Seggiolini Bambini Anti Abbandono Obbligatori: quando scatta, quali sanzioni, come funziona e dove si acquistano

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

bambina su seggiolino in autoDal 7 Novembre 2019 scatta l’obbligo previsto dal nuovo codice della Strada di installare a bordo delle auto seggiolini dotati di dispositivi anti abbandono dei bambini, anche se sono in pochi a saperlo. Vediamo qui cosa dice la Legge, come funziona il dispositivo, quanto costa e dove si può acquistare velocemente anche al fine di evitare delle multe.
Il problema è comprendere come funziona, a chi si applica, quale è l’età del bambini da cui scatta l’obbligo di legge sui seggiolini anti abbandono, per non comprarne inutilmente o peggio ancora comprare quelli sbagliati.

Vediamo anche quali sono i correttivi apportati alla norma (in vigore ricordiamolo) dal DL Fiscale 2019 che mette una vera e propria pezza a questo adempimento veicolato poco e male in passato che ha colto tutti alla sprovvista.

Da quando scatta l’obbligo dei seggiolini anti abbandono

Come detto in precedenza l’obbligo scatta decorsi 15 giorni dall’entrata in vigore della nuova modifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre, per cui arriviamo alla fatidica data del 7 Novembre 2019.

Cos’è il dispositivo anti abbandono e dove si compra

I dispositivi anti abbandono, non sono niente altro che dei dispositivi installati sulla base del seggiolino o nell’abitacolo dell’autovettura “che dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo “.

Alcuni potranno inviare dei messaggi tipo il salva vita più famoso del mondo di cui non faccio il nome e si portano interfacciare anche telefoni cellulari o altro per effettuare chiamate di emergenza a parenti, familiari, etc.

Al momento dovrebbe essere possibile acquistarli presso i negozi che vendono articoli per bambini ma c’è da scommettere che anche le case automobilistiche e le compagnie di assicurazioni potrebbero fiutare nuove quote di mercato e dotare gli autoveicoli di questo meccanismo.

Dove si comprano i dispositivi anti abbandono e quanto costano

Indovinate dove si possono comprare? Su Amazon per esempio anche se consiglio sempre il negozio sotto casa o la farmacia . Il prezzo dei seggiolini anti abbandono non differisce in modo significativo rispetti ai normali dispositivi in quanto il meccanismo in sè va dai 30 agli 80 euro.

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Sanzioni seggiolino anti abbandono: quanto costa la multa

I trasgressori saranno multati con una sanzione amministrativa da 81 a 326 euro (pagamento entro cinque giorni 56,70 euro) e la decurtazione di 5 punti dalla patente. La multa non sembra eccessivamente spropositata. Quello che preoccupa maggiormente in questo caso sono senza dubbio i punti della patente che sembrano essere spropositati.

A chi si applica la legge sui seggiolini anti abbandono: Cosa si intende per Bambini

la domanda che ci si pone è anche se mio figlio di 5 o di 7 anni lo devo portare sul seggiolino o no. La risposta al quesito è contenuta nell’articolo 172 che trovate nel seguito dove sono delineate le caratteristiche che devono avere i bambini per ritnrare nel’ambito di applicazione della normativa sui seggiolini anti abbandono. Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta’ inferiore a quattro anni.

Riflessione

Cosa dire rispetto a questo provvedimento? Sicuramente i tragici fatti di cronaca cavalcati in modo impetuoso dai media hanno portato all’introduzione di questa misura. A mio modesto avviso l’esiguità dei casi a cui abbiamo assistito rispetto alla numerosità dei seggiolini in circolazione determinerà un costo per la collettività ingente. Dietro al parafulmine della sicurezza talvolta sono introdotte norme che generano dei costi improvvisi per milioni di persone. C’è da dire che sicuramente i negozi che li venderanno saranno interessati da una domanda improvvisa di dimensioni significative,  basti pensare che in media in una famiglia per ciascun bambino se ne dovranno acquistare  2 o 3 considerando genitori e nonni, zii, tate, etc.

Legge riferimento seggiolini anti abbandono

La fonte normativa è il nuovo codice della strada. In Gazzetta ufficiale infatti è stata pubblicata la modifica normativa che ha introdotto questa importante novità contenuta nell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada che si riporta per completezza:

Art. 172 Codice delle Strada 2019 2020

1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli della categoria L6 e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’art. 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e delle categorieM1 N1, N2 ed N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, (2) hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a)i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;

b)i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per  la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attivita’ di igiene  ambientale  nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; (3)

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 323 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 euro a 162 euro.

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 841 euro a 3.366 euro

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Nuovo regolamento, ricordiamolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2019

Visto il Regolamento n. 129 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 giugno 2014, recante:
«Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini usati a bordo dei veicoli a motore»;  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e, in particolare, l’articolo 172;  Considerata la necessita’ di prevedere le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono dei bambini sui veicoli delle categorie M1, N1,
N2 e N3;

Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2019

PDF Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 2019

Novità dal DL Fiscale 2019: nuova scadenza

Il Dl Fiscale ha introdotto un emendamento che proroga il termine per l’incentrata in vigore delle disposizione al prossimo 6 marzo 2020 per cui sapete cosa regalare per Natale ai vostri cari, sempre che non l’abbiate ancora fatto.

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