Assegno unico familiare universale Novità: cosa cambia dal 2022 per la famiglia

Viene prevista la razionalizzazione e l’aumento dell’assegno unico familiare dal 2022 con una serie di novità che trovate nel seguito. La razionalizzazione degli interventi economici è a favore delle famiglie con minore reddito era necessaria: sappiamo infatti che negli anni si erano stratificati una serie di provvedimenti che creavano disordine nel sistema sia dal punto di vista della pianificazione della spesa per lo Stato sia per i contribuenti che non sapendo quale fosse in vigore e a quale potevano aderire rischiavano di non accedervi vanificando lo sforzo da parte del Governo per coprire questa voce di spesa.

Per darvi un ordine di grandezza parliamo di circa 9 milioni di famiglie abilitate alla richiesta del sussidio. Questo serve anche a darvi un’idea della distribuzione del reddito imponibile delle famiglie, sempre più livellato verso il basso e al centro del dibattito per la nuova riforma fiscale dell’IRPEF.

Le modifiche avranno effetto dal 2022.

Nuovo assegno unico familiare: cosa cambia

Nella sostanza il nuovo assegno unico familiare andrà a sostituire le detrazioni fiscali per i familiari a carico e anche l’assegno per il nucleo familiare.

Il riordino passerà per la razionalizzazione anche delle detrazioni fiscali per i familiari a carico. potrebbe essere quindi difficile comprendere fin da ora chi ci guadagna e chi ci perde da questa misura in quanto da una parte assistiamo alla rimodulazione delle detrazioni (anche delle deduzioni fiscali IRPEF) e dall’altra anche delle somme stabilite per l’importo erogato sotto forma di assegno unico mensile. L’intento da parte del legislatore è quello di aiutare le famiglie più bisognose ma ci sarà poi da valutare a posteriori se c’è stata veramente convenienza o meno dall’introduzione di queste novità.

Le maggiorazioni dell’assegno unico familiare riguardano i genitori di figli fino a 21 anni o anche per i disabili.

Tuttavia varrà anche per le famiglie che hanno figli a carico anche se con età superiore a 21 anni, se sono ancora a carico fiscale. A giudicare dall’età media di inizio dell’attività lavorativa ci potete quasi scommettere. Tuttavia c’è da dire che già a partire dal compimento del diciottesimo anno di età il beneficio si riduce. Il Governo sta anche prevedendo un meccanismo che non lasci le famiglie scoperte da questo importante aiuto anche solo per pochi mesi dal momento che, pur essendo in un anno in cui stiamo assistendo ad un rimbalzo tecnico dell’economia, nel 2022 assisteremo ad un rallentamento.

Qualora il 18 enne sia ancora a carico fiscale dovrà seguire dei percorsi di formazione da identificare ancora che siano propedeutici all’inserimento nel mondo del lavoro e alla stipula di un contratto di lavoro. Del resto la finalità è questa. I corsi probabilmente saranno erogati dalle regioni e saranno di tipo tecnico.

CHE COS’È

L’assegno unico e universale per i figli a carico è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L’assegno è definito:

  • unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità;
  • universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000.

CHI PUÓ PRESENTARE DOMANDA

La domanda di assegno unico e universale per i figli a carico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito Inps, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato.

Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

A CHI È RIVOLTO

L’assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
    1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
    2. svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    4. svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

REQUISITI

L’assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

COSA DEVO FARE PRIMA DI PRESENTARE DOMANDA

L’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata attraverso l’ISEE in corso di validità.

Devo essere quindi in possesso di Isee .

L’assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa.

COME FARE L’ISEE

Per ottenere l’ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, scegliendo l’ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In quest’ultimo caso, l’ISEE è reso normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.

COME PRESENTERO’ LA DOMANDA

La domanda per l’assegno unico e universale è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo. Può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.

Per le domande che saranno presentate nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda.

Da gennaio 2022 sul sito dell’INPS sarà disponibile il link alla domanda.

La domanda può essere sempre presentata:

  • accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

SE SONO PERCETTORE DI REDDITO DI CITTADINANZA?

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.

IMPORTO DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

L’importo dell’assegno unico e universale è determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

in particolare è prevista:

  • una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo e per i nuclei con quattro o più figli), madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità.
  • una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno unico dovesse risultare inferiore alla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente.

COME MI VERRA’ PAGATO L’IMPORTO E QUANDO?

L’assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente o, anche con richiesta successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore, esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirle accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorrerà da quando la scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.

In caso di affidamento esclusivo, l’assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Tenuto conto che non sarà possibile verificare i contenuti dell’accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell’importo spettante al genitore affidatario dovrà essere confermata anche dall’altro genitore che accede alla domanda mediante le proprie credenziali. In assenza di tale validazione, il pagamento potrà essere effettuato al genitore affidatario richiedente nei limiti del 50% dell’importo complessivamente spettante.

Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.

Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’assegno è erogato mediante accredito sulla carta Rdc, di cui gli stessi sono in possesso, con le stesse modalità di erogazione del RdC.

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.

AGEVOLAZIONI ABROGATE CON L’INTRODUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dallo stesso assegno:

  • premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani);
  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani;
  • assegno di natalità (cd. Bonus bebè),
  • detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni..

L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

NEUTRALITÀ FISCALE E COMPATIBILITÀ

L’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF

L’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. È inoltre compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati.

L’assegno unico non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare.

Per la puntuale regolamentazione dell’assegno è prevista l’emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, e sulla base di principi e criteri direttivi puntualmente definiti (artt. 1 e 2 della legge n. 46/2021).

A regime, l’assegno unico e universale per i figli al di sotto dei 21 anni andrà a sostituire le seguenti misure attualmente in vigore: detrazioni fiscali per i figli a carico under 21Assegno per il nucleo familiare – ANFbonus bebépremio alla nascitaassegno per il nucleo familiare dei Comuni. La legge delega impegna il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi volti a definire nel dettaglio l’applicazione della misura, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge delega n. 46. Più precisamente, l’assegno è riconosciuto mensilmente:

  • per ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, all’importo dell’assegno viene applicata una maggiorazione;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia (assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni). L’assegno ai maggiorenni è concesso solo nel caso in cui il figlio frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale.

E’ previsto inoltre il riconoscimento dell’assegno mensile:

  • di importo maggiorato a favore delle madri di età inferiore a 21 anni;
  • di importo maggiorato in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità;
  • senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.

L’assegno è concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro.

L’assegno, proprio perché basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito con criteri di progressività a tutti i nuclei familiari con figli a carico, nell’ambito delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (per il 2021 sono stati previsti 3 miliardi di euro, in quanto si stima che la misura sarà a regime dal luglio 2021) e dei risparmi di spesa (risorse rinvenienti stimate in 14 miliardi di euro circa) derivanti da graduale superamento o dalla soppressione delle misure ora vigenti per il sostegno dei figli a carico (vedi ante).

Assegno Unico: come cambiano gli importi mensili

Ci sono anche novità a livello di importi anche se sarà necessario attendere la definizione delle tabelle con gli importi in base alla fascia di reddito per comprendere quale il reale e concreto apporto in busta paga netto mensile.

L’assegno unico per la famiglia varia come al solito in base all’indicatore assunto dall’indice ISEE. Il valore complessivo, per darvi un’idea di quanto potrete avere come netto in busta paga andrà dalle 180 euro a figlio per famiglie con redditi sotto i 15mila euro di Isee alle 40/50 euro per redditi oltre i 40 mila euro.

Possiamo quindi anticipare con ragionevole certezza che, così come espresso in conferenza stampa gli importi saranno intorno alle 180 euro per ciascun figlio per i redditi al di sotto dei 15 mila euro di indicatore Isee.

Saliranno poi fino a 250 euro dal terzo figlio. All’aumento del reddito scenderà anche il contributo per cui per reddito, principio, questo rimasto saldo anche nella nuova versione.

Assegno direttamente in busta paga dal 22

Altra novità dal 2022 riguarda le modalità di erogazione che avverranno direttamente nella busta paga del richiedente qualora in possesso di un reddito di lavoro dipendente.

COME PRESENTARE DOMANDA PER ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (LIN AL NUOVO ARTICOLO)

Assegno unico familiare per gli Immigrati

Potranno presentare la domanda per la richiesta dell’assegno unico famigliare anche gli immigrati in regola con il permesso di soggiorno rilasciato da almeno sei mesi.

Assegno unico familiare e reddito di cittadinanza

Si fa un gran parlare della compatibilità e della spettanza del reddito di cittadinanza con l’assegno unico familiare. Coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza possono richiedere anche l’assegno unico familiare anche se sarà ridotto della quota parte riferita ai figli a carico fiscalmente. parlaimo quindi di un doppio beneficio ma molto ridotto per cui più che altro di una integrazione.

Domanda Nuovo Assegno Unico familiare: come e quando farla entro scadenza

La domanda per l’assegno unico familiare si dovrà presentare a partire da gennaio all’Inps. Sicuramente dovremmo attendere la nuova circolare INPS sull’assegno unico familiare.

Agevolazioni per la famiglia

Abolizione altre agevolazioni: Chiarimenti

Con l’entrata in vigore dell’assegno uncico familiare si assiste all’abolizione dei seguenti BONUS per la famiglia di alcuni dei bonus per le famiglie ad oggi vigenti:

  • assegno famiglie numerose con almeno tre figli minori introdotto dall’art. 65 Legge n. 448/1998;
  • Bonus Nascita o natalità assegno di natalità introdotto dall’art. 1, comma 340 Legge n. 160/2019;
  • Premio alla nascita introdotto dall’art. 1, comma 353 Legge n. 232/2016;
  • Assegno per il nucleo familiare introdotto dall’art. 2 D.L. n. 69/1988;
  • Accesso al Fondo di sostegno alla natalità introdotto dall’art. 1, commi 348 e 349 Legge n. 232/2016;

Quando disponibili pubblicheremo anche le tabelle con gli importo previsti per l’assengo a seconda di ciascun valore ISEE della famiglia richiedente. Troverete anche il link alla domanda da presentare a gennaio sempre per il tramite dell’INPS.

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