
Come fare domanda per il nuovo assegno unico universale 2022 per ottenere il contributo economico. Vediamo insieme in sintesi i passi da seguire per la presentazione della domanda e l’ottenimento
Entro quando presentare domanda assegno unico universale 2022
La scadenza per la presentazione della domanda per l’assegno unico universale è fissata per il prossimo 30 giugno. Al momento non abbiamo alcuna previsione di proroga per la trasmissione della domanda.
Scadenza trasmissione domanda assegno unico universale: 30 giugno
Come presentare la domanda
Le modalità per la presentazione della domanda richiedono prima di tutto la registrazione al portale dell’Inps con le proprie credenziali. A titolo di esempio abbiamo la SPID ma potete anch eleggere l’articolo dedicato a a come si entra nell’area riservata dell’INPS per conoscere anche le altre modalità.
Esistono infatti anche il Cie o il Cns. Altra modalità sono i patronati o anche il centralino o contact center.
Sotto vi mostro le schermate che vi possono guidare in pratica nella compilazione della domanda
In assenza di ISEE al momento della domanda l’assegno è calcolato con l’importo minimo previsto dalla normativa. L’ISEE può essere comunque presentato anche successivamente, se entro il 30 giugno l’assegno verrà conguagliato con gli arretrati a luglio. Puoi ottenere l’ISEE sul sito Inps in modalità ordinaria o precompilata.
Quando accreditano l’assegno unico universale
L’assegno viene accreditato sul conto corrente del richiedente il mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Assegno unico universale: cos’è e come funziona
L’assegno unico universale si chiama unico perchè assorbe il contributo economico per i figli minori, le detrazioni per i figli a carico minori di età e l’assegno per il nucleo familiare.
Viene chiamato universale perchè si rivolge a tutte le famiglie indipendentemente dal valore assunto dall’indicatore ISEE purchè abbiano dei figli minori a carico. Spetta a tutti ma naturalmente per un criterio di equità sarà inversamente proporzionale all’aumentare del valore ISEE.
Quanto vale l’assegno unico universale
Come facile intuire l’importo varia in base al numero dei figli, alla loro condizione (se portatori di handicap o no) e all’importo assunto dall’indicatore ISEE. L’importo sarà inversamente proporzionale al variare del valore dell’ISEE. Il valore comunque varia da 175 euro per ciascun figlio minore e con un nucleo familiare che presenta un ISEE di massimo 15 mila euro fino a scendere fino a 50 euro laddove non si intendesse presentare il modello ISEE ed essere collocati negli ultimi scaglioni o con ISEE superiore a 40 mila euro.
Dal terzo figlio o con madri di età inferiore ai 21 anni o anche con
’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.
La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda per l’Assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.
Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ ISEE al momento della domanda.
Da gennaio 2022 sul sito dell’INPS è disponibile il link alla domanda. La domanda si riferisce a pagamenti di prestazioni relative al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione e quello di febbraio dell’anno successivo. Il link online alla domanda sarà comunque sempre accessibile e il pagamento dell’Assegno unico sarà effettuato in ogni caso dal mese successivo alla presentazione della domanda.
La domanda può essere presentata:
- accedendo dal sito INPS al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
Ulteriori istruzioni sulla compilazione della domanda sono contenute nel messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748.
Genitori separati o divorziati
L’assegno potrò essere richiesto anche dal genitore separato o divorziato anche al di fuori del nucleo familiare ove sono presenti i figli ossia anche se non è affidatario dei bambini. Non viene infatti stabilito che i genitori debbano essere conviventi o stare insieme. Tuttavia se lo richiedono in due viene concesso al 50% ciascuno.
Come si presenta la domanda per l’assegno unico universale
L’assegno viene erogato dall’Inps al richiedente e viene accreditato sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedendo al momento di presentazione della domanda. In alternativa si può scegliere la modalità del bonifico domiciliato.
In fase di compilazione della domanda, il richiedente può indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore. Questi, in ogni caso, anche nell’ipotesi di affidamento esclusivo, se non coinvolto all’ora dell’istanza, potrà inserire il proprio Iban in autonomia, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’Inps.
Nel caso di nomina di un tutore o di un affidatario, l’Auu è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.
La domanda può essere presentata:
La domanda si può presentare on line accedendo al sito sito dell’Inps alla voce “Assegno unico e universale per i figli a carico”.
Si dovrò entrare con le credenziali Spid, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi (Cns).
In alternativa è prevista anche la possibilitò di accesso on line chiamando al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico)
tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.



Figlio disabile (*):Si No
Entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare I genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi Il nucleo familiare del figlio comprende uno solo dei due genitori
Codice fiscale altro genitore (*):Copia codice fiscale dell’altro genitore dalla 1° scheda
Modalità di ripartizione dell’assegno (*):
In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente.
Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota.
Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno
Ai fini della eventuale maggiorazione ex art.5 del D.Lgs n° 230/2021 dichiaro:
- Di essere consapevole che devo avere un ISEE non superiore a 25.000 euro.
- Che nel corso del 2021 il mio nucleo familiare ha percepito l’ANF (assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del d.l. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla l. 153/1988)
in presenza di figli minori del richiedente o di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.4 comma 8 del D.Lgs n° 230/2021
- La maggiorazione è prevista per il figlio minore i cui genitori sono entrambi titolari di reddito da lavoro al momento della presentazione della domanda.
Se hai finito di compilare i dati puoi premere il pulsante Avanti per andare alla sezione successiva, oppure puoi premere il pulsante
L’importo viene erogato 50 e 50 ai genitori o ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale. Un esempio potrebbero essere gli zii o i nonni ma so che sono casi particolari.
Dichiarazioni di responsabilità
Dichiaro di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (*):
- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, o titolare di permesso per protezione internazionale, o titolare di “carta blu” ai sensi dell’art. 27-quater dlgs 286/98, o lavoratore regolarmente soggiornante di Tunisia, Algeria, Marocco, o titolare di permesso per lavoro autonomo ai sensi dell’art. 26 dlgs 286/98;
- Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- Non percepire il reddito di cittadinanza;
- Essere residente e domiciliato in Italia;
- Essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
- L’Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell’ambito del procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge.
- Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell’Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell’INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE.
- Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall’INPS ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento.
- Il conferimento dei dati non indicati con asterisco è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni.
- I dati saranno trattati dall’INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 5 anni dalla conclusione del procedimento, fatti salvi eventuali contenziosi. In ogni caso è fatto salvo il trattamento effettuato a fini di archiviazione di documentazione nel pubblico interesse. Alcuni trattamenti effettuati dall’Inps, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all’estero, all’interno e/o all’esterno dell’Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l’Inps nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 45), procede al trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi.
- Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall’Inps, in qualunque momento, l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza può essere presentata all’INPS tramite il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo: INPS – Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: [email protected].
- Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato dall’Inps in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE).
- Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperiti sul sito istituzionale www.inps.it, “Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell’INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016”, oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la protezione dei dati personali.
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla medesima informativa (*)
(*) Campo obbligatorio
Mesi arretrati
Sarà possibile richiedere anche il versamento dei mesi arretrati per cui anche per il mese di marzo, aprile e maggio.
Informativa generale sull’Assegno unico e universale per i figli a carico
CHE COS’È
L’assegno unico e universale per i figli a carico è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L’assegno è definito:
- unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità;
- universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000.
CHI PUÓ PRESENTARE DOMANDA
La domanda di assegno unico e universale per i figli a carico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito Inps, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato.
Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
A CHI È RIVOLTO
L’assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
REQUISITI
L’assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.
La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
COSA DEVO FARE PRIMA DI PRESENTARE DOMANDA
L’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata attraverso l’ISEE in corso di validità.
Devo essere quindi in possesso di Isee .
L’assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa.
COME FARE L’ISEE
Per ottenere l’ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, scegliendo l’ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In quest’ultimo caso, l’ISEE è reso normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.
COME PRESENTERO’ LA DOMANDA
La domanda per l’assegno unico e universale è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo. Può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.
Per le domande che saranno presentate nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda.
Da gennaio 2022 sul sito dell’INPS sarà disponibile il link alla domanda.
La domanda può essere sempre presentata:
- accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
SE SONO PERCETTORE DI REDDITO DI CITTADINANZA?
Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.
IMPORTO DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO
L’importo dell’assegno unico e universale è determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.
in particolare è prevista:
- una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo e per i nuclei con quattro o più figli), madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità.
- una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno unico dovesse risultare inferiore alla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente.
COME MI VERRA’ PAGATO L’IMPORTO E QUANDO?
L’assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente o, anche con richiesta successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.
In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore, esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirle accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorrerà da quando la scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.
In caso di affidamento esclusivo, l’assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Tenuto conto che non sarà possibile verificare i contenuti dell’accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell’importo spettante al genitore affidatario dovrà essere confermata anche dall’altro genitore che accede alla domanda mediante le proprie credenziali. In assenza di tale validazione, il pagamento potrà essere effettuato al genitore affidatario richiedente nei limiti del 50% dell’importo complessivamente spettante.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.
Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’assegno è erogato mediante accredito sulla carta Rdc, di cui gli stessi sono in possesso, con le stesse modalità di erogazione del RdC.
Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.
AGEVOLAZIONI ABROGATE CON L’INTRODUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
Con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dallo stesso assegno:
- premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani);
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani;
- assegno di natalità (cd. Bonus bebè),
- detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni..
L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
NEUTRALITÀ FISCALE E COMPATIBILITÀ
L’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF
L’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. È inoltre compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati.
L’assegno unico non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare.
Riferimenti normativo e legge riferimento assegno unico universale
Articolo 2 della legge n. 46/2021