Tassazione auto ad uso esclusivo aziendale: Ires, Irap, IVA e Irpef

0
6450

Aggiornato il 4 Maggio 2023

Dopo il caso della tassazione dell’auto aziendale ad uso promiscuo o privato e gratuito al dipendente vediamo il trattamento fiscale per l’uso esclusivamente aziendale. L’analisi è volta a fornire chiarimenti pratici sulle modalità di tassazione Ires, Irap, Iva ed Irpef nonchè a farvi vedere un esempio di calcolo del fringe benefit.

Deduzione Ires e Irap Auto uso esclusivamente aziendale

Il trattamento fiscale delle auto ad uso escplivamente aziendale è quello che garantisce il minor prelievo in capo al dipendente e la maggiore deducibilità per l’impresa ai fini Ires, Irap. Lo stesso garantisce anche la maggiore detrazione Iva.

Questo è forse il motivo per cui trovi le macchine di lusso dei soci tra gli automezzi strumentali all’attività al pari di quella che potrebbe essere una gru. Ora naturalmente è piuttosto difficile che accade per via delle comunicazioni che l’impresa nonchè i concessionari di auto devono fare e che rendono alquanto improbabile comportamenti che fino a non molti anni fa ti portavno ad evadere qualche costo in più.

Quando è possibile l’uso esclusivo

L’utilizzo esclusivo del mezzo aziendale è facile da dimostrare nel caso in cui stessimo parlando effettivamente di auto impiegate nell’ambito di tipiche attività di impresa che richiedono l’utilizzo di mezzi in modo inequivocabile. Esempio tipico è quello della macchina per le imprese di scuola guida oppure per un concessionario di vendita di auto (ma non per i ricambi per esempio).

Non tutti i veicoli indicati nell’articolo 54 comma 1, lett. d) del Codice della Strada sono quindi classificabili a priori come strumentali ed avere un trattamento fiscale (oltreché contabile) particolare. E’ necessario analizzare il suo utilizzo sempre relativamente nell’ambito dell’attività svolta dall’impresa. Non è sufficiente la mera indicazione contabile nel bilancio della società

Discorso diverso per esempio potrebbe essere per un’impresa di costruzione che acqusita un’auto solo per fare i giri dei cantieri e che la sera, seppur riposta nel garage aziendale difficilmente può essere considerata ad uso esclusivo del fisco se non registrandola alla motorizzazione come un autocarro. A tal proposito vi segnalo l’articolo dedicato alla immatricolazione dell’auto come autocarro.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito con apposita circolare l’individuazione delle tipologie di auto che possono essere classificate come strumentali all’attività di impresa.

La risoluzione in questo è la numero 59 del 2007 che potete trovare sotto riportata da scaricare gratuitamente

Trattamento Ires ed Irap per la l’impresa

Superato il paletto della strumentalità del mezzo al proprio oggetto sociale si passa alla seconda considerazione o requisito ossia l’intestazione del’auto alla società che deve figurare dal contratto di acquisto o di noleggiom o leasing con cui si è entrati nella disponibilità del bene.

Dovranno infatti essere riportati i dati della società e più precisamente denominazione sociale, codice fiscale e partita Iva. L’operazione dovrà essere comprovata da apposita fattura e deve rispettare i requisiti minimi definiti dal DPR n. 633 del 1972.

Trattamento Iva

Il trattamento Iva ordinario relativo all’impiego dei mezzi nell’ambito dell’attività prevede una detrazione forfettaria dell’Iva nella misura del 40%. Giova ricordare che in questo caso non ci sarà un obbligo di fatturazione verso il dipendente. Questo avviene nei casi più classici di autovettura data in uso gratuito al dipendente. Nel caso di auto data ad uso promiscuo questo 40% viene ridotto della metà per cui parlaimo del 20%. Nel caso invece di autovettura strumentale all’attività e data all’imprsa ad uso esclusivo la percentuale d detrazione Iva al e al 100%. Questo sia nel caso di Iva pagata sul prezzo di acquisto ma anche risultante dalle fatture per il noleggio o leasing sarà etraibile nella misura del 40%. L’indetraibilità forfettaria dell’Iva per il 60% fa si che in capo al dipendente non si debba operare alcuna tassazione. Diverso invece il caso della detrazione Iva al 100% che impone il riaddebito del costo convenzionale al dipendente per un valore minimo (il valore normale) mediante emissione della fattura.

Tassazione Irpef nella busta paga del dipendente

Non configurandosi alcun utilizzo privato del bene o un uso promiscuo il dipendente non sorge alcun beneficio in natura o fringe benefit per cui la busta paga del dipendente non riporterà alcuna voce relativa all’utilizzo dell’auto. Il fringe benefit si congiura solo laddove vi sia un utilizzo provato, seppur parziale, del mezzo.

Per il trattamento Iva si deve fare riferimento al criterio dell’inerenza, molto vicino a quello della strumentalità ma non sempre uguale. Per il trattamento Iva delle auto in uso esclusivo facciamo direttamente riferimento ad un passaggio della Risoluzione Ministeriale n. 6 del 2008 che recita: “I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa. Conseguentemente l’Iva pagata sull’acquisto, nonché la gestione, la manutenzione ordinaria o straordinaria sarà detraibile al 100% senza alcuna limitazione.

Fattispecie particolari

Nel caso di soggetti con pro rata di detraibilità ridotta naturalmente anche l’Iva, seppur sulla carta detraibile per il 100% subirà una decurtazione proporzionale in base al rapporto tra operazioni esenti ed imponibili.

In conclusione

L’analisi di convenienza tra l’utilizzo privato, promiscuo e personale dell’autovettura o macchina aziendale porta a ritenere che laddove stiamo parlando di mezzi squisitamente strumentali (esempio camion, autocarri e veicoli similari) la configurazione che rende meno oneroso il prelievo erariale è quello dell’utilizzo esclusivamente aziendale. Nel caso in cui si configura un utilizzo privato da parte del dipendente allora conviene fiscalmente procedere alla fatturazione in capo al dipendente per l’uso dell’autovettura e procedere con la deduzione del 70% del costo e la detrazione del 100% dell’Iva nonchè consente di ridurre la base imponibile su cui calcolare i contributi INPS ed INAIL.

Il riaddebito in busta paga al dipendente del fringe benefit è un tema che non deve essere sottovalutato in quanto espone l’imprenditore anche al versamenti dei contributi previdenziali INPS e INAIL (di cui una quota è anche a carico dell’azienda)  su una base imponibile, maggiore, rispetto al caso in cui non riddebiti alcunchè e conceda l’auto ad uso gratuito.

Per farvi un quadro completo potete leggervi anche gli altri due articoli gratuitamente scritti per analizzare l’uso promiscuo e privato dell’auto aziendale.

Uso Promiscuo

http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/tassazione-uso-promiscuo-fattura-iva-dipendente-calcolo-fringe-benefit/36888/

Uso Privato

http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/tassazione-uso-privato-dipendente-ires-irap-iva-calcolo-fringe-benefit/36882/

http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/tassazione-uso-esclusivo-aziendale-ires-irap-iva-irpef/36903/

http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/calcolo-fringe-benefit-macchina-aziendale-esempio-xls/42602/

Risoluzioni Ministeriali

Risoluzione Ministeriale n. 25 del 2000

Risoluzione del 07_03_2000 n. 25 – Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale

Circolare Ministeriale n. 327 del 1997

Circolare del 24_12_1997 n. 327 – Min. Finanze – Dip. Entrate Riscossione Serv. II

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.