento di soluzioni in grado di arginare la crescente produzione di imballaggi e contenitori monouso di materie plastiche e la conseguente dispersione degli stessi nell’ambiente. Come emerge dalla lettura dei considerando della direttiva del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea e finalizzata alla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, l’uso sempre più diffuso della stessa plastica in impieghi di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficace, si traduce in modelli di produzione e di consumo sempre più inefficienti e decisamente in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente.

Conseguentemente, in ambito istituzionale europeo, viene fortemente auspicato l’instaurarsi di approcci di tipo circolare che promuovano l’impiego di prodotti e sistemi riutilizzabili e sostenibili in luogo dei prodotti di plastica monouso, con l’obiettivo principale di ridurre la quantità di rifiuti prodotti.

•    La direttiva 2019/904/UE

La direttiva è volta a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche compreso un divieto a livello dell’UE sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta sono disponibili alternative.

Sancisce pertanto il divieto di alcuni prodotti di plastica tra cui: posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); piatti; cannucce; bastoncini cotonati; agitatori per bevande.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa (tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato) e a monitorare il consumo di tali prodotti monouso e le misure adottate e riferire alla Commissione europea sui progressi compiuti.

La direttiva prevede poi una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026 (rispetto all’anno di riferimento 2022).

Fissa un obiettivo di raccolta pari al 90% per il riciclaggio di bottiglie di plastica entro il 2029 (con un obiettivo intermedio del 77% entro il 2025). Inoltre, stabilisce che la produzione di queste bottiglie debba prevedere un contenuto di almeno il 25% di plastica riciclata a partire dal 2025 (per le bottiglie in PET), e il 30% a partire dal 2030 (per tutte le bottiglie).

La direttiva definisce poi dei requisiti di marcatura al fine di comunicare, per una serie di prodotti, alcune informazioni riguardanti le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto o, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, nonché la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione.

Basata sul principio “chi inquina paga”, definisce le responsabilità dei produttori che dovranno coprire i costi della gestione e rimozione dei rifiuti, della racconta dei dati e delle misure di sensibilizzazione.

Il termine per il recepimento è fissato al 3 luglio 2021, salvo alcune eccezioni. Le disposizioni riguardanti i requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie dovranno essere recepite a partire dal 3 luglio 2024 e le misure relative alla responsabilità estesa del produttore a partire dal 31 dicembre 2024.

Secondo la relazione illustrativa, pertanto, la finalità dell’articolo consiste nella promozione, attraverso lo strumento della leva fiscale, di un’inversione di tendenza nell’utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico, promuovendo al contempo la progressiva riduzione della produzione e quindi del consumo di manufatti di plastica monouso.

Il Governo infatti, come si legge nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, ha sottolineato l’importanza, in un’ottica di sostenibilità, di riorientare il sistema produttivo verso un’economia circolare che diffonda la cultura del riciclo e dismetta definitivamente la cultura del rifiuto. In questo contesto si è impegnato a perseguire la riduzione del consumo di plastica monouso e ha annunciato misure specifiche per limitare i rifiuti marini (marine litter) e favorire il loro recupero. Al riguardo si ricorda che è stato approvato in prima lettura dalla Camera il ddl cosiddetto “SalvaMare”, ora A.S. 1571.

In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame dispone l’istituzione di un’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. La disposizione specifica i requisiti dei MACSI ai fini dell’applicazione dell’imposta: sono realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

L’imposta non è dovuta sui MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432, che definisce le caratteristiche in base alle quali un materiale può definirsi compostabile. Sono escluse dall’applicazione dell’imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell’articolo 57 della legge n. 289 del 2002.

La relazione illustrativa chiarisce che rientrano tra i prodotti soggetti all’imposto, a solo titolo esemplificativo, le bottiglie, le buste e le vaschette per alimenti in polietilene, i contenitori in tetrapak utilizzati per diversi prodotti alimentari liquidi (latte, bibite, vini, ecc.) nonché i contenitori per detersivi realizzati in materiali plastici. Tra i manufatti utilizzati per la protezione o per la consegna delle merci quali elettrodomestici, apparecchiature informatiche, ecc., invece, rientrano, tra l’altro, gli imballaggi in polistirolo espanso, i rotoli in plastica pluriball e le pellicole e film in plastica estensibili. Non rientrano invece nella categoria dei manufatti monouso, ad esempio, le taniche e i secchi destinati al contenimento dei liquidi aventi un uso duraturo nonché i contenitori utilizzati per la custodia di oggettistica varia.

Il comma 2 precisa che ai fini dell’applicazione dell’imposta, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 1, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Il comma 3 definisce il momento in cui sorge l’obbligazione tributaria, corrispondente al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea. L’imposta diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 6, nel territorio nazionale.

Il soggetto passivo dell’imposta è specificato dal comma 4:

  1. per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
  2. per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
  3. per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l’importatore.

Il comma 5 specifica che non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali sia stata già pagata l’imposta di cui al comma 1 da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 1.

Il comma 6 specifica il momento in cui si considera verificata l’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale:

  1. per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
  2. per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea:
    • all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica;
    • all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
  3. per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

Il comma 7 fissa l’ammontare dell’imposta sul consumo di MACSI nella misura di 1,00 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI medesimi.

Il comma 8 stabilisce che l’accertamento dell’imposta dovuta avvenga sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta. In base al comma 11, in tale dichiarazione sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 1 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell’opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l’imposta risulti già versata da altri soggetti obbligati.

La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b) all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 11. Entro il termine di cui al presente comma è effettuato il versamento dell’imposta dovuta.

Ai sensi del comma 9, l’imposta di cui al comma 1 non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l’imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero l’esportazione, l’imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all’esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento.

Il comma 10 fissa un importo dovuto minimo di 10 euro in corrispondenza o al di sotto del quale l’imposta non deve essere versata e non si è altresì dovuti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 8.

Il comma 12 specifica le modalità di pagamento, il quale dovrà avvenire, fatto salvo quanto previsto al comma 13, entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione di cui al comma 8 ed e esclusivamente tramite il versamento unitario (modello F24) previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell’imposta i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.

Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, in deroga a quanto disposto dai commi 8 e 12, il comma 13 specifica che l’imposta è accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. L’imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell’ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) n.1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.

Il comma 14 attribuisce ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il compito di svolgere le attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La Guardia di Finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri per l’espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza). Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ai sensi del comma 15, per l’imposta di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva. Non si procede all’iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all’imposta di cui al comma 1, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 10,00.

Il comma 16 stabilisce che l’imposta è rimborsata quando risulta indebitamente pagata, purché il rimborso sia richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni, ma la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l’azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10,00.

Sanzioni Plastic Tax

Il comma 17 riguarda la disciplina sanzionatoria:

  1. per il mancato pagamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500,00;
  2. in caso di ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00;
  3. per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 8 e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00;
  4. per l’irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all’imposta di cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo n. 472 del 1997, ai sensi del quale le sanzioni sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Il comma 18 demanda a un provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il mese di febbraio dell’anno 2020, la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo:

  1. al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 8;
  2. alle modalità per il versamento dell’imposta;
  3. alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all’imposta di cui al comma 1 a carico dei soggetti obbligati;
  4. alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità;
  5. allo svolgimento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché da parte della Guardia di Finanza, di cui al comma 14;
  6. alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 15
  7. alle modalità per lo scambio di informazioni tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il comma 19 fissa la decorrenza del presente articolo a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale di cui al comma 18.

Il comma 20 riconosce un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Il credito d’imposta è stabilito nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

Il comma 21 limita il credito d’imposta di cui al comma 20 a un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario e ne consente l’utilizzo esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il comma stabilisce inoltre che tale beneficio può essere concesso entro il limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2021.

Ai sensi del comma 22, il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applicano i limiti annuali di utilizzo dei crediti d’imposta di 250.000 euro (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007) e il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili (articolo 34 della legge 23 n. 388 del 2000).

Il comma 23 stabilisce che  alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all’adeguamento tecnologico di cui al comma 20, sostenute dal l° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie (Credito d’imposta formazione 4.0) di cui all’articolo 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Credito d’imposta formazione 4.0 (articolo 1, comma 81, della legge di bilancio 2019), come rifinanziato dall’articolo 23 della presente legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell’applicazione del credito di imposta al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio (articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009).

Il comma 24 stabilisce che i crediti d’imposta di cui ai commi 20 e 23 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti «de minimis», cioè quegli aiuti di piccola entità non suscettibili di incidere sugli scambi tra gli Stati membri né di falsare in misura significativa la concorrenza. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa da parte di uno Stato membro non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro.

Il comma 25, infine, rinvia a un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’individuazione delle disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili.

La relazione tecnica stima un gettito derivante dall’applicazione dell’imposta in termini di cassa pari a circa 1,08 miliardi per l’anno 2020, 1,78 miliardi per l’anno 2021, 1,54 miliardi per l’anno 2022 e 1,72 miliardi per l’anno 2023. L’onere relativo al credito d’imposta riconosciuto dal comma 20 corrisponde al limite di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2021 determinato dal comma 21.

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